Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33544 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26060-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M. e S.I. N. Q. di TRUSTEE del “TRUST (OMISSIS)”,

nonchè di S.M., S.I., E C.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO ENLANUELE II 154,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato EZIO ZANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 424/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che S.M., S.I., C.F. e Trust (OMISSIS) presentavano ricorso contro l’avviso di liquidazione della maggior imposta di registro sull’atto di costituzione di un trust denominato “(OMISSIS)”;

la Commissione Tributaria Provinciale escludeva il difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche, in ragione della soggettività giuridica limitata del trust e accoglieva nel merito i ricorsi/escludendo che la costituzione dell’atto fosse da intendersi assoggettata all’imposta proporzionale di registro in ragione dell’assenza di effetto traslativo di ricchezza e quindi di indici di manifestazione di capacità contributiva;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello trattandosi di un trust di scopo con funzioni di garanzia ed agevolazione di una procedura di concordato preventivo che non determina alcun trasferimento di ricchezza;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre S.M., S.I., C.F. e il trust (OMISSIS) si costituivano con controricorso e in prossimità della camera di consiglio depositavano memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito in L. n. 286 del 2006, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, in quanto – contrariamente a quanto affermato dalla CTR – il conferimento di beni nel trust avrebbe portata traslativa e sarebbe dunque assoggettabile all’imposta sulle successioni e donazioni;

Con il secondo motivo d’impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall’Ufficio rispetto alla posizione dei tre appellati persone fisiche dal momento che già nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva provveduto ad annullare in autotutela gli avvisi emessi nei confronti delle tre persone fisiche, ritenendo che l’unico destinatario dell’imposizione fosse il trust (OMISSIS).

Occorre affrontare prioritariamente il secondo motivo di impugnazione in quanto logicamente precedente rispetto al primo.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto, a prescindere da una indagine circa la sua carenza quanto al requisito dell’autosufficienza (Cass. n. 13625 del 2019), il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, una omessa pronuncia su una sua domanda da parte della CTR la quale però, pronunciandosi nel merito, si è implicitamente pronunciata sul punto, cosicchè la ricorrente avrebbe dovuto semmai impugnare l’omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, che disciplina appunto la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione delimitato, quanto al thema decidendum, dai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519).

Quanto al primo motivo di ricorso esso è infondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. n. 22754 del 2019, 19167 del 2019 e 16699 del 2019).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha ritenuto che l’effetto segregativo tipico del trust non manifesta, di per sè solo, alcuna maggiore capacità contributiva, nè in capo al disponente nè in capo ai trustee (destinatari – ma non in via definitiva – del trasferimento).

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese debbano essere compensate in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di un indirizzo giurisprudenziale consolidato riguardante il caso di specie.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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