Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33546 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26341-2018 proposto da:

V.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA SILVANA ZARCONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA SCRIMALI;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSARIA ARCUDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELA PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento e la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata correttamente notificata ed adeguatamente motivata;

il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione ed in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre Riscossione Sicilia s.p.a. si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento dell’atto impugnato in relazione alla mancata produzione, da parte dell’Agente di riscossione, della prova dell’avvenuta notifica dell’atto presupposto, in quanto il ricorrente, nel motivare l’atto di appello, ha contestato la decisione della CTP per aver rigettato l’eccepito inadempimento dell’onere probatorio afferente l’omessa rituale notifica dei presupposti avvisi di accertamento quale conseguenza della mancata chiamata in causa degli enti impositori erroneamente addebitata al ricorrente, dal momento che in capo al contribuente sussiste solo una mera facoltà di chiamare in causa sia il concessionario della riscossione che l’ente impositore;

ritenuto che il suddetto motivo è fondato in quanto prospetta un’omessa pronuncia della CTR la quale effettivamente non ha esaminato le eccezioni di merito relative all’atto impugnato dal momento che il giudice di primo grado aveva addebitato al contribuente la circostanza di non avere chiamato in causa il creditore, senza però considerare che il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, imputa al concessionario del servizio di riscossione e non al contribuente il dovere di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardino solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi (Cass. nn. 16685 e 9250 del 2019).

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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