Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33542 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29199-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LO.GI.MI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANTONIO AVELURINO FILARETE

30, presso lo studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO FERNANDO MONTUORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1495/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1495/1/18 depositata in data 8 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 14923/41/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di LO.GI.MI. SRL, in persona del legale rappresentante R.V., relativo a cartella di pagamento per IVA 2011 emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, per recupero del minor credito IVA sulla dichiarazione IVA mod.2012 (anno di imposta 2011);

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo, che illustra con memoria. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per aver la CTR, in presenza di credito per l’anno di imposta 2011 esposto in dichiarazione presentata tardivamente il 30.6.2012 oltre il termine ultimo del 30.9.2011 e quindi da considerarsi omessa, e di disconoscimento del credito operato con cartella automatizzata, rigettato il motivo di appello dell’Agenzia secondo il quale l’onere della prova del credito di imposta grava sul contribuente, con conseguente non necessità di autonoma motivazione della cartella;

– Il mezzo di impugnazione è infondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018, Rv. 647546 – 01);

– Orbene, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758) ha stabilito, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva, che è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Il D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 7, richiamato ai fini IVA dall’art. 8, comma 6, considera omesse le dichiarazioni presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine. Tanto premesso, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto che la contribuente, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, possa portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in caso di situazione assimilabile ad omessa dichiarazione – fino al secondo anno successivo a quello in cui sorto il diritto, come avvenuto nel caso di specie -, ed ha motivatamente applicato il canone di riparto dell’onere della prova dei requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;

– Solo la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401). Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 sesta direttiva e “si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto” (sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione). Inoltre, la sussistenza dei requisiti sostanziali è desumibile anche dall’applicazione del principio di non contestazione (desumibile da Cass. n. 4392 del 2018);

– In conclusione, l’infrazione formale, che pure sussiste, è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa. La contribuente, già in appello come si evince dalla lettura della sentenza, e da ultimo anche in controricorso, afferma che la sussistenza dei presupposti sostanziali del credito di imposta è fatto pacifico, e ciò è confermato anche dalla motivazione della sentenza della CTR. Dopo aver correttamente identificato la questione, consistente nell'”individuazione della parte su cui incombe la verifica della esistenza (o inesistenza) del preteso credito IVA”, il giudice di appello afferma che l’Amministrazione ha ritenuto il credito IVA inesistente solo sulla base della questione “formale” della dichiarazione assimilabile ad omessa dichiarazione, accertamento in fatto adeguatamente motivato e non impugnato con specifico mezzo motivazionale e deduzione di fatto decisivo contrario, e anzi ulteriormente confermato dal fatto che neppure in ricorso l’Agenzia sostiene l’inesistenza sostanziale del credito;

– La sentenza impugnata va dunque confermata, in quanto ha rispettato i principi di diritto sopra richiamati, e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;

– La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, T.U. spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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