Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3357 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3357 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 9988-2008 proposto da:
VULLO

GIUSEPPE

VLLGPP66S18D960D,

VULLO

NUNZIO

VLLNNZ59A02D960M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52, presso lo studio
dell’avvocato DE CAROLI GIORGIO, rappresentati e
difesi dagli avvocati GIARDINA CALOGERO, ANGILELLA
GIUSEPPE SILVIO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

GIANNONE FRANCESCO GNNFNC37S24D960N,
GRAZIA

LCGGRZ41R42D9600,

LA COGNATA

GIANNONE

1

LUCIA

Data pubblicazione: 13/02/2014

GNNLCU72D54D960Z, GIANNONE NICOLA GNNNCL74NO7D960N,
GIANNONE FORTUNATO GNNFTN60L20D960D, GIANNONE CARMELO
GNNCML62A24D960Y, GIANNONE CONCETTA GNNCCT59B52D960H,
GIANNONE EMANUELA GNNMNL63T46D960R, FONDIARIA SAI
ASSICURATRICE SPA CALABRESE SALVATORE

PARRACO DIONISIA PRRDNS39D68E573S;
– intimati –

sul ricorso 14060-2008 proposto da:
GIANNONE FRANCESCO GNNENC37S24D960N,

LA COGNATA

GRAZIA LCGGRZ41R42D9600, GIANNONE LUCIA
GNNLCU72D54D960Z, GIANNONE NICOLA GNNNCL74NO7D960N,
GIANNONE FORTUNATO GNNFTN60L20D960D, GIANNONE CARMELO
GNNCML62A24D960Y, GIANNONE CONCETTA GNNCCT59B52D960H,
GIANNONE EMANUELA GNNMNL63T46D960R, elettivamente
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato D’ARMA GAETANO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

VULLO

GIUSEPPE

VLLGPP66S18D960D,

VULLO

NUNZIO

VLLNNZ59A02D960M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52, presso lo studio
dell’avvocato DE CAROLI GIORGIO, rappresentati e
difesi dagli avvocati ANGILELLA GIUSEPPE SILVIO,
GIARDINA CALOGERO giusta delega in atti;

2

CLBSVT64C05L448N, COMPARATO SILVIA CMPSLV30B48E573U,

- controricorrenti avverso la sentenza n. 32/2008 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 01/02/2008 R.G.N.
196/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso principale,
assorbito quello incidentale.

3

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA

R.G. 9988 e 14060\2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un sinistro stradale avvenuto a Gela nel 1988 perdeva la vita Giannone Angelo,
trasportato a bordo di un autocarro di proprietà di Vullo Nunzio e condotto da Vullo
Giuseppe. I genitori (Giannone Francesco e La Cognata Grazia) ed i fratelli (Giannone

una causa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Vullo Giuseppe e Vullo
Nunzio, nonchè di Calabrese Salvatore e Comparato Calogero, proprietario e
conducente dell’autocarro Fiat 616 che, fermo all’uscita di una curva, era stato
tamponato dall’autocarro dei Vullo. Veniva chiamata in causa dai Vullo la loro
compagnia assicuratrice per la r.c.a., Card e dal Comparato la SAI, compagnia
assicuratrice del suo autocarro. A seguito della istituzione del Tribunale di Gela, la causa
veniva assegnata alla sezione stralcio di quel tribunale. Con sentenza n.104 del 2004 il
Tribunale di Gela condannava i Vullo al risarcimento del danno biologico in favore di
tutti attori.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 32 del 2008, accoglieva in parte
l’appello dei Vullo, rigettando le domande risarcitorie proposte da Giannone Francesco e
La Cognata Grazia (genitori del defunto) e confermando la sentenza di primo grado
quanto al risarcimento liquidato in favore dei fratelli del defunto qualificando il danno
subito da questi non più come danno biologico ma come danno morale. In particolare
quanto alle vicende processuali dalla sentenza emerge che la causa, iniziata nel febbraio
1998, venne trasmessa per competenza territoriale al Tribunale di Gela, neo istituito, ed
in particolare alla sezione stralcio, si interruppe nel 1998 per morte dell’avvocato della
Card, venne riassunta e si concluse nel 2004 con la condanna dei Vullo. Ciò premesso,
la corte d’appello in sentenza dava atto che l’atto di trasmissione del fascicolo alla
sezione stralcio del Tribunale di Gela non venne mai comunicato ai Vullo, e che tale
nullità fosse produttiva della nullità della sentenza di primo grado, senza regressione
però della causa al primo giudice non essendosi verificata alcuna delle ipotesi di cui agli
artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto la decisione adottata prescindeva da elementi acquisiti
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Fortunato, Carmelo, Concetta, Lucia, Nicola e Emanuela) della vittima introducevano

,,,
successivamente al verificarsi della nullità stessa. In ordine al danno risarcibile, la
sentenza impugnata accoglieva in parte l’appello dei Vullo affermando che, stante
l’immediato decesso della vittima, i parenti non fossero divenuti titolari di alcun diritto al
risarcimento del danno biologico proprio. Liquidava in favore dei fratelli Giannone che
lo avevano richiesto il solo danno morale, mentre rigettava la richiesta di risarcimento del
danno morale proposta dai genitori della vittima, Giannone Francesco e La Cognata

danno patrimoniale, domanda rigettata in quanto lo stesso non era stato provato.
Vullo Nunzio e Vullo Giuseppe propongono ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c.,
avverso la sentenza n.32 del 2008 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il
1.2.2008, non notificata, nei confronti di Giannone Francesco, La Cognata Grazia,
Giannone Lucia, Giannone Nicola, Giannone Fortunato, Giannone Carmelo, Giannone
Concetta, Giannone Emanuela, nonché della Assicuratrice Fondiaria SAI — Società
Assicuratrice Industriale s.p.a, Calabrese Salvatore, Comparato Silvia e Parraco
Dionisia, le ultime due quali eredi di Comparato Calogero.
Giannone Francesco, La Cognata Grazia, Giannone Lucia, Giannone Nicola, Giannone
Fortunato, Giannone Carmelo, Giannone Concetta, Giannone Emanuela hanno
notificato e depositato controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in tre
motivi. I ricorrenti hanno notificato e depositato controricorso avverso il ricorso
incidentale.
La Fondiaria SAI s.p.a., Calabrese Salvatore, Comparato Silvia e Parraco Dionisia ( le
ultime due evocate in giudizio quali eredi di Comparato Calogero), intimati regolarmente,
non hanno svolto attività difensiva.
Le parti non hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa
sentenza vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti Vullo lamentano la violazione e\ o falsa
applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., degli artt. 112, 339, 342, 343, 345, 346 c.p.c.,
nonché dell’art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato formale e sostanziale, ed al
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Grazia, affermando che essi in primo grado avevano chiesto solo il risarcimento del

v
contempo omessa motivazione su punti decisivi del giudizio, ex art. 360 c.p.c.

I

ricorrenti rilevano che i fratelli della vittima avevano proposto in primo grado soltanto
la domanda di risarcimento dei danni morali, e il giudice di prime cure aveva condannato
invece i Vullo a risarcire loro il danno biologico. Poiché la sentenza di primo grado non
era stata appellata dai Giannone, neanche con appello incidentale, i ricorrenti
sostengono che la corte d’appello avrebbe violato il principio del giudicato avendo

dai Giannone neppure mediante impugnazione incidentale, per modificarla
implicitamente giungendo a liquidare ai germani Giannone il risarcimento danni per la
morte del fratello al diverso titolo di danno morale.
Anche con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti ribadiscono l’intervenuta
violazione delle sopra elencate norme di legge, nonché la sussistenza del vizio di
motivazione, in linea subordinata, evidenziando la sussistenza di un vizio di
extrapetizione in caso si volesse ritenere configurabile una omessa pronuncia sulla
domanda di risarcimento del danno morale formulata in primo grado dai germani
Giannone, perché anche in questo caso sarebbe stata necessaria la devoluzione della
domanda alla cognizione del giudice di appello affinché questi potesse riprendere in
considerazione la domanda stessa.
I primi due motivi si possono trattare congiuntamente in quanto relativi alla stessa
questione, ovvero : se la Corte d’Appello, in difetto di appello incidentale, potesse
diversamente qualificare la domanda di risarcimento danni proposta dai fratelli
Giannone, accolta in primo grado sotto il profilo del danno biologico, liquidando loro il
risarcimento sotto la diversa qualificazione di danno morale.
Entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto mancano di
autosufficienza. I ricorrenti non riproducono le conclusioni tratte in primo grado, come
sarebbe stato necessario per poter verificare quale domanda fosse stata effettivamente
formulata in primo grado, né i passi salienti della sentenza di primo grado, necessari per
poter ricostruire la decisione e quindi per poter verificare se sia intervenuta o meno
formazione di giudicato interno o extrapetizione in relazione alla risarcibilità in favore
dei germani Giannone del danno morale.
R.G. 9983 e 14060 2008 Pres. Berruti Est. Rubino udienza 13.12.2013

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ripreso in considerazione la sentenza di primo grado, non devoluta alla sua cognizione

E’ inoltre da dire che un eventuale errore da parte dell’attore nella qualificazione della
voce di danno di cui chiede il risarcimento, purchè comunque lo ascriva alla più ampia
categoria del danno non patrimoniale, non è preclusiva della possibilità da parte del
giudice di merito di accogliere la domanda previa una più corretta qualificazione della
voce di danno risarcibile in relazione alla situazione concretamente dedotta in giudizio
(in questo senso Cass. n. 12236 del 2012 :” La circostanza che l’attore abbia erroneamente

all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data,
abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha
ritenuto correttamente accolta dal giudice di merito la domanda di risarcimento del danno da uccisione di
un prossimo congiunto, compiutamente descritto ma erroneamente denominato dall’attore come “danno
biologico’)”. Questa conclusione vale tanto più in riferimento alle domande formulate
molti anni addietro, in cui l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di danno
non patrimoniale non erano ancora pervenute ai risultati attuali. Per contrastare
idoneamente il passo della motivazione che liquida ai germani Giannone il danno
morale, sul presupposto che essi abbiano proposto domanda in tal senso, i ricorrenti
inoltre avrebbero avuto l’onere di evidenziare alla corte che le conclusioni di primo
grado fossero diverse da quelle indicate dalla corte d’appello in sentenza, che siano state
male interpretate dal giudice di appello e che non le avrebbero consentito la diversa
qualificazione del danno non patrimoniale subito dai germani Giannone, da danno
biologico in danno morale, riproducendo a questo scopo i passi salienti delle conclusioni
tratte in primo grado e della sentenza di primo grado.
Si può aggiungere che i quesiti che dovrebbero sintetizzare le questioni sottoposte alla
decisione della corte, così come formulati, non sono idonei a far comprendere appieno
alla corte quale sia la questione di diritto sottoposta al suo esame.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 102, 156,
comma secondo, 160 e dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché omessa motivazione su punti
decisivi del giudizio, inducenti travisamento dei fatti. Lamentano in particolare che la
corte d’appello pur avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, non abbia
fatto retroagire la causa in primo grado, sul presupposto che la decisione del primo
R.G. 9988 e 14060 2008 Pres. Berruti Est. Rubino udienza 13.12.2013

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qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa

giudice si fosse formata su elementi acquisiti prima del verificarsi delle nt 11 . tà.
Sostengono che, al contrario, la decisione di primo grado si sia formata sulla base degli
atti del procedimento penale e dei relativi verbali, prodotti in udienza nel corso del
giudizio di primo grado solo in data 30.6.1998, ovvero dopo il verificarsi delle nullità, in
un momento in cui la partecipazione al contraddittorio di essi ricorrenti era preclusa in
particolare dal non aver avuto alcuna comunicazione del trasferimento della causa dal

deducono infatti che dopo l’assegnazione della causa al neo istituito Tribunale di Gela,
nè i Vullo nè il loro procuratore ebbero alcuna comunicazione della prosecuzione del
giudizio dinanzi al giudice di Gela, e non ebbero più modo di partecipare al giudizio di
primo grado.
Il motivo va rigettato. La verifica degli atti contenuti nei fascicoli d’ufficio dei precedenti
gradi di giudizio acquisiti ( in questo caso consentita, atteso che si lamenta l’esistenza di
un vizio del procedimento) ha consentito di accertare che la sentenza di primo grado è
stata emessa senza l’acquisizione di prove costituende, sulla base dei verbali e dei rilievi
dei carabinieri redatti al momento dell’incidente ed esaminati nel corso del
procedimento penale che ha portato alla condanna dei Vullo e sulla base della perizia
sulla dinamica dell’incidente disposta nel corso del procedimento penale. Manca invece il
fascicolo d’ufficio di primo grado e con esso i verbali di causa, pertanto non è dato
sapere quando il rapporto e i rilievi siano stati prodotti. I ricorrenti, che pure sostengono
che la produzione sia avvenuta in una data precisa ( 30 giugno 1998) in cui loro per
omessa comunicazione del trasferimento della causa al tribunale di Gela non erano già
più in grado di partecipare al giudizio, non riproducono il verbale del 30.6.1998, e non è
dato sapere con certezza, né dal ricorso né dai documenti con esso prodotti, quando
siano stati prodotti i documenti (verbali dei carabinieri e rilievi) sui quali si è fondata la
sentenza di primo grado ed in particolare se essi siano stati prodotti prima del verificarsi
della nullità o successivamente.
Nel controricorso depositato da Giannone Francesco, La Cognata Grazia, Giannone
Lucia, Giannone Nicola, Giannone Fortunato, Giannone Carmelo, Giannone Concetta e
Giannone Emanuela sono contenuti anche due motivi di ricorso incidentale.
R.G. 9988 e 14060 2008 Pres. Berruti Est. Rubino udienza 13.12.2013

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S

Tribunale di Caltanissetta al Tribunale di Gela. Nella parte narrativa del ricorso

Con il primo motivo di ricorso incidentale tutti i controricorrenti lamentano ( sia
sotto il profilo della violazione di legge che della omessa e\ o contraddittoria
motivazione) il mancato riconoscimento del danno morale in capo ai genitori della
vittima, evidenziando di aver proposto una domanda volta ad ottenere il risarcimento del
danno subito nel suo complesso, comprensiva di tutte le possibili voci di danno originate
dalla condotta lesiva.

In merito a questo motivo di ricorso incidentale sono legittimati i soli Giannone
Francesco e la Cognata Grazia, genitori della vittima, e non anche i fratelli, in quanto
esso fa riferimento al punto della pronuncia di appello che, modificando la sentenza di
primo grado, ha cancellato la condanna al risarcimento dei danni in favore dei genitori.
Nel merito, il motivo manca di autosufficienza ed è pertanto inammissibile. I
controricorrenti Giannone e La Cognata non riproducono né indicano con precisione,
ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto a loro carico dall’art. 366, primo
comma, n. 6, cod. proc. civ., il punto dei loro atti difensivi nei precedenti gradi di
giudizio né il punto del verbale di causa ove precisavano le conclusioni; non è pertanto
possibile alla corte verificare quale fosse l’effettivo contenuto della domanda formulata
nel giudizio di primo grado al fine di poter valutare se si trattasse di una domanda
onnicomprensiva, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa
dell’incidente in cui perse la vita il loro congiunto (nel qual caso la pronuncia di appello
potrebbe essere viziata), o se essa fosse circoscritta ad ottenere il risarcimento del solo
danno patrimoniale, come sostenuto dai controricorrenti Vullo, nel qual caso la corte
non avrebbe potuto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, liquidare il danno morale
che rientra nella diversa categoria del danno non patrimoniale, in base al principio
secondo il quale se la domanda risarcitoria formulata in termini generici può
comprendere tutte le voci di danno collegate all’evento, la domanda formulata con
riferimento ad una specifica tipologia di danno deve ritenersi collegata e circoscritta
esclusivamente a tale tipologia ( Cass. n. 22987 del 2004). Deve puntualizzarsi che
l’onere di fornire a questa corte tutti gli elementi utili per la decisione è particolarmente
rilevante qualora, come nella specie, la sentenza impugnata contenga una chiara
affermazione in fatto contrastante con quanto affermano i ricorrenti. La sentenza della
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i/

corte d’appello, a pag. 14 . così recita : “Per quanto attiene al danno morale, invece, rileva la
Corte che esso è stato richiesto solo dai fratelli del deceduto e non dai genitori i quali, nell’atto di
citnione dinani al Tribunale di Caltanissetta , hanno solo chiesto la liquidazione di un danno
patrimoniale quale conseguenza del mancato guadagno a causa del decesso del loro figlio….” Spetta
quindi ai ricorrenti dimostrare che la corte ha errato nell’interpretare le conclusioni da

indispensabile.
Col secondo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti lamentano che la
sentenza di appello abbia compensato in parte le spese di giudizio, pur essendo stati gli
odierni ricorrenti sostanzialmente soccombenti, avendo anche il giudizio di appello
confermato l’esclusiva responsabilità dei Vullo nella determinazione della morte del loro
congiunto. Chiedono quindi alla Corte se sia legittima la compensazione parziale delle
spese per effetto della diversa quantificazione del danno operata, restando immutata la
responsabilità esclusiva in capo al danneggiante.
Il motivo di ricorso va rigettato. La Corte d’appello, avendo dichiarato la nullità della
sentenza di primo grado, ha rideterminato le spese legali per entrambi i gradi di giudizio,
e le ha compensate per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico dei Vullo
“prevalentemente soccombenti”. La statuizione non confligge con le norme che
regolano la disciplina delle spese legali in quanto, se è vero che anche a seguito del
giudizio di appello è rimasta confermata l’integrale responsabilità dei Vullo nella
provocazione del sinistro in cui ha perso la vita Giannone Angelo, l’appello dei Vullo è
stato accolto in parte, in quanto la corte d’appello ha modificato la statuizione di primo
grado rigettando la domanda di risarcimento danni in capo ai genitori Giannone e tanto
giustifica, ex art. 92 secondo comma c.p.c., il ricorso alla compensazione parziale.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di giudizio tra le parti possono essere
compensate.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso
principale e rigetta il terzo; dichiara non legittimati Giannone Lucia, Nicola, Fortunato,

R.G. 9988 e 14060 2008 Pres. Berruti Est. Rubino udienza 13.12.2013

j0

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essi tratte, e a questo fine la riproduzione delle conclusioni del primo grado di giudizio è

Carmelo, Concetta e Emanuela quanto al primo motivo del ricorso incidentale; dichiara
inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 13 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

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