Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33568 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17771-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7149/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di intimazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, col quale era stato rettificato il valore di immobili in costruzione oggetto di compravendita in data (OMISSIS), D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3, sulla base di stima dell’Agenzia del territorio, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

R.E. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, anche in combinato disposto con il principio di atipicità delle prove, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è ai limiti dell’ammissibilità e, in ogni caso, infondato.

La CTR ha confermato la decisione della commissione di primo grado, in quanto il valore unitario medio posto a base della perizio dell’UTE risultava superiore a quello riportato nella banca dati OMI, coerente invece con quanto dichiarato dal contribuente, e attestato dalla perizia di parte, che ha tenuto conto dei prezzi prudenziali realizzabili nella zona per beni similari e della capacità di reddito del bene.

Tale valutazione di fatto, ha tenuto conto non solo della coerenza del valore dichiarato con i dati OMI (di per sè sola inidonea a determinare il valore dell’immobile: Cass. n. 21813 del 07/09/2018), ma anche del contenuto della perizia di parte, che a giudizio del giudice di merito, insindacabile in questa sede, costituivano elementi idonei a confermare il valore dichiarato (sulla valutazione delle perizie da parte del giudice di merito cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015).

Consequenzialmente, i giudici di appello hanno correttamente rilevato come i criteri addottati dall’Amministrazione ai fini dell’emissione dell’atto impositivo, si palesassero inidonei a sorreggere il maggior valore accertato. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i criteri di stima di cui citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, il quale è volto a far sì che la stima degli immobili sia quanto più possibile conforme – sulla scorta di elementi di valutazione non già apodittici, bensì concreti ed obiettivi – al loro effettivo valore venale. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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