Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33569 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21957-2018 proposto da:

S.I.A. SOCIETA’ IMMOBILIARE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI A RL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 65, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE CAMEROTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/02/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Sia – Società immobiliare autotrasporto viaggiatori a r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS) – microzona 8 – (OMISSIS)-, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto l’avviso di accertamento legittimo in relazione ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, in mancanza di elementi e fatti proposti dal contribuente, idonei a mettere il Collegio in grado di percepire l’eventuale iniquità o inesattezza del classamento, essendosi limitato ad esporre considerazioni generiche, omettendo di rilevare situazioni concrete e circostanze significative, sia dell’immobile sia della microzona, tali da inficiare almeno parzialmente il nuovo classamento.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Con il primo motivo di ricorso si desume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di (OMISSIS).

– Il primo motivo è fondato.

– Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

– Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

– Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

– Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019)

– Così fissati i principi, non può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi in quanto non è stato assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto.

– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale si desume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

– La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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