Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33552 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4945-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTA BECHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/02/2013 R.G.N. 1016/2011.

LA CORTE:

esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che POSTE ITALIANE S.p.a. appellava la sentenza n. 485 emessa dal giudice del lavoro di PISTOIA il 19 ottobre 2010, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con F.M. relativamente al periodo primo/trenta settembre 2002 per le esigenze ivi indicate ed in base alle menzionate previsioni di cui agli accordi sindacali del 17, 18, 23 ottobre 2001, nonchè 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie dovute a tutto il personale durante il periodo estivo, con la condanna altresì della convenuta società al risarcimento del danno;

che la Corte di Appello di FIRENZE con sentenza n. 263 del 21 febbraio 2013, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava POSTE ITALIANE al pagamento dell’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge dal 30 settembre 2002 al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno relativamente al periodo 30.09.2002 – 19.10.2010, nonchè al rimborso dei due terzi delle spese di secondo grado, all’uopo liquidate, compensato il residuo terzo, confermata per il resto la gravata pronuncia;

che avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.A. con atto in data 19/20 febbraio 2014 affidato a quattro motivi, cui ha resistito la sig.ra F. mediante controricorso in data 25 marzo 2014;

che sono stati comunicati tempestivi avvisi di rito per l’adunanza fissata al 20-06-2018, per cui tuttavia non risultano depositate requisitoria del Pubblico Ministero, nè memoria illustrativa di parte controricorrente, avendovi invece provveduto la società ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 2697 c.c. in ordine al mancato riconoscimento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro de qua, per cui l’attrice dalla scadenza del 30 settembre 2002 si era attivata in proposito soltanto nel corso dell’anno 2008, prima a gennaio e poi a novembre. Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato quanto dichiarato dalla signora F. all’udienza del 28 giugno 2010, allorchè aveva fatto presente di essere stata assunta a tempo indeterminato presso la Manifatture Sigaro Toscano dal gennaio dell’anno 2010;

che con il secondo motivo è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 codice di rito, laddove era stato ritenuto che parte datoriale non avesse rispettato le percentuali stabilite dal c.c.n.l. nella proporzione tra assunzioni a tempo determinato e personale stabilmente in servizio a tempo indeterminato, ex art. 25 del c.c.n.l. 11-01-2001, mentre l’attrice con l’atto introduttivo del giudizio nulla aveva obiettato in proposito;

con il terzo motivo è stata lamentata, ancora ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 421 e 437 medesimo codice con riferimento alla mancata escussione del teste B. in ordine al rispetto delle ricordate percentuali;

che con il quarto motivo, infine, la società POSTE ITALIANE ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 circa la quantificazione dell’indennizzo in ragione di 5 mensilità, liquidato dalla Corte distrettuale, pure in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria, visto che l’indennità di cui all’art. 32 copre già l’intero danno fino alla pronuncia di conversione;

che le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni;

che il primo motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito con adeguata motivazione, richiamando peraltro anche l’interrogatorio reso dalla lavoratrice all’udienza del 28 giugno 2010, escluso il dedotto mutuo consenso, laddove poi non rileva, poichè neppure decisiva ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’occupazione reperita dalla controricorrente nel gennaio 2010, perciò in epoca successiva (2008) a quella in cui la stessa F.M. risulta essersi attivata per l’accertamento del rapporto de quo, pure con l’atto introduttivo del giudizio, mediante l’esperita azione di nullità, parziale, imprescrittibile, con contestuale pretesa risarcitoria (del resto non potendosi pretendere che la lavoratrice non si reperisca altra occupazione per soddisfare le proprie esigenze reddituali in attesa della definizione dell’instaurato giudizio);

che, invero, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. lav. n. 29781 del 12/12/2017);

che parimenti è inammissibile, oltre che infondato, il secondo motivo di ricorso, non solo per difetto di compiute e precise allegazioni ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, ma anche per irrituale denuncia dell’asserito error in procedendo, poichè non avvenuta mediante corretta formulazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (non 3) ed univocamente in termini di nullità (v. Cass. sez. un civ. 24 luglio 2013 n. 17931 del 24/07/2013, in senso conforme tra le altre v. Cass. 2 n. 10862 del 07/05/2018), laddove d’altro canto la questione risulta comunque dedotta con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorchè non in termini quantitativamente precisi, ciò però derivando dalla posizione di lavoratrice subordinata di essa attrice, siccome non necessariamente a conoscenza delle specifiche situazioni aziendali, sicchè una volta dedotto il mancato rispetto della previsione di legge e della correlata contrattazione collettiva circa i limiti consentiti per le assunzioni a termine, la prova liberatoria sul punto spettava alla datrice di lavoro;

che di conseguenza risulta pure inconferente la censura di cui al terzo motivo di ricorso, visto che la medesima società finisce per dolersi della mancata ammissione del mezzo di prova richiesto, così inevitabilmente riconoscendo il proprio onere al riguardo, comunque senza riportare le specifiche circostanze articolate sulle quali avrebbe dovuto deporre il teste B., senza riprodurre in modo adeguato e sufficientemente esauriente i motivi del proprio appello avverso la sentenza di primo grado e senza nemmeno indicare eventuali pertinenti sollecitazioni di essa appellante affinchè i giudici di merito esercitassero i propri poteri di ufficio per integrare l’invocato mezzo istruttorio (v. per contro quanto evidenziato nella motivazione della qui impugnata sentenza, a pag. 3, laddove si precisava, tra le altro, in particolare che la ricorrente in primo grado aveva accompagnato la sua specifica eccezione addirittura con l’elenco di molte decine di nominativi di dipendenti assunti a termine, nello stesso periodo, per far rilevare l’esorbitante numero dei rapporti precari negli impianti pistoiesi, nonchè riguardo alla omessa esclusione del teste B., osservando che la doglianza sul punto non poteva essere accolta, poichè dal semplice esame della memoria 18 maggio 2009, sia nel suo complesso, sia nella pagina 24 -dove il teste era stato nominativamente menzionato – era agevole desumere come non fosse stato formulato, neppure implicitamente, alcun capitolo riguardante il rispetto delle ricordate percentuali. Di conseguenza, era superfluo osservare – trattandosi di argomento non oggetto dell’appello – che nel contatto individuale in data 30/08/2002 era stata dichiarata espressamente la soggezione del rapporto al c.c.n.l. 11-01-2003 e che la fissazione delle percentuali si rinveniva anche nel c.c.n.l. 11-07-2003);

che soltanto in parte può dirsi fondato il quarto motivo di ricorso, limitatamente alla decorrenza degli accessori relativi al riconosciuto indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 i quali vanno correttamente fatti risalire alla pronuncia di accertamento del diritto azionato, emessa in primo grado il 19 ottobre 2010, e non già dalla scadenza del termine finale (30-09-2002), la cui apposizione ha formato oggetto della declaratoria d’illegittimità (v. da ultimo Cass. lav. n. 5953 del 12/03/2018: l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dall’epoca di entrata in vigore della legge, posto che il comma 7 del citato art. 32 ne ha sancito l’applicabilità anche ai giudizi pendenti. Cfr. altresì Cass. lav. n. 151 del 09/01/2015, secondo cui l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio. V. ancora Cass. 6 – L n. 5344 del 17/03/2016: l’art. 429 c.p.c., comma 3, in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva dell’indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato);

che per il resto il quarto motivo va respinto avendo la Corte di merito motivato la liquidazione dell’indennizzo dovuto a norma del cit. art. 32 in ragione nella misura, giudicata congrua, di cinque mensilità;

che, invero, circa la quantificazione dell’indennità, la determinazione tra un minimo ed un massimo della misura della stessa spetta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6122; Cass. 31 marzo 2014, n. 7458), motivazione nella specie del tutto adeguata in relazione ai richiamati criteri di cui al cit. art. 8;

che, per contro, parte ricorrente inammissibilmente pretende in questa sede un riesame di merito della determinazione dell’indennizzo, laddove in effetti se ne censura la motivazione (cfr. sul punto anche Cass. 6 civ. – L n. 2498 del 10/02/2015: l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicchè il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell’indennità L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, comma 5, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa. Conforme, id. n. 13448 del 2015);

che, inoltre, l’aliunde perceptum o percipiendum è chiaramente incompatibile con il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 32 cit. (che copre il danno derivante dalla illegittimità del contratto de quo, dal momento dello spirare del termine finale, all’epoca invalidamente fissato, sino alla pronuncia di accoglimento della domanda, per cui da tale pronuncia sono dovuti anche gli accessori di legge. V. infatti Cass. lav. n. 151 del 09/01/2015: nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio. In senso analogo, v. anche Cass. lav. n. 19295 del 12/09/2014, secondo cui l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, costituisce una specie di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, sicchè essa non può essere applicata al periodo successivo a detta sentenza, richiamando in materia anche Corte cost., sentenza n. 303 del 2011. Come già puntualizzato da Cass. lav. n. 3056 del 29/02/2012, lo “jus superveniens” L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore – senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum” -, trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Conformi id. n. 9023 del 05/06/2012 e n. 19098 del 09/08/2013);

che nella specie risulta altresì sorretta da apposita adeguata motivazione (v. in part. pag. 3 della sentenza) la determinazione dell’indennizzo in ragione di cinque mensilità;

che mancano rituali allegazioni ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, da cui poter desumere che in sede di merito POSTE ITALIANE abbia dedotto e dimostrato specifici elementi probatori, rilevanti ai sensi del citato art. 32, comma 4 circa la riduzione dell’indennità di cui al comma 5; che in tema di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, i criteri di quantificazione dell’indennità di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28 si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disciplina carattere innovativo, anche in considerazione dell’abrogazione dei commi 5 e 6 della L. n. 183 del 2010, art. 32 ad opera del d.lgs. n. 81 del 2015, art. 55, comma 1, lett. f), e difettando una specifica disposizione transitoria che ne preveda l’applicabilità ai contratti in corso (Cass. lav. n. 17866 del 09/09/2016, conforme id. n. 21069 del 19/10/2015);

che, pertanto, l’impugnazione va in parte accolta, con conseguente cassazione della sentenza d’appello sul punto, limitatamente alla decorrenza dei pur riconosciuti accessori, spettanti dunque dalla pronuncia di primo grado, e non già dal 30 settembre 2002, fino al saldo;

che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la suddetta questione può essere agevolmente già definita nel merito in questa nei sensi di cui sopra;

che, risultando il ricorso fondato soltanto in minima parte, con conseguente soccombenza della società POSTE ITALIANE per il resto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno compensate in ragione di 1/4 e liquidate per la rimanente quota di 3/4 a carico della stessa ricorrente come da seguente dispositivo;

che, pertanto, le altre decisioni così come statuite dalla Corte territoriale vanno confermate, pure riguardo al regolamento delle spese concernenti il giudizio di merito;

che, sebbene in parte, essendo stata accolta l’impugnazione di POSTE ITALIANE, non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per quanto concerne il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte ACCOGLIE PER QUANTO DI RAGIONE IL QUARTO MOTIVO di ricorso, rigettato invece per il resto. Cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla parte del motivo accolto e decidendo sul punto, nel merito, condanna POSTE ITALIANE S.p.a. al pagamento degli accessori sull’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 come già liquidato in appello, con decorrenza dalla data della pronuncia di primo grado. Conferma per il resto.

Dichiara compensate per un quarto le spese di questo giudizio, che per la residua quota di tre quarti liquida a carico della società ricorrente in Euro =3.000,00= Euro per compensi professionali ed in Euro =Euro200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA