Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33545 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26263-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO SAETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ESPOSITO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 932/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il Ministero della Giustizia-Casa circondariale di Palermo ricorreva avverso una cartella di pagamento riguardante la TARSU per l’anno 2010, lamentando in particolare che, in difetto di una precisa disposizione regolamentare, la casa circondariale fosse arbitrariamente stata assimilata dal provvedimento comunale ad un albergo (il che determina un importo da pagare per il contribuente più alto) anzichè ad una civile abitazione (il che determinerebbe un importo da pagare per il contribuente meno alto) e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che per il 90% fosse assimilabile ad una civile abitazione e per il 10% ad un albergo;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello citando Cass. n. 15861 del 2011, secondo cui costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni e ritenendo che una casa circondariale possa accostarsi, quanto a potenzialità di produzione dei rifiuti, più ad una civile abitazione che ad un albergo;

il comune di Palermo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre Riscossione Sicilia s.p.a. e il Ministero della Giustizia si costituivano con controricorso, la prima aderendo al motivo di ricorso, la seconda invece chiedendone il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Palermo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in quanto la norma citata avrebbe attribuito ai comuni una certa discrezionalità nell’applicazione delle tariffe in base al criterio della potenzialità nella produzione dei rifiuti mentre la CTR avrebbe arbitrariamente avallato il giudizio della CTP, che aveva assimilato, quanto alla Tarsu, la casa circondariale per il 90% ad una civile abitazione;

considerato che, secondo Cass. n. 11959 del 2016, “Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello, sebbene le strutture penitenziarie fossero assimilabili agli esercizi alberghieri e quindi del tutto legittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione ha ritenuto applicabile la Tarsu prevista per la categoria “Abitazione”. Il motivo è fondato e deve essere accolto. A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza – quella domestica e quella non domestica. Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6- 5, ordinanza n. 12859 del 23/07/2012)”;

considerato che oggetto del presente giudizio è una fattispecie del tutto analoga a quella del precedente citato e ritenuto dunque che il comune di Palermo poteva legittimamente fare uso della propria discrezionalità modulando e distinguendo le tariffe relative alla TARSU in relazione alle diverse tipologie di immobili considerando che un carcere, oltre a disporre delle celle, per certi versi assimilabili alle camere di un albergo, è accompagnato da una struttura di supporto (cucine, reception, sale comuni) che, pur fatti i debiti distinguo, si avvicina anch’essa a quella di un albergo o comunque ad esso più somiglia rispetto ad un semplice appartamento;

ritenuto pertanto non irragionevole e comunque maggiormente rispondente al senso comune l’assimilazione fra carceri e alberghi effettuata dal suddetto Comune – rispetto a quella tra carcere e casa accolta dalla CTP e dalla CTR – in relazione alle maggiori dimensioni degli stessi e all’elevato numero di potenziali produttori di rifiuti che li frequentano, il ricorso del comune di Palermo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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