Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3355 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25596-2012 proposto da:

G.C. SALUMIFICIO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIUSEPPE MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

PERRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MARINI con procura notarile del Not. Dr. P.L. in

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIUSEPPE MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

PERRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MARINI procura notarile al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente ricorso successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO,

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERRONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbito il 2 e l’incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La società G.C. Salumifici s.p.a. aderiva alla rivalutazione agevolata dei beni d’impresa versando l’imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25 in tre rate. L’agenzia delle entrate notificava cartella relativa al pagamento degli interessi, calcolati sulla seconda e sulla terza rata, e delle sanzioni. La contribuente impugnava la cartella nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Esatri s.p.a. e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, lo accoglieva parzialmente dichiarando che le sanzioni non erano dovute.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società G.C. Salumifici s.p.a. affidato a due motivi illustrati con memoria. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso ed ha, altresì, proposto un autonomo ricorso contro la medesima sentenza della CTR affidato ad un motivo.

3. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 24 dicembre 2003, art. 2, comma 25, alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 10, comma 1, ed all’art. 12 preleggi. Sostiene che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 25, prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato in tre rate. Ne conseguiva che, con riguardo alla seconda ed alla terza rata, non potevano maturare interessi perchè si trattava di debiti non ancora venuti a scadenza.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 12, comma 1. Sostiene la ricorrente che la CTR ha illegittimamente ritenuto applicabili gli interessi nella misura del 6% nonostante il tasso di riferimento fissato dalla Banca d’Italia al 31.12.2003 fosse del 2%.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, comma 1, e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere non fossero dovute le sanzioni, dato che non sussisteva l’oggettiva incertezza della normativa tributaria nel senso più volte precisato dalla Corte di legittimità.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 16474 del 5.5.2016; Cass. n. 17808 del 26.9.2012; Cass. n. 17753 del 26.9.2012), la pacifica ed incontroversa circostanza che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25, abbia fissato le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva, prevedendone, espressamente, il pagamento “in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006”, porta, ragionevolmente, ad escludere la possibilità che sulle rate del 2005 e del 2006, tempestivamente versate entro il fissato termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi di tali anni, potessero maturare interessi di sorta; deve, invero, ritenersi che, nel caso, in cui l’obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, non potendosi, prima di tale termine, ritenere che l’obbligazione fosse venuta a scadenza e che, per l’effetto, dovesse considerarsi sorto il diritto dell’Amministrazione agli interessi.

8. Il secondo motivo di ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale rimangono assorbiti.

9. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione dell’affermarsi della giurisprudenza sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo ed il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA