Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33564 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 04/05/2018, dep. 28/12/2018), n.33564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DI MAJO Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30804-2011 proposto da:

XU DA DI W.G. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VITTORIO COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ABRAMO RANALLI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 78/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 03 ottobre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

maggio 2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DI MAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, assorbito l’altro.

udito per il ricorrente l’Avvocato DUMONTEL per delega orale

dell’Avvocato RANALLI che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La XU-DA DI W.G. & C. S.N.C. impugnava un atto di irrogazione sanzioni amministrative emesso dall’Agenzia delle Entrate di Avezzano in data 1 giugno 2006, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, con il quale era stato richiesto alla società il pagamento della somma di Euro 96.698,88.

La Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila accoglieva il ricorso, rimettendo gli atti alla Direzione Provinciale del Lavoro di L’Aquila, territorialmente competente, “perchè provveda alla irrogazione delle sanzioni e compensa le spese”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della CTP. In via preliminare la stessa formulava istanza di rimessione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), alla Commissione Tributaria Provinciale, per competenza declinata dal primo Giudice.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo (L’Aquila) accoglieva l’appello con sentenza del 12 maggio 2008 (pubblicata il 3 ottobre 2011), affermando che, solo a far tempo dal 12 agosto 2006 in virtù del D.L. n. 223 del 2006, si è disposta la competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro per le sanzioni in materia di lavoro sommerso. Nel caso di specie l’atto di irrogazione delle sanzioni è stato notificato in data 9 giugno 2006 e quindi anteriore al 12 agosto 2006.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per Cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione delle norme sulla giurisdizione ex art. 360 c.p.c., n. 1, in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 2008, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni, comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Esse spettano dunque al giudice ordinario.

In via pregiudiziale, si osserva che la questione oggetto della controversia involge la giurisdizione del giudice tributario, giacche la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto, in risposta al ricorso del contribuente, che sosteneva la illegittimità delle sanzioni irrogate dall’ufficio finanziario, non entrando nel merito, che la irrogazione delle sanzioni di cui è causa dovesse invece spettare alla Direzione Provinciale del Lavoro in base alla L. n. 73 del 2002 e, di conseguenza, al giudice ordinario in sede di impugnazione. Contro detta decisione ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la giurisdizione del giudice tributario, appello accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. Contro tale esito il contribuente ha proposto, quale motivo di ricorso di cassazione, la carenza di giurisdizione del giudice tributario per sopravvenuta incostituzionalità ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 130 del 2008, la quale trova applicazione anche ai giudizi pendenti non coperti da giudicato.

Sotto tale aspetto il (primo) motivo proposto dal contribuente è fondato.

In primo luogo, è da escludere che in ordine alla giurisdizione del giudice tributario si sia potuto formare nel caso di specie un giudicato implicito a seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale. In realtà, il contribuente avendo sostenuto, con il primo motivo del proprio ricorso per Cassazione, la incostituzionalità della giurisdizione delle Commissioni tributarie nei rapporti non aventi natura tributaria, ha in effetti impedito con tale motivo di ricorso che possa essersi formato un giudicato, sia pure implicito, sulla giurisdizione dell’Agenzia delle Entrate e in base al principio che il più assorbe il meno.

Nel merito del ricorso, come già osservato dal ricorrente, in riferimento alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, la Corte Costituzionale, con la sentenza richiamata (n. 130 del 2008), ha dichiarato incostituzionale la giurisdizione tributaria, ove le sanzioni irrogate fossero tali solo per il criterio soggettivo e cioè per la “natura finanziaria dell’organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono”. A tenore della Corte Costituzionale, “Essa, dunque, si pone in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2, e con la Sesta disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale”.

In particolare, con riferimento al caso di specie e cioè al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, (conv. nella L. n. 248 del 2006 che ha modificato l’art. 3, comma 3 del D.L. n. 12 del 2002, conv. nella L. n. 73 del 2002), riguardante sanzioni irrogate per i lavoratori non registrati, è intervenuta codesta Corte a Sez. Unite con la sentenza n. 15846 del 2009. Essa ha ritenuto che le sanzioni di cui al caso di specie non hanno natura tributaria, perchè aventi unica funzione di fare emergere il lavoro irregolare. Diversamente si erano espresse sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3144 dell’11 febbraio 2008 ma antecedentemente alla sentenza della Corte Cost. (n. 130 del 14 maggio 2008)

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, per accertato difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della controversia, importa l’assorbimento del secondo motivo, riguardante la richiesta di nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per contrasto “tra l’apparente motivazione e il dispositivo”. In realtà, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, rimane assorbito il motivo di censura del contribuente che ha lamentato il mancato esame del merito da parte della Commissione Tributaria Regionale.

3. Il sopraggiungere, rispetto alla sentenza impugnata, della declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, in base alla quale è stata decisa la controversia, suggerisce la totale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA