Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33563 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27861-2018 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCA RUSSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2496/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da C.N. avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF per l’anno 2001 sulla base di una verifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.
Rilevava, in particolare, il giudice di appello che l’atto era stato emesso dal reggente dell’Ufficio e che la reggenza era stata pienamente documentata dall’Ufficio.
Nel merito riteneva che la parte contribuente non avesse fornito elementi idonei a modificare le statuizioni del giudice di primo grado. L’accertamento, secondo la CTR, aveva origine nelle ingenti movimentazioni finanziarie rilevate in capo alle società alle quali lo stesso partecipava che, pur essendo in parte fittizie, denotavano comunque ingenti movimentazioni di denaro.
Il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello circa l’assenza di valida delega in capo al sottoscrittore dell’atto, non potendosi applicare l’istituto della reggenza, nè potendosi applicare contemporaneamente l’istituto della reggenza e quello della delega, quest’ultima risultando valida unicamente nei limiti della delega stessa.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Ed invero, la CTR ha ritenuto sufficiente ai fini della validità dell’atto l’esistenza di una reggenza ritenuta documentata da parte dell’ufficio, sicchè la questione relativa all’esistenza delle delega in favore del funzionario sottoscrittore dell’atto è risultata assorbita da quella che ha considerato legittimo il conferimento del potere di firma sulla base del provvedimento di reggenza in favore del sottoscrittore dell’atto.
Tuttavia, la parte contribuente aveva dedotto in appello l’inutilità dell’atto di reggenza, in relazione alla circostanza che il direttore dell’ufficio, il giorno nel quale venne sottoscritto l’atto – (OMISSIS) – era in ufficio, non riguardando il provvedimento di reggenza l’epoca di sottoscrizione dell’atto.
Ora, tale questione è stata totalmente pretermessa dalla CTR, la quale si è limitata ad affermare l’esistenza degli atti che comprovavano la reggenza, senza tuttavia affrontare il tema relativo alla rilevanza della reggenza rispetto all’atto in contestazione che la stessa CTR ha ritenuto pienamente valido proprio perchè adottato nell’ambito dei poteri di reggenza asseritamente documentati dall’ufficio.
Nei limiti sopra esposti la censura merita pertanto accoglimento e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019