Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33559 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24745-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2589/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/11)/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro M.G., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione per IRAP e IVA di ricavi non dichiarati nell’anno 2008.
Secondo la CTR l’attività di allevamento posta in essere dal contribuente aveva prodotto redditi agrari in relazione all’utilizzo per l’allevamento, su terreni di proprietà del contribuente, di foraggio reperito in modo prevalente sul libero pascolo, avendo peraltro detto contribuente prodotto in modo regolare la documentazione relativa al reddito agrario.
La parte intimata non si è costituita.
L’Agenzia prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 2729 c.c.. La CTR avrebbe errato nell’escludere l’utilizzazione del metodo induttivo per l’accertamento del reddito realizzato attraverso uno studio dell’Associazione provinciale Allevatori, per nulla equiparabile agli studi di settore, tralasciando di considerare che il contribuente avrebbe omesso di compilare la documentazione attestante l’eventuale eccedenza del limite di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32, comma 2, lett. b).
Il motivo è inammissibile.
La CTR ha escluso la fondatezza della pretesa ritenendo di inquadrare, sulla base di un accertamento di fatto, il reddito derivante dall’attività di allevamento di bovini nell’ambito del reddito agrario, per il quale il contribuente aveva prodotto la documentazione normativamente richiesta.
Ora, l’Agenzia non censura tale affermazione, contestando invece alla CTR di avere escluso il ricorso al metodo induttivo sulla base di elementi presuntivi tratti da un’indagine compiuta da un’associazione di produttori, ancora ipotizzando il mancato deposito di documentazione rilevante ai fini del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32, comma 2, lett. b).
Si tratta di censure che non colgono nel segno rispetto alla ratio decidendi espressa dal giudice di appello e che, come tali, sono inammissibili attenendo ad elementi non ponderati dal giudice di appello o che avrebbero dovuto giustificare la censura sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019