Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3355 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12310/2005 proposto da:

O.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 203, presso lo studio dell’avvocato

PAVONCELLO Lina, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimata –

sul ricorso 13333/2005 proposto da:

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona

del procuratore speciale Avv. C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato

SEMINAROTI ALDO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

O.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1434/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 15/1/2004, depositata il 23/03/2004,

R.G.N. 4735/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato LINA PAVONCELLO;

udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS) O.M., che viaggiava alla guida del proprio motociclo, fu urtato da una non identificata vettura Lancia Y 10 rientrata repentinamente dalla corsia di emergenza e riportò lesioni dalle quali derivò un’invalidità totale.

Con sentenza n. 12649 del 2000 l’adito tribunale di Roma liquidò il danno in L. 2.492.000.000, accertò che il massimale di legge ascendeva a L. 700.000.000 e condannò – della L. n. 990 del 1969, ex art. 19, lett. a) – Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., quale impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di L. 910.000.000, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del fatto a quella del pagamento.

La sentenza fu appellata da Assitalia, la quale si dolse:

a) che la domanda fosse stata proposta nei suoi confronti benchè il responsabile fosse stato individuato;

b) che non fosse stato ravvisato il quantomeno paritetico apporto causale colposo della stessa vittima (ex art. 2054 c.c.);

e) della ingiusta affermazione della propria mala gestio della lite;

d) che gli interessi sulla somma liquidata all’attualità fossero stato riconosciuti al tasso legale dalla data del fatto.

2.- Con sentenza n. 1434 del 2004 la corte d’appello di Roma ha accolto il gravame solo sull’ultimo punto, determinando in somma equivalente a L. 348.737.337 gli interessi maturati fino alla data della sentenza di primo grado e riconoscendo da quella data gli interessi legali sulla complessiva somma di L. 1.258.737.337.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione O.M., affidandosi ad un unico motivo, articolato in due profili.

Resiste con controricorso Assitalia, che propone anche ricorso incidentale basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.

Va premesso che nessuna delle parti mostra di avere contezza dei principi enunciati (a partire da Cass., 8 luglio 2003, n. 10725) circa: (a) la diversità del rapporto di indennità (tra assicuratore e danneggiato) rispetto a quello di assicurazione (tra assicuratore ed assicurato/danneggiante); (b) il limite e la natura (pecuniaria) dell’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato; (c) la differenza tra responsabilità dell’assicuratore verso l’assicurato per mala gestio e verso il danneggiato per il ritardo nell’adempimento.

La sentenza è invece censurata per le diverse ragioni appresso indicate, che evidentemente segnano il limite cognitivo devoluto alla corte di legittimità.

2.- Col primo motivo del ricorso incidentale – il cui scrutinio è logicamente preliminare – Assitalia si duole, denunciando contraddittorietà della motivazione, che la corte d’appello abbia ritenuto che “il tentativo dell’appellante di addebitare la responsabilità dell’incidente de quo a tale F.L., proprietario della vettura Y 10 con targa acquisita a seguito di telefonata anonima, risulta priva di pregio e giustifica pienamente il comportamento omissivo del danneggiato caratterizzato dalla mancata chiamata in giudizio di costui, posto che gli accertamenti espletati dalla Polizia di Stato non hanno in alcun modo consentito di mettere in relazione la vettura del F. con l’evento dannoso subito dall’ O. e quindi di ritenere detto autoveicolo quello che, indicato con precisione da teste R.G. in una Y 10 di colore grigio con il cofano posteriore rosso, si dava alla fuga dopo aver investito il motociclista”.

Si assume in sostanza che, poichè il F. era risultato proprietario della Y 10 grigia che secondo l’anonimo aveva investito la moto, tanto giustificava l’addebito di responsabilità al medesimo; ma si omette di considerare che, in relazione al carattere anonimo della segnalazione ed in difetto di acquisizione di elementi ulteriori da parte della polizia (che aveva escluso la presenza di tracce di vernice grigia sulla moto), non era processualmente dimostrabile che era stata proprio la sua vettura a rendersi protagonista dell’incidente.

L’ovvietà della conclusione e l’assoluta non contraddittorietà della motivazione è manifesta.

3.- Col secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata omessa pronuncia in relazione al mancato rilievo della tardività della domanda di condanna dell’impresa designata ultramassimale, formulata solo in sede di comparsa conclusionale depositata in primo grado; ed insufficiente motivazione in punto di esclusa necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del F..

La seconda censura è infondata per le ragioni già sopra rilevate.

La prima è inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta in questa sede. Dalla sentenza impugnata (pagina 4, sub 2, n. 3), non censurata sul punto, risulta infatti che in appello Assitalia s’era doluta della “ingiusta declaratoria della mala gestio” da parte del tribunale e non già della tardività della domanda formulata in primo grado, che avrebbe imposto in atto d’appello una censura per ultrapetizione.

4.- Con l’unico, articolato motivo del ricorso principale il danneggiato O. si duole, deducendo violazione di norme di diritto ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione, che la corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi enunciati da Cass., sez. un, n. 1712 del 1995, discostandosene laddove aveva riconosciuto, sulle somme liquidate all’attualità, un tasso di interesse inferiore a quello legale dall’epoca dell’illecito; e che, inoltre, abbia determinato il tasso nel 5% senza spiegarne la ragione, giacchè il calcolo degli interessi sulle somme via via rivalutate avrebbe offerto il risultato di L. 568.670.849 e non già di L. 348.737.337.

4.1.- Benchè abbia erroneamente presupposto che si vertesse in ipotesi di debito di valore (con risultati largamente favorevoli al danneggiato, giacchè non si sarebbe altrimenti potuto procedere alla rivalutazione del massimale), la sentenza (che non è ovviamente censurata sul punto) non s’è tuttavia discostata dai principi enunciati col menzionato arresto delle sezioni unite (sentenza n. 1712 del 1995), di cui ha fatto invece puntuale applicazione laddove ha ritenuto di adottare uno dei possibili criteri alternativi indicati, fra i quali si annovera quello rappresentato dalla risarcibilità del danno da ritardo mediante il riconoscimento degli interessi sulle somme già rivalutate dall’epoca dell’illecito, purchè ad un tasso inferiore a quello legale ed equitativamente determinato.

Esclusa dunque la violazione di legge, ai fini dell’apprezzamento del prospettato vizio di motivazione va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;

ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;

ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l’importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie: solo se la seconda somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (Cass., n. 22347/2007).

Un vizio di motivazione in tanto sarebbe stato allora configurabile in quanto si fosse sostenuto – e non si afferma che lo sia stato – che al giudice del merito era stata espressamente prospettata una situazione di questo tipo e che egli abbia tuttavia omesso di motivare sul punto. Quando, per contro, egli non sia stato sollecitato ad occuparsi espressamente della questione mediante l’allegazione della specifica maggiore redditività del denaro, rispetto al tasso di rivalutazione monetaria, nel periodo compreso tra evento lesivo e liquidazione, allora il ricorso ad uno qualsiasi dei possibili criteri sopra indicati non va esplicitamente giustificato in motivazione, poichè l’adozione della modalità prescelta è univocamente interpretabile, tutte le volte che gli interessi siano stati genericamente richiesti in aggiunta alla rivalutazione monetaria, come idonea ad indennizzare il creditore del danno da ritardo in relazione al rapporto tra (superiore) remuneratività media del denaro ed (inferiore) tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.

5.- I ricorsi vanno conclusivamente respinti. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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