Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33563 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 28/12/2018), n.33563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8430/2011 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avv. Bartolomeo Malfatto,

con domicilio eletto presso il suo studio in Assisi, S. Maria degli

Angeli, via Raffaello, int. 15;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Maresca, con domicilio

eletto presso il suo studio, in Roma, via Faravelli, n. 22;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 85/33/10 della Commissione Tributaria

regionale del Veneto depositata il 5 agosto 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/4/2018 dal

Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, dott. Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo il

rigetto del quarto motivo e l’accoglimento dei restanti motivi ed il

rigetto del ricorso incidentale; in subordine il rigetto di entrambi

i ricorsi;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Gaetano Giarri,

per delega dell’avv. Arturo Maresca.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. impugnava con ricorso il ruolo e la cartella di pagamento emessa dal Concessionario ai fini Iva e Irap per l’anno d’imposta 2003, eccependo il difetto della notifica del ruolo perchè avvenuta tramite la notifica della cartella di pagamento, la inesistenza della notifica della cartella, in quanto il plico consegnato, spedito a mezzo raccomandata, conteneva solo le prime due pagine della cartella, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, nonchè il difetto di motivazione della cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria provinciale, rilevando che il ricorso non era stato notificato all’Ente impositore, dichiarava inammississibile il ricorso in ordine ai vizi concernenti la iscrizione a ruolo e lo respingeva per il resto.

Avverso la suddetta decisione il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria regionale, la quale osservava preliminarmente che l’omessa notifica dell’atto di appello all’Ente Concessionario, che aveva proceduto alla formazione del ruolo, determinava la inammissibilità della impugnazione per quanto riguardava gli eccepiti vizi del ruolo; aggiungeva che nessun rilievo poteva essere attribuito alla dedotta incompletezza della notifica della cartella di pagamento, poichè l’assunto non era stato provato dal contribuente, e, quanto alla censura della mancata sottoscrizione della cartella, che la sottoscrizione dell’atto amministrativo costituiva elemento essenziale nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad otto motivi.

L’Ente Concessionario Equitalia Polis s.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso incidentale, che, per la questione proposta, deve essere esaminato con priorità, il Concessionario deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata sia in primo che in secondo grado, di chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, nelle controdeduzioni.

1.1. La censura è inammissibile.

Va, in primo luogo, rilevato che il motivo difetta di autosufficienza, in quanto la controricorrente non ha indicato in modo puntuale, nè tanto meno ha trascritto nel ricorso, lo scritto difensivo nel quale avrebbe avanzato la richiesta di chiamata in causa, limitandosi ad affermare che la istanza sarebbe stata formulata “nelle controdeduzioni avanti la Commissione tributaria provinciale e regionale”, impedendo in tal modo a questa Corte di poter esaminare e valutare la doglianza.

Per altro verso, non può ravvisarsi il supposto vizio di omessa motivazione, atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale, nella specie, quella della chiamata in causa dell’ente creditore, non è suscettibile di dar luogo ad un vizio motivazionale.

In ogni caso, va ricordato che nella fattispecie in esame deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’Ente creditore ed il Concessionario del servizio di riscossione e si pone piuttosto una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’Ente creditore; ne consegue che la chiamata in causa dell’Ente creditore, prevista dal cit. art. 39, deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è come tale rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile, nè sindacabile in sede di impugnazione (Cass. n. 9016 del 5/5/2016; n. 11616 del 11/5/2017).

Il ricorso incidentale deve, quindi, essere respinto.

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il contribuente censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove il giudice di appello ha affermato che “l’omessa notifica dell’appello all’Ufficio impositore che (ha) proceduto alla formazione del ruolo, determina l’inammissibilità dell’appello per quanto riguarda gli eccepiti vizi del ruolo”, facendo rilevare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, impone la notifica dell’appello solo nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 22939 del 2007), non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’esattore e l’ente impositore, spetta al Concessionario, destinatario della impugnazione con la quale si facciano valere vizi non inerenti la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiedere la chiamata in causa dell’Ente impositore del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell’esito della lite.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., ponendo in rilievo che la cartella di pagamento, riproducendo parzialmente il ruolo, non prova la sottoscrizione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, presupposto necessario per la validità ed efficacia del titolo per procedere in executivis.

3. Con il terzo motivo ha parimenti denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sottolineando che in appello aveva proposto motivo di gravame avverso la pronuncia di inammissibilità del ricorso in ordine alle eccezioni riguardanti la validità ed efficacia del ruolo, facendo rilevare che, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, l’avere individuato il contribuente l’Ente impositore o il Concessionario quale soggetto passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determinava la inammissibilità della domanda, ma poteva comportare la chiamata in causa dell’Ente creditore, nell’ipotesi di azione svolta nei confronti del Concessionario, onere che gravava sullo stesso Concessionario.

Lamenta, quindi, che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello formulato.

4. Il primo motivo dedotto dal contribuente è fondato, con assorbimento degli altri due motivi.

4.1. Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che, nelle cause attinenti alla validità degli atti di riscossione, nel caso di specie il ruolo, di cui il contribuente abbia avuto comunicazione mediante la cartella di pagamento, grava sul Concessionario l’onere di chiamare in causa l’Ente impositore in presenza di contestazioni diverse dalla mera regolarità formale della cartella ed attinenti al ruolo o comunque alla pretesa impositiva, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. U., n. 16412 del 25/7/2007; Cass., ord. n. 21220 del 28/11/2012; n. 14486 del 15/7/2016).

Ne consegue l’erroneità della decisione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto inammissibile la proposizione, da parte del contribuente, delle eccezioni di nullità del ruolo nei confronti del Concessionario che non aveva chiamato in causa l’Ente impositore.

5. Con il quarto motivo censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c., nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che era onere del contribuente provare che la cartella di pagamento notificata conteneva solo le prime due pagine delle otto componenti l’atto, assumendo che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio.

5.1. Il motivo è infondato.

Sul tema si registrano, invero, due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ma questo Collegio intende aderire all’orientamento che risulta prevalente, in base al quale, ove il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente – anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ai predetti fini non si ritiene invece necessario che l’agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 5397 del 18/3/2016; n. 15315 del 4/7/2014; n. 9111 del 6/6/12; n. 20027 del 30/9/2011).

5.2. In altri termini, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe con inversione dell’onere della prova – ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza).

5.3. L’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. “vicinanza della prova”, poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto.

Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).

Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell’asserita assenza, all’interno della busta notificatagli, di parte delle pagine che componevano la cartella di pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata.

6. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità della notifica del ruolo, limitandosi a dichiarare la inammissibilità dell’appello.

7. Con il sesto motivo il contribuente lamenta che il giudice di appello, in violazione delle medesime disposizioni di legge richiamate con il quinto motivo, non si è pronunciato in merito alla denunciata violazione dell’art. 24 Cost., nonostante egli avesse fatto presente che la notifica del solo contenuto della cartella di pagamento, non consentendo di conoscere il ruolo, gli impediva una verifica piena della sua legittimità formale e sostanziale.

8. Con il settimo motivo il ricorrente deduce che la Commissione regionale neppure si è pronunciata in merito alla eccezione di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, concernente la mancanza di sottoscrizione del ruolo.

8.1. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo, trattandosi di doglianze volte a far valere vizi del ruolo che, per le ragioni già esposte con riguardo al primo motivo, possono essere proposte nei confronti del Concessionario che non ha chiamato in causa l’Ente impositore.

9. Con l’ottavo motivo il contribuente censura ulteriormente la sentenza per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui aveva eccepito, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, il difetto di motivazione della cartella di pagamento perchè non indicava la data di consegna del ruolo al concessionario e non consentiva, conseguentemente, di controllare la richiesta di pagamento degli interessi dovuti D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 20.

9.1. Il motivo è infondato.

La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, il quale prevede che “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione…”, si riferisce esclusivamente agli atti dell’Amministrazione finanziaria e non agli atti del Concessionario, che, ai sensi del cit. art. 7, comma 2, devono tassativamente indicare gli elementi specifici previsti dal medesimo comma, lett. a), b) e c).

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso incidentale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, e devono essere rigettati i(quarto e l’ottavo motivo del ricorso principale; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i(ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo e rigetta il quarto e l’ottavo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA