Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33567 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9361-2018 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA ACQUAVIVA SNC DI M.P. E C., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ELVIA REGINA 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
PETRONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5412/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Azienda agricola Acquaviva snc in persona M.P. propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, contro la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecarie e catastali notificato nel 2013, in dipendenza dell’atto di acquisto di un fondo rustico registrato nel 2007, con applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 604 del 1954, in materia di piccola proprietà contadina, provvisoriamente concessi, per non avere depositato nei termini di legge la certificazione definitiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
L’unico motivo col quale si deduce violazione degli artt. 24,97,101 Cost., nonchè della L. n. 604 del 1954, artt. 3, 4, 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, è manifestamente fondato, essendo questa Corte ferma nel ritenere che in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui alla detta L., art. 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (cfr. Cass. n. 21050/2007; n. 5029/2012; n. 16425/2015). Il contribuente che non adempia all’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto (ove stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato (Cass. n. 2941 del 07/02/2018; v. Cass. n. 1046/2011; 21980/2014; 9842/2017).
A tale principio si è uniformato il giudice di appello, che, preso atto che il certificato dell’IPA non era stato prodotto nel termine triennale, come previsto dalla legge agevolativa di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, a pena di revoca dei benefici provvisoriamente concessi, poichè solo per gli atti stipulati a norma della nuova disciplina di cui al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, deve ritenersi che la fruizione dell’agevolazione non risulti più subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, ha correttamente escluso che per gli atti precedenti alla indicata data, come nella fattispecie, potesse applicarsi tale innovativa disciplina.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019