Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33566 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8662-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, che ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva respinto, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a compravendita di terreno agricolo registrato nel 2006, per decadenza dalle agevolazioni fiscali, L. n. 97 del 1994, ex art. 5 bis, stante il venir meno del presupposto soggettivo di conduzione del fondo da parte dell’acquirente, che aveva stipulato contratto di affitto del fondo, registrato nel 2010.

La CTR, dichiarata inammissibile per novità del motivo proposto solo in appello della causa di forza maggiore per motivi di salute che impedivano la prosecuzione della coltivazione del fondo; respinto il motivo di appello sulla carenza di motivazione della sentenza di primo grado e sulla mancanza di motivazione dell’atto impositivo impugnato; accoglie nel merito le doglianze del contribuente, in quanto la cessione in affitto del compendio unico acquistato con l’atto che ha fruito dei benefici fiscali è stato fatto a favore di un parente entro il terzo grado (il figlio dell’appellante) che ha prseguito l’attività quale imprenditore agricolo, circostanza non contestata “sicchè trova applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 3,” (che prevede che vi sia decadenza dalle agevolazioni se il beneficiario acquirente concede in bene in favore di parenti entro il terzo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo).

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, e del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere al CTR applicato erroneamente una normativa non inerente alla fattispecie decisa, relativa al “compendio unico” in territorio montano disciplinata dalla L. n. 97 del 1994.

Il motivo è fondato.

Va premesso che del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5, comma 2-bis, prevede che “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico”, cioè dell’estensione ritenuta necessaria, al raggiungimento del livello minimo di redditività, secondo il disposto del comma precedente, “e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis, commi 1 e 2”.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare in analoghe controversie (cfr. Cass. sez. 5, 18 dicembre 2013, n. 28294; Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2017, n. 10544), la lettera della disposizione è nel senso della contestualità della sussistenza e dell’impegno a costituire il compendio unico e di coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale. Il venir meno anche di uno solo degli elementi previsti comporta pertanto la perdita del beneficio (v. Cass. Ordinanza 09 aprile 2018, n. 8618, Cass. 2016 n. 21847).

Nella fattispecie, nella quale non è controverso trattarsi di agevolazioni per compendio unico montano, ai sensi della legge citata, ed è stato accertato che il beneficiario non continuato a condurre il terreno in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo (avendo affittato il fondo) la CTR ha erroneamente applicato il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 3, non attinente al caso de quo ma relativo alla diversa ipotesi di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che ammette il mantenimento delle agevolazioni in particolari ipotesi (quali il trasferimento a partenti entro il terzo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli).

Il ricorso va pertanto accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, sono compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito. Vengono dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del doppio grado di merito e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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