Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33565 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5572-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI

2/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4014/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di P.K. di avviso di accertamento per estimi catastali, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, anno 2013, con cui si determinava un nuovo classamento, elevando la classe da 2 a 4 e la rendita di un immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS) di propreità della contribuente, rigettava l’appello dell’Ufficio. In particolare, la CTR, preso atto della mancanza nell’avviso di accertamento del riferimento specifico all’immobile, limitandosi a indicare i pregi della microzona in cui è collocato, ha ritenuto inidonea la motivazione dell’atto, in quanto prescinde dalla valutazione e caratteristiche del bene, basandosi su una generalizzazione in contrasto con la ragione stessa del classamento. Ciò peraltro tenuto conto della perizia giurata che descriveva dettagliatamente l’immobile, cui l’Ufficio non aveva replicato.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. (cfr. Cass. n. 3156/2015).

Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335). Il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione (Cass. n. 10403/2019).

Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).

La CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione, non sussistendo i presupposti di fatto necessari per l’applicazione del riclassamento.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese vanno compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 Ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA