Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33551 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31127-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R., nella qualità di erede di C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 767/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

all’allora contribuente, ora deceduto, C.A., veniva notificato nel 2011, in qualità di socio della società “Trademilia” s.r.l., cancellata dal registro delle imprese nel 2005, un avviso di accertamento intestato alla predetta società e riguardante l’IVA, l’IRAP e l’IRES relativi al 2003;

nel 2012 gli veniva notificato, in qualità di socio e amministratore della predetta società cancellata, un atto di accertamento di responsabilità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, oggetto del presente giudizio, con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento delle imposte e delle sanzioni addebitate alla società con il precedente avviso di accertamento, in proporzione alla quota di partecipazione alla società cessata (90% del capitale sociale);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando l’incompetenza territoriale dell’Agenzia di Bologna;

la Commissione Tributaria Regionale, ritenuta la competenza dell’Ufficio appellante respingeva nel merito l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo illegittimo l’atto impugnato perchè emesso sei anni dopo la cancellazione della società e quindi nei confronti di un soggetto ormai inesistente;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 2495 e 36, in quanto con la cancellazione della società i debiti si trasferiscono ai soci ed è pertanto corretta l’intestazione dell’atto a nome della società cessata;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione a seguito della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto l’affermazione secondo cui l’avviso di accertamento va dichiarato nullo perchè emesso a carico di soggetto inesistente sarebbe assente di motivazione;

ritenuto di dover affrontare dapprima il secondo motivo di impugnazione in quanto logicamente precedente rispetto al primo in quanto si lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione;

considerato che il secondo motivo è inammissibile in quanto, secondo questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); inoltre è stato altresì affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nella specie, una motivazione, sia pur estremamente sintetica e generica, è presente e dà conto del perchè la CTR ha ritenuto di considerare illegittimo l’atto (in quanto emesso a carico di soggetto ormai inesistente); deve inoltre considerarsi che il motivo lamenta la carenza di motivazione di un singolo capoverso quando la motivazione di una sentenza va considerata globalmente;

considerato invece, quanto al primo motivo di ricorso, che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 15 gennaio 2016, n. 23269);

in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. n. 15474 del 2017);

considerato inoltre che:

in tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli

amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege” in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicchè, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass. n. 17020 del 2019);

ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha arbitrariamente attribuito rilevanza alla circostanza che l’atto impugnato correttamente notificato al socio fosse intestato alla società senza sforzarsi di attribuire alla vicenda una interpretazione conforme alla ratio dell’art. 2495 c.c. (evitare che dall’estinzione di una società discenda l’ingiusto sacrificio dei creditori sociali: cfr. Cass., S.U., n. 6070 del 2013), così eludendo l’applicazione dei principi secondo cui alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società di capitali estinta, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società (nella specie l’IVA e l’IRAP e l’IRES relativi al 2003, quando la società non era ancora estinta) non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e senza che l’aver rivestito la carica di amministratore determini una estensione di tale responsabilità per i debiti tributari oltre tali limiti;

ritenuto dunque che, mentre il secondo motivo di impugnazione è inammissibile, il primo è fondato e pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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