Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3357 del 12/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3357 Anno 2013
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ottica e Acustica TagliaLerri snc, in persona del
legale
rappresentante
p.t.
Tagliaferri
Aldo,
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA),
Via Biancardi 10, presso lo studio dell’Avvocato
Ernesto Cicatiello, che la rappresenta e difende in
forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 171/32/06 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
4/1/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettari per
parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Data pubblicazione: 12/02/2013
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 171 del 27/10/2006, depositata in
data 4/1/2007, la Commissione Tributaria Regionale
della
Campania
Sez.
32
accoglieva,
con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 10/04/2006, dalla Agenzia delle
70/03/2005 della Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposta
dalla Ottica ed Acustica Tagliaferri snc avverso
l’avviso di accertamento REG020200005, notificato
nel dicembre 2003, inerente recuperi di 1RAP ed
IVA, relative all’anno 1998, sui maggiori ricavi
accertati, con metodo induttivo, ex art.39 I ° comma
lett.d) DPR 600/1973, a seguito di verifica, come
da processo verbale di constatazione del 5/4/2001.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva infondata l’eccezione, sollevata dalla
contribuente, di carenza di motivazione dell’atto
Impugnato, e, nel merito, respingeva il ricorso
della società, ritenendo ricorso
all’accertamento induttivo “giustificato dalle
irregolarità constatate” ed equa ed insuscettibile
di riduzione “la percentuale di ricarico,
determinata tenendo conto delle dichiarazioni della
parte ed in suo contraddittorio”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la società, tramite il legale
rappresentante Tagliaferri, deducendo un unico
motivo di ricorso, per violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.39
comma 1 lett. d) DPR 600/1973, avendo i
Entrate Ufficio di Napoli, avverso la decisione n.
verificatori
P.V.C.,
nel
redatto
nel
2001,
proceduto a determinare le percentuali di ricarico
sulla
base
dei
raccolti
dati
al
momento
dell’accesso ed applicato le stesse a ritroso anche
agli anni 1998/1999, momento storico distinto.
Ha
l’Agenzia
resistito
delle
Entrate
con
controricorso.
Motivi della decisione
questa sede, la legittimità dell’utilizzo
dell’accertamento induttivo, positivamente vagliata
dalla C.T.R., la quale ha affermato che il ricorso
all’accertamento induttivo era
irregolarità constatate”,
“giustificato dalle
limitandosi a dolersi,
genericamente, del fatto che
“in presenza di una
contabilità assolutamente regolare, dunque, come
certificato dagli stessi verificatori, essi non
erano legittimati ad accertare il reddito in
maniera induttiva”,
formulando il quesito di
diritto con riguardo ad altro aspetto, vale a dire
la necessità per i verificatori, in sede di
processo verbale di constatazione,
“di
riferirsi
esclusivamente a dati e notizie relative all’anno
sottoposto ad accertamento”.
Il motivo è infondato.
Recita l’art.39 DPR 600/1973, nel testo vigente
ratione temporis: “Per redditi d’impresa
fisiche
delle persone
l’ufficio procede alla
rettifica: d) se l’incompletezza, la fallita’
o l’inesattezza degli elementi
dichiarazione
e
dalle
relativi allegati risulta
nei
dall’ispezione delle
indicati nella
scritture contabili
e
altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero
dal controllo della
veridicita’
completezza,
esattezza
e
delle registrazioni contabili sulla
■
cper–3
La ricorrente non contesta specificamente, in
scorta delle fatture e degli altri atti e documenti
relativi all’impresa nonche’ dei dati e delle
notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti
dall’art. 32. L’esistenza di attivita’
non dichiarate o la inesistenza di
passivita’
dichiarate e’ desumibile anche sulla base di
presunzioni
semplici, purche’ queste
siano gravi,
precise e concordanti.”.
varie pronunce, che, nel procedere ad accertamento
induttivo relativo ad una annualità di imposta,
l’Ufficio deve utilizzare dati inerenti al periodo
d’imposta in questione (Cass. 27008/07
accertamento induttivo
ex
“In tema di
art.39, secondo comma,
del d.P.R. n.600 del _2973, l’irrilevanza della
fonte di acquisizione e notizie non consente
all’Ufficio di prescindere dall’inerenza di questi
ad un determinato specifico periodo d’imposta,
attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta,
con la conseguente illegittimità della presunzione
della costanza di reddito in anni diversi da quello
per il quale à stata accertata
la produzione di un
determinato reddito”; Cass. 6579/2008).
E’ stato peraltro precisato, in generale, che, una
volta determinata per un certo esercizio la
percentuale di ricarico, tale percentuale può
essere estesa anche ad anni diversi, se la natura
dell’attività imprenditoriale nel corso degli anni
non sia cambiata e nella specie non risulta, per
quanto si evince da ricorso, che la contribuente
abbia allegato mutamenti nel corso degli anni,
quantitativi e qualificativi, della attività
imprenditoriale svolta, così da dimostrare un
contrasto con la reale situazione aziendale in
divenire (Cass. 12774/1998).
Ora, questa Corte ha effettivamente precisato, con
Pertanto, la censura così come formulata, pur
potendosi considerare pertinente al “decisum” in
guanto rivolta a contestare uno degli elementi di
calcolo utilizzati dall’Ente impositore, valutato
dalla CTR, per la rideterminazione della nuova
percentuale di ricarico applicata agli anni 19981999, è infondata.
Ed infatti, quanto al metodo di calcolo applicato
la
determinazione
ricarico,
la
generica
della
percentuale
affermazione
di
della
illegittimità dell’utilizzo di dati relativi
all’anno 2001, contenuta nel ricorso, si risolve in
una mera asserzione apodittica priva di riferimenti
al caso concreto (non essendo apprezzabile, in
mancanza di trascrizione del contenuto dell’avviso
o della parte rilevante del verbale di
constatazione, quali dati abbiano effettivamente
utilizzato i verbalizzanti per la determinazione
della percentuale di ricarico, applicata all’anno
1998, soprattutto a fronte della contestazione
mossa dall’Ufficio, in ordine alla determinazione
delle contestate percentuali di ricarico in
contraddittorio con la contribuente) .
La contribuente si è limitata a lamentare la
inadeguatezza dei dati utilizzati, relativi a
momento storico distinto, omettendo tuttavia di
dare supporto a tale doglianza, mediante
trascrizione del verbale di constatazione almeno
nella parte che interessava.
Consegue la infondatezza del motivo, con rigetto
del ricorso.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
per
i\J
(Cass.S.U. 17405/2012), segucno la soccombenza. MA
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi C 2.000,00, a titolo di
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della