Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33570 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22072-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI

2/A, presso lo studio dell’avvocato PATRICIA MOSCHESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS) – microzona 1 -, respingeva l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado e condannandolo al pagamento delle spese processuali. In particolare, la CTR ha ritenuto legittima la revisione catastale per microzone, ininfluente lo stato di manutenzione dell’immobile (asseritamente fatiscente) e irrilevante l’omesso esame della perizia ad esso relativa. Per il resto non dimostrata l’erroneità nella scelta degli immobili utilizzati dall’Ufficio a fini comparativi.

L’Agenzia si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Con il primo motivo di ricorso si desume la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione alla motivazione della revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma.

– Il ricorso è fondato.

– Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

– Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

– Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

– Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019)

– Così fissati i principi, non può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi in quanto non è stato assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto.

– Pertanto, la decisione è errata con conseguente accoglimento del secondo e terzo motivo, laddove non ha tenuto conto della situazione concreta dell’immobile (locale commerciale di superficie ridotta), messo a confronto con appartamenti di pregio in vie centrali quali (OMISSIS) e (OMISSIS) (Cfr. Cass. n. 22900 del 2017).

– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, col quale si desume la violazione delle disposizioni che regolano le operazioni di estimo catastale fondate su metodologie comparative ex art. 360 c.p.c., n. 3; del terzo motivo, col quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

– Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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