Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33565 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 04/05/2018, dep. 28/12/2018), n.33565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DI MAJO Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21691-2011 proposto da:

R.G. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo

studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO E COLAPINTO CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE D’INNELLA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato EMMANUELE VIRGINTINO giusta delega a margine;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

maggio 2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DI MAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’INNELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIPRIANI per delega

dell’Avvocato VIRGINTINO che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La R.G. s.n.c. impugnava, in data 22-23 dicembre 2008, sia il ruolo (reso esecutivo il 18 agosto 2008) sia la cartella di pagamento n. (OMISSIS) – notificata in data 29 ottobre 2008: periodo di imposta 2000 – 2001 IRAP, I.V.A., IRPEF, Addizionale Com. e Reg. IRPEF, Ritenute alla fonte, Sanzioni e Interessi e altro per un importo totale di Euro 2.210.026,69, di cui Euro 98.199,69 rivendicati per compensi di riscossione.

Con ordinanza n. 37/02/2009 depositata il 25 marzo 2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari sospendeva l’esecutività dell’atto impugnato, con onere di prestare fideiussione in un termine prefissato.

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 136/02/09, dichiarava l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, stante la mancata indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dichiarandola nulla (nella motivazione) e annullandola (nel dispositivo).

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Equitalia E.TR. S.p.A. proponeva appello, in data 26 maggio 2009.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari) accoglieva l’appello di Equitalia nonchè quello incidentale della Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello incidentale proposto dalla contribuente. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale presentava ricorso in cassazione la R.G. S.n.c., proponendo un unico motivo di ricorso.

Si costituivano in giudizio con controricorso Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia E.TR. S.p.A., e l’Agenzia delle Entrate. In seguito la R.G. s.n.c. depositava la memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La questione di diritto posta dall’unico motivo di ricorso della G.R. s.n.c. riguarda, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 8 e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. nella L. n. 1 del 2008 nonchè dello “Statuto dei diritti del contribuente”, art. 7, comma 2, lett. A) (L. n. 212 del 2000), relativi alla eccepita nullità del ruolo e della cartella di pagamento per mancata indicazione della persona del responsabile di procedimento di iscrizione a ruolo.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha ritenuto che detta indicazione fosse presente nella cartella di pagamento nella persona del “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”, identificato nel “direttore dell’Ufficio”.

Secondo la decisione impugnata, nè la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, nè quella dello “Statuto dei diritti del contribuente”, art. 7, prescrivono una indicazione nominativa del responsabile del procedimento, “essendo sufficiente che si tratti di una persona fisica” (pag. 9 sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso della R.G. s.n.c. è fondato.

In primo luogo va premesso che, nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa successivamente al 1 giugno 2008, giacchè i ruoli figurano consegnati solo il 18 agosto 2008, come risulta dalla stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari). Onde ad essa è applicabile il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, che reca la necessità che, nella cartella di pagamento, figuri l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

Quanto al merito, la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo).

E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente.

La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento.

Ma è proprio ciò che si è inteso ottenere con le norme richiamate.

Giova infine aver presente quanto sul punto deciso dalla Corte Cost. con l’ordinanza n. 377/2007: “… l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97 Cost., comma 1, (si veda, ora, la L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”)” (v. anche: Cass., ord., n.7656 del 2018; Cass., ord., n. 11856 del 2017; Cass., ord., n. 3587 del 2017; Cass. ord., n. 332 del 2016 e Cass., ord., n. 13747 del 2013).

Ma altresì occorre aver presente che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, (“Statuto dei diritti del contribuente”), viene prescritto che gli atti della P.A. debbono indicare:

“a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.

Come risulta da tali prescrizioni, l’indicazione è riferita non solo all’Ufficio ma anche al responsabile del procedimento.

In sostanza, specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), è ormai certo che tra la pubblica amministrazione e il cittadino viene già ad instaurarsi un rapporto personalizzato fonte di obblighi e diritti, la cui violazione genera pretese a favore del cittadino e ciò a prescindere dall’emissione dell’atto amministrativo. Responsabilità da rapporto e non solo in base all’atto emesso.

Nè, con riguardo al caso di specie, ai fini del rispetto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, può ritenersi sufficiente che si sia indicato nella persona fisica di tale Signor V.V. il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, dacchè detto procedimento è ben diverso e distinto da quello avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo. Detto procedimento riguarda infatti la fase di mero adempimento degli obblighi relativi alla stampa e alla notifica della cartella e sulla base dei dati indicati nel ruolo dell’ente creditore. Si tratta di procedimento ben diverso da quello di iscrizione a ruolo, ben definito nelle sue sequenze dalla legge.

2. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito. Per il presente giudizio si condannano Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia E.TR. S.p.A., e l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in solido, delle spese per la somma di Euro 12.000,00, oltre accessori e spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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