Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33561 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25635-2018 proposto da:

SOCIETA’ GESTIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MIRANDOLA 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Società Gestioni Immobiliari s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento, per mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA in relazione ad alcuni versamenti e prelevamenti non giustificati nell’annualità 2011.

Secondo la CTR Lazio, l’Ufficio aveva puntualmente dimostrato la regolarità della procedura di notifica dell’avviso di accertamento mediante la produzione nel primo grado di giudizio della documentazione attestante il fallito tentativo di notifica per assenza del destinatario e l’effettiva spedizione a mezzo di raccomandata dell’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale, desumendone la tardività del ricorso in relazione al riscontrato decorso del termine normativamente previsto.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, relativamente all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’errata valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento impugnato nei confronti della contribuente sulla base dell’assunto che tutte le attività del procedimento notificatorio fossero state completate, riportando nella pronuncia solo le date entro le quali si sarebbe perfezionata la notifica senza aver altresì verificato l’effettivo invio della raccomandata informativa del deposito dell’atto notificato presso l’Ufficio postale.

Il motivo è manifestamente fondato.

Orbene, giova rammentare che la L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, prevede che, in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto notificando, l’agente postale deposita presso l’ufficio postale il piego, dandone notizia all’interessato mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da affiggersi alla porta di ingresso o da immettersi nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio. Inoltre, trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione “non ritirato”, per l’effetto che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Orbene, questa Corte ha di recente ritenuto che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa – cfr. Cass. n. 16601/2019 e, con riferimento a casi simili a quello per cui è qui causa Cass. n. 26106 e 26105 del 2019 -.

A tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni – cfr. Cass. n. 29109/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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