Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33555 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13217-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della Società EUROMEDICAL SAS DI C.G. & C. ,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso

lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO VITOBILLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8956/20/2017 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe respingeva, previa riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, confermando le sentenze di annullamento dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a carico della società Euromedical s.a.s. di C.G. e c. e del socio C.G. per la ripresa a tassazione di vari tributi in forza degli elementi tratti dal pertinente studio di settore per l’anno 2009.

Secondo la CTR, pur dovendosi ritenere la legittimità dell’accertamento emesso dopo l’1.1.2007 anche in assenza di gravi incongruenze in base alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23 “…l’Agenzia non adduce elementi atti a superare la valenza delle due circostanze valorizzate in sentenza, ossia la rilevanza della realtà geografica in cui operava la società e la crisi del settore edilizio. Elementi questi ultimi corroborati dal dato, incontestato fra le parti, dell’avvenuta messa in liquidazione della società a fine dicembre 2010, in relazione alla quale risulta neutra la successiva revoca su cui punta l’Ufficio, perchè intervenuta soltanto nel 2013”.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso le parti intimate.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la CTR fondato la sua decisione su elementi generici.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.. La CTR non avrebbe considerato che nella categoria del fatto notorio non potevano rientrare nè la realtà geografica in cui la parte contribuente aveva operato, nè la crisi del settore edilizio, sicchè non essendo state le stesse provate la sentenza era affetta dal denunziato vizio.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.. La CTR avrebbe errato nell’addossare all’ufficio l’onere di provare i fatti posti a sostegno della domanda fondata sugli studi di settore una volta che, svoltosi il contraddittorio, erano mancate le prove circa i fatti addotti per confutare l’accertamento.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame degli altri.

In buona sostanza, il giudice di appello ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento a suo tempo fondato sugli studi di settore in relazione a due elementi che sono stati individuati testualmente attraverso il rinvio alla nozione di realtà geografica in cui operava l’azienda e alla crisi del settore edilizio, in più corroborandoli con la messa in liquidazione della società nell’anno successivo all’annualità oggetto di accertamento.

Orbene, così riassunta la ratio decidendi della decisione, la stessa non si sottrae alle critiche esposte dall’Agenzia quanto all’apparenza della motivazione, ove solo si consideri che il giudice di appello non ha in alcun modo espresso alcuna motivazione in ordine agli elementi probatori sui quali i due parametri valorizzati si sarebbero fondati, in tal modo impedendo al giudice di legittimità ogni verifica di congruità e coerenza dell’iter motivatorio esposto.

Il riferimento generico alla rilevanza del dato geografico è circostanza che non consente affatto di comprendere in che misura e perchè detto dato avrebbe potuto giustificare un dato diverso da quello risultante dai cluster di riferimento posti a base degli studi di settore che, come è notorio, prendono essi stessi in considerazione la localizzazione geografica dell’attività.

Parimenti privo del carattere della specificità risulta il riferimento al parametro della crisi del settore, ove si consideri che la CTR non ha per un verso dato conto del fatto che l’elemento anzidetto fosse stato adeguatamente provato dalla parte contribuente che ne aveva l’onere e, per altro verso, si è limitata ad un generico riferimento a tale dato rendendo ancora una volta impossibile qualunque sindacato da parte di questa Corte.

Ciò che mina alla radice la funzione propria della motivazione della sentenza che può dirsi, conseguentemente apparente.

E’ stato sul punto osservato, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte – Cass., S.U., n. 8054/2014 – che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture – cfr. Cass. n. 13977/2019 -.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA