Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33553 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24482-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8220/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2013 R.G.N. 989/2010.

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De

Gregorio.

Fatto

RILEVATO

che POSTE ITALIANE S.p.a. con tempestivo ricorso, ritualmente notificato come da relata del 23/24 ottobre 2014, ha impugnato la sentenza n. 8220/13, pronunciata l’otto / 24 ottobre 2013, con la quale la Corte d’Appello di ROMA aveva riformato la pronuncia emessa il 24 aprile 2009 dal locale giudice del lavoro, accogliendo per quanto di ragione la domanda dell’attrice D.F.A., di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, stipulato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con POSTE ITALIANE S.p.a., dal 17 marzo al 31 maggio 2004, dichiarando la nullità del termine finale ivi apposto, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la prosecuzione del medesimo rapporto, dopo il 31-05-04, ancora in atto, ed accogliendo in parte la connessa pretesa risarcitoria in proposito azionata dall’istante D.F., però in base all’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in ragione di tre mensilità e mezzo, oltre accessori, spese di lite del grado compensate;

che il suddetto contratto, a tempo determinato a part-time, risulta stipulato per esigenze sostitutive correlate alla necessità di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al servizio di recapito / smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l’anzidetto arco temporale, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, con l’indicazione inoltre del c.c.n.l. e del relativo inquadramento (qualifica d’impiegato livello professionale E, addetto CMP junior, per lo svolgimento di attività di operatore centro rete postale), unitamente al luogo di lavoro (di norma, nel comune di Pescara) ed all’orario (tre turni dalle h. 21.00 alle 24.00, per complessive 18 ore alla settimana) nonchè all’entità della retribuzione prevista, il tutto debitamente sottoscritto dalle parti come da atto datato “Pescara, li 16-03-2004”;

che il ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE è affidato a quattro motivi, variamente articolati: 1. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, sotto il profilo della pretesa genericità della clausola di apposizione del termine. In particolare, si sostiene che, nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, non era più necessario che già nel contratto fossero indicati i riscontri concreti, i dati specifici che sostanziavano la ragione giustificatrice e tanto meno le fonti di prova della stessa: elementi questi che avrebbero potuto essere oggetto di allegazione e di indagine nel corso del giudizio. Nella specie risultavano debitamente indicati l’ufficio di destinazione, la ragione sostitutiva identificata nell’assenza del personale e le mansioni di recapito del personale da sostituire, all’uopo richiamando alcuni precedenti di questa Corte, in part. le sentenze nn. 1576 e 1577 del 26-01-2010, osservando altresì come nessun rilievo potesse avere l’omessa indicazione nominativa del personale da sostituire, mentre il ricorso ad elementi identificativi diversi dall’indicazione nominativa era pressochè inevitabile stante la complessa realtà aziendale di Poste Italiane, richiamandosi sul punto varia giurisprudenza orientata nel senso auspicato dalla stessa ricorrente;

II. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 420 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte capitolina omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta da parte convenuta, nonchè la dichiarazione resa dal teste escusso;

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. gen., artt. 1362 e ss. nonchè art. 1419 c. c. (art. 360 c.p.c., n. 3 – erroneità delle pretese conseguenze della illegittimità del termine con riferimento alla disposta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato);

4. violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32;

VISTO che la D.F. è rimasta intimata, non svolgendo alcuna difesa nel proprio interesse; RILEVATO che risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi della fissazione dell’adunanza per il giorno 20-06-2018;

che il Pubblico Ministero in sede non ha presentato requisitorie che la ricorrente ha, invece, depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che appaiono fondate le doglianze mosse dalla società ricorrente con il primo motivo, dovendosi confermare la giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo cui la specificità della causale, valida per l’assunzione di personale a tempo determinato, deve essere debitamente verificata in concreto dal giudice di merito adito (cfr. tra le più recenti la sentenza di questa Corte, sezione lavoro, n. 7121 del 7/12/2016 – 20/03/2017, che in accoglimento di analogo ricorso proposto da Poste Italiane avverso l’impugnata decisione, emessa dalla Corte di Appello di Roma, cassava con rinvio tale pronuncia, reputando giustificato il primo motivo, osservando che la questione era stata già affrontata dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, in base al principio secondo cui, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Nelle situazioni aziendali complesse, pertanto, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti, da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse, risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le altre Cass. sent. n. 1576/2010; sent. n. 4267/2011)”. Anche nel caso esaminato da Cass. n 7121/17 il contratto individuale aveva indicato l’inquadramento del personale assunto, le mansioni cui adibire lo stesso, le ragioni della sostituzione con riferimento ad assenze di dipendenti in pianta stabile con diritto alla conservazione del posto di lavoro, l’unità produttiva assegnazione – Polo corrispondenza Lazio – nonchè il periodo correlato all’anzidetta esigenza sostitutiva (Appariva, quindi, incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte distrettuale circa l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione, non avendo in particolare i giudici del merito tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato.

In definitiva, il primo motivo veniva accolto, restando invece assorbito l’esame degli altri; RITENUTO, dunque, che l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa, ma che in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. altresì Cass. n. 27052/2011, n. 8966/2012, n. 13239/2012, n. 1928/2014);

che nel caso in esame, pertanto, non appare in linea con principi sopra enunciati la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’asserito difetto di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro in esame, non avendo la stessa tenuto in debito conto l’indicazione dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa, delle mansioni per le quali la lavoratrice era stata assunta, corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento, elementi tutti che senza dubbio potevano rendere la clausola apposta non generica;

che dalla pronuncia impugnata non emerge, pertanto, una compiuta considerazione, corretta in diritto, di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1605/2016 e n. 182/2016);

che l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è, dunque, legittima, se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire), che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, in motivazione, Cass. 12/1/2012 n. 565);

che le suddette conclusioni sono state condivise e fatte proprie anche dalla Corte Costituzionale, la quale, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nei corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio” (Corte Cost. 27/3/2013 n. 107);

che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo erroneamente escluso il requisito della sufficiente specificazione di cui sopra, poichè le ragioni sostitutive erano tuttavia riferite all’ambito territoriale di competenza del Polo Corrispondenza (OMISSIS), località di conseguenza nella quale di norma la D.F. avrebbe dovuto lavorare, laddove dal testo del suddetto contratto, accluso in copia al ricorso, si evince che il riferimento al suddetto territorio regionale riguardava il personale in pianta stabile presso il Polo, assente, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo 17 marzo / 31 maggio 2004, mentre l’assegnazione con le suddette mansioni risulta univocamente individuata “presso il Polo Corrispondenza…”, con l’ulteriore precisazione, quindi, che il luogo di lavoro (ossia il territorio dove la D.F. durante l’anzidetto tempo determinato avrebbe dovuto eseguire le correlative sue prestazioni) avrebbe riguardare, “di norma” (cioè di regola, per quanto stabilito complessivamente nello stesso contratto ed in relazione alla suddetta precisata assegnazione) tutto il territorio del “comune di Pescara” (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 13466 del 06/04 – 30/06/2016, in relazione a contratto che precisava le ragioni di carattere sostitutivo giustificanti l’apposizione del termine, in particolare, oltre alla durata del contratto, l’inquadramento e le mansioni del lavoratore assunto e del personale da sostituire – Area operativa, mansioni di recapito, smistamento e trasporto – e la funzione aziendale di riferimento – Polo Corrispondenza (OMISSIS):… “In breve, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, da elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato”);

che, per quanto sopra considerato, il primo motivo deve essere accolto, assorbito l’esame degli altri, con cassazione della sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio (ex artt. 384 e 385 c.p.c.) alla stessa Corte capitolina, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto del 16-03-2004, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese di questo giudizio, attenendosi ai richiamati principi di diritto;

che non sussistono, infine, i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato, visto che l’impugnazione di cui al ricorso di POSTE ITALIANE è risultata fondata.

P.Q.M.

la Corte ACCOGLIE il PRIMO motivo di ricorso e dichiara ASSORBITI gli altri. CASSA la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e RINVIA alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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