Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33548 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. II, 28/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJ Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1699-2015 proposto da:

Z.G.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIANO ZENI ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Mazzini 134, presso

lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONFISCATI ” B. ED ALTRI”;

– intimata –

e

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E

CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il

23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il dott. Z.G.P., con ricorso notificato il 7/1/2015, ha chiesto la cassazione dell’ordinanza con la quale, in data 23/12/2014, la corte d’appello di Lecce ha rigettato l’opposizione che lo stesso aveva proposto avverso il provvedimento del tribunale di Brindisi che, il 17.20/3/2014, ha rigettato la richiesta di liquidazione del residuo compenso asseritamente maturato per l’opera prestata quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento penale n. 41/09 RGMP a carico di B.A. e B.C..

Il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce e non, come invece previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 all’Avvocatura Generale dello Stato.

Si tratta, com’è noto, di una notifica nulla (Cass. SU n. 608 del 2015; Cass. n. 22079 del 2014), con la conseguenza che, in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente, la Corte deve disporne la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 4911 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 22079 del 2014; Cass. SU n. 608 del 2015).

P.Q.M.

la Corte così provvede: assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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