Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33562 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25733-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 432/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato annullato l’avviso di accertamento notificato a G.B. concernente la plusvalenza immobiliare non dichiarata relativa alla cessione di un’area sulla quale insisteva un fabbricato già destinato alla demolizione e alla successiva realizzazione di altro compendio immobiliare sulla base di un piano di recupero di iniziativa economico privata.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico articolato motivo la ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67.
La censura è infondata.
Ed invero, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati (Così statuendo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso la tassazione separata di una plusvalenza realizzata a seguito di vendita di “capannone ad uso commerciale e relative pertinenze”, censito al catasto fabbricati, ritenendo irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno su cui esso insisteva, sia l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il predetto capannone) – cfr. Cass. n. 4150/2014; Cass. n. 15629/2014 -. Ad analoghe conclusioni è giunta di recente, Cass. n. 7853/2016, alla quale sono seguite numerose pronunzie in senso conforme – v. Cass. n. 5327/2018, n. 1674/2018 e, da ultimo, Cass. n. 5088/2019 -.
Orbene, nel caso di specie la CTR si è uniformata a tali principi, ritenendo di non potere riqualificare l’intenzione delle parti di cedere un edificio, espressa nel contratto, in modo da desumerne la cessione dell’area edificabile in vista della successiva demolizione.
La pronunzia è pertanto immune dai vizi prospettati dalla ricorrente per le considerazioni sono espresse, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dall’Agenzia
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019