Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33541 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26492-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 498/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 498/6/18 depositata in data 15 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2303/8/15 `della Commissione tributaria provinciale di Bari, relativa ad avviso di accertamento notificato a M.R. per II.DD. 2009. In particolare gli importi oggetto di ripresa venivano ritenuti maggiori redditi da partecipazione nella società Ecotrasporti Sud Srl quali parte di utili extrabilancio redistribuiti nei confronti di tre soci – tra cui il contribuente -, a seguito della accertata mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA da parte della società nel periodo di imposta;

– La CTR, pur incontestato il fatto che la società fosse a ristretta base sociale, riteneva non corretta la presunzione di distribuzione degli utili in favore del socio, e così l’automatica distribuzione pro quota dei maggiori utili accertati in capo alla società;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;

– Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 41-bis e 42, degli artt. 2727 e 2729 c.c., poichè la CTR ha accertato l’esistenza della ristretta base sociale della società partecipata e, ciò nonostante, ritenuto che il fatto non fosse idoneo da solo a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci;

– La censura è fondata. Va ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili – salva prova contraria da parte del contribuente – anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24572 del 18/11/2014 – Rv. 633455 – 01); e che: “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extra contabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016 -Rv. 640622 – 01 e, conforme, Sez. 5, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017 – Rv. 646282 – 01);

– La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto – consolidato e da ritenersi prevalente – di cui a tali arresti giurisprudenziali, che fondano la presunzione di distribuzione degli eventuali utili extracontabili in favore dei soci di società a ristretta base sociale – tre soci appena – e che pongono a carico di ciascuno di costoro l’onere di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, ad esempio, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga all’enunciato principio di diritto, esamini le questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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