Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3355 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13198-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROBERTO GIAMMARIA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 565/2019,

depositato in data 20.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

B.S. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’interno resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g), art. 3, commi 3, 4 e 5, 5, 6, lett. a), 7, 8, 11, 12, lett. a), artt. 14, 16 e 17 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato riconoscimento, nella vicenda narrata dal richiedente, dei presupposti per l’attribuzione dello status di rifugiato, ovvero per il riconoscimento del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento al rischio, allegato dal deducente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto ad un sacrificio umano da parte della sua tribù di appartenenza in Gambia, fatti, questi, che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale erano stati oggetto di allegazione erroneamente tradotta nel verbale dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale e che, comunque, si sarebbero dovuti verificare tramite le fonti consultate;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. il decreto impugnato motiva adeguatamente sull’inattendibilità del racconto del dichiarante e sull’inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda;

1.4. il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente assumeva di aver lasciato il Gambia per non essere sottoposto alla pratica del circoncisione, motivo per il quale, all’età di dieci anni, era fuggito dal suo villaggio per trasferirsi con la madre a S.A., ma, trascorsi cinque anni, nel timore di essere riconosciuto e di essere ricercato da abitanti della sua città natale, era nuovamente fuggito, e ha rilevato l’incongruenza circa il rituale della circoncisione, che era previsto dalla religione islamica e non era obbligatorio, ritenendo che i timori del richiedente fossero meramente ipotetici, basati unicamente sul fatto di “essere stato visto da un abitante della sua città natale”, il che lo aveva indotto a ritenere che “dopo cinque anni lo stessero ancora cercando per sottoporlo al sacrificio iniziatico”, aggiungendo, altresì, che trattandosi di “rito iniziatico che segna il passaggio all’età adulta”, data la maggiore età del ricorrente, tale pericolo non poteva più ritenersi in ogni caso attuale;

1.5. in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340);

1.6. la statuizione del Tribunale circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto il motivo di ricorso tende, in realtà, al di là della formale prospettazione anche del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, a contrapporre il proprio giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante rispetto alle argomentate conclusioni dei Giudici di merito, finendo così con il sollecitare una diversa lettura ed interpretazione delle stesse;

1.7. ciò risulta evidente in primo luogo laddove non viene in alcun modo indicato e precisato in quale atto del giudizio di primo grado sia stata proposta la dedotta doglianza circa la mancata ed errata traduzione delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale, ed inoltre laddove si censura il decreto impugnato per non avere considerato la storia personale narrata dal richiedente mediante esame del verbale delle dichiarazioni, il ricorso ed i documenti allegati, dovendo invece essere ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente;

2.1. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale respinto la domanda di protezione umanitaria senza tener conto dell’intrapreso percorso di integrazione sociale del richiedente in Italia, della minore età al momento dell’espatrio e delle violenze subite, ancora minorenne, in Libia, prima di raggiungere l’Italia;

2.2. la censura va disattesa;

2.3. come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459/2019, “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”;

2.4. in motivazione, la Corte ha chiarito che “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione “… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”;

2.5. poichè i requisiti indicati dal ricorrente non coincidono con quelli individuati dal diritto vivente per il riconoscimento della protezione umanitaria, le deduzioni sul tema vanno respinte;

2.6. va poi osservato che, in riferimento alle violenze subite in Libia, il ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” le stesse siano state fatte oggetto di discussione tra le parti (cfr. Sez. U, n. 8053/2014), ed in ogni caso si tratta di allegazioni prive di specificità in riferimento al decisivo profilo della connessione tra la permanenza in Libia e il contenuto della domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla compromissione dei beni primari del richiedente in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n. 2861/2018);

2.7. da ultimo, i Giudici di merito hanno correttamente rimarcato come l’odierno istante, nato nel 1999, non sia più minorenne, onde il rischio da lui prospettato, correlato alla minore età, risulta essere non più attuale;

3. il ricorso va, pertanto, rigettato;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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