Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3355 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9621-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 745/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 745 del 2017, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo di M.S. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di compagnia di assicurazioni;

avverso tale pronuncia (‘INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

M.S. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub – agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, nonchè alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), assumendo la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione dell’intimato presso la Gestione commercianti;

il motivo è manifestamente infondato;

la fattispecie concreta riguarda l’attività di produttore (svolta da M.S.) direttamente per conto di impresa assicurativa; deve, dunque, darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub – agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

il ricorso, pertanto, va rigettato, con esclusione di statuizioni sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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