Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3356 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13858-2019 proposto da:

O.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 514/2019,

depositato in data 14.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

O.T. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 “A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti decisivi e questioni controverse; Motivi ex art. 360, c.p.c., n. 3, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione del racconto del richiedente, avuto riguardo alla sua zona di provenienza (Nigeria, regione del Delta State), in cui si registrava una situazione di conflitto interno e di assenza delle guarentigie fondamentali dei diritti civili, sulla base di fonti qualificate riportate in ricorso;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. come più volte statuito da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790);

1.4. nel caso di specie, il giudice di merito, valorizzando il più recente rapporto di Amnesty International 2017-2018 e i dati estratti dalla consultazione del sito web del Ministero degli Esteri, ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente (Delta State) e tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064), senza neppure considerare che come risulta dalle fonti internazionali menzionate sia nel decreto impugnato, che dallo stesso ricorrente, gli scontri tra le forze governative ed i gruppi terroristici ivi menzionati non si estendono alla sua regione di provenienza;

1.5. ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito;

1.6. in ordine alla richiesta protezione umanitaria, va altresì osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza;

1.7. infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

1.8. nel caso di specie il ricorrente, oltre a non aver dedotto nulla in ordine alle condizioni personali di vita prima della sua partenza dal paese d’origine (se non con riferimento alla vicenda delle minacce ricevute dalla comunità musulmana, ritenuta non credibile dal Tribunale), ha fornito allegazioni circa la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine in modo molto generico, per lo più con riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza presente nel Paese, ed ha inoltre inammissibilmente dedotto solo in sede di legittimità circostanze fattuali relative alla sua integrazione sociale e lavorativa;

1.9. quanto alla censura di omessa audizione personale del richiedente da parte dei Giudici di merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, va ribadito, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24584/2020), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;

1.10. nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato alcuna nuova circostanza fattuale su cui avrebbe voluto essere sentito, limitandosi a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente per “verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto verbalizzato in sede di Commissione Territoriale ed il caso concreto rappresentato dal richiedente asilo”, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (cfr. sul punto anche Cass. n. 8931/2020);

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate quanto meno tenuto conto della situazione interna della Nigeria, regione del Delta State;

2.2. la censura va parimenti disattesa, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R. (Cass. nn. 3028/2018, 29228/2017), atteso che il rimedio del ricorso per cassazione è previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113;

3. il ricorso va, pertanto, rigettato;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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