Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3354 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3354 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 24344-2011 proposto da:
PILLA LUIGINA PLLLGN42H60G631M, CALLORI GIUSEPPE
CLLGPP48P2OH501J, elettivamente domiciliati in ROMA,
V. FILIPPO MEDA 43, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA LOMBARDI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2015
2315

CONDOMINIO NUOVA CRONISTI ROMANI, IN PERSONA DEL SUO
AMM.RE P.T.;
– intimato –

avverso la sentenza n.

2061/2011 della CORTE

Data pubblicazione: 19/02/2016

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

v

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Giuseppe Callori e Luigina Pilla proponevano opposizione avverso

il decreto con cui il Pretore di Roma aveva loro ingiunto di pagare a
favore del Condominio Nuova Cronisti Romani la somma di Lire 6.444.000

L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza depositata il 12 agosto 2003 il Pretore rigettava
l’opposizione
Con sentenza dep. 1’11 maggio 2011 la Corte di appello di Roma
respingeva l’appello proposto dagli opponenti.
Secondo il giudice di appello, per quel che ancora interessa, era
da disattendere la eccezione di illegittima costituzione del condominio
che gli appellanti avevano dedotto con riferimento alla pregressa
illegittimità della gestione della Cooperativa, posto che il condominio
nasce

ope legís

nel momento in cui i soci sono divenuti proprietari

esclusivi degli appartamenti loro assegnati.
L’obbligo dei condomini

di corrispondere i contributi

condominiali, oggetto dell’opposto decreto, relativi agli anni 1994,1995
e 1996 trovavano fondamento nelle delibere approvate dall’assemblea e
non impugnate, posto che la asserita ma non dimostrata illegittimità
doveva essere fatta valere impugnando le predette delibere. Erano
ritenute generiche le doglianze con cui si era lamentato che erano state
chieste le stesse somme con due decreti ingiuntivi, che non sarebbero
stati inviati i verbali delle assemblee o ancora quelle circa l’entità
del sommme oggetto di ingiunzione.

a titolo di oneri condominiali relativamente agli anni 1994,1995 e 1996.

2. – Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Giuseppe
Callori e Luigina Pilla sulla base di sette motivi illustrati da
memoria.Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo censura la sentenza

per avere erroneamente

ritenuto che la illegittimità delle delibere poste a base del decreto
ingiuntivo avrebbe dovuto essere dedotta impugnando le stesse;
denuncia che i verbali di assemblea erano stati prodotti in copia non
autentica ma in gran parte in forma dattiloscritta privi di firma; non
era stata provato l’invio delle convocazioni e dei relativi verbali in
cui non erano specificate le somme approvate ; la Corte nulla aveva detto
sulle successive modifiche dei precedenti deliberati.
1.2. Il motivo va disatteso.
a) Non risulta che la questione circa la copia dei documenti
depositati abbia formato oggetto di appello; b) la non conformità
all’originale di una copia di un documento deve formare oggetto di
specifica contestazione (art. 2719 cod. civ.) e non è stato neppure
dedotto nel ricorso che tale contestazione sia stata formulata
ritualmente nel giudizio di primo grado; c) i rilievi circa
convocazione e l’invio dei verbali attengono al profilo della
illegittimità delle delibere che – come è stato correttamente affermato
dalla Corte – avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugntiva
di quelle delibere. Ed invero, in tema di opposizione a decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp.
att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di
2

moTrvI

ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far
valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma
solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera
infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova

decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme
nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale
decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della
esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di
approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass.
2387/2003;7261/2002;11515/1999;3302/1993); d) per quel che riguarda le
successive modifiche delle delibere o la mancata indicazione in esse
della entità delle somme, il motivo difetta di autosufficienza laddove
non trascrive il contenuto dei verbali ai quali si fa riferimento.
2.1. Il

secondo

motivo

denuncia che la sentenza

non aveva

considerato la revoca del consuntivo del 1993-94 avvenuta
all’assemblea del 7-10- 1995; il consuntivo 1995 era stato approvato
il 14-10-2000 per somme sostanzialmente inferiori a quelle
originariamente esposte; parte delle quote 1996, portate in totalità nel
decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio erano
successivamente richieste con il decreto n. 5912/00; le spese per
lavori strutturali erano riproposte all’approvazione di successive
assemblee e poi modificate nella loro entità, senza che vi fosse la
prova dei tempi di attuazione dei lavori, della documentazione fiscale e
della denuncia dei lavori
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l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del

2.2. Il motivo è inammissibile .
La doglianza difetta di autosufficienza,

a) non

laddove

dimostra di avere con i motivi di gravame – di cui avrebbe dovuto
riportarne i passi salienti –

formulato la questione nei termini

trattata dalla sentenza impugnata, per cui avrebbe dovuto denunciare la
violazione di error in procedendo per omesso esame ex artt. artt. 112
e 360 n. 4 cod.proc.civ.; b) in ogni caso avrebbe dovuto trascrivere
verbali di assemblea

ai quali ha fatto riferimento

in modo da

dimostrare la non débenza dei contributi pretesi alla stregua del
contenuto delle delibere poste a base del decreto opposto.
3.1. Il terzo motivo deduce che la Corte non aveva risposto a

quanto

dedotto a proposito della mancata fruibilità dei servizi condominiali,
attesa la assenza di
sequestro

abitabilità

dell’immobile

conseguenti al

disposto in sede penale e alle procedure esecutive, posto

che, come comunicato all’amministratore,

i ricorrenti non avevano

potuto godere del bene nei periodi estivi e in forma limitata.
3.2.- Il motivo va disatteso.
La sentenza ha correttamente rilevato che il diritto azionato trovava
fondamento nelle delibere impugnate, immediatamente esecutive e
obbligatorie nei confronti dei condomini e ciò dicasi senza considerare
che in tema di condominio non è possibile sottrarsi all’ obbligazione di
pagare i contributi invocando l’eccezione di inadempimento ovvero di
mancato godimento del bene comune, essendo da escludere un rapporto
di sinallagmaticità fra prestazioni con riferimento al pagamento dei
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specifici in cui è stata posta, questione che non risulta in alcun modo

contributi che trae origine da un obbligazione propter rem derivante
dalla comproprietà.
4.1. Il quarto motivo denuncia la omessa considerazione da parte
della mancanza di specifici ordini del giorno e delle

deliberazioni relative all’approvazione del contratto ENEL e

alla

costituzione della polizza assicurativa.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Deve

evidenziarsi

la novità

della questione (e trattasi

evidentemente di rilievo assorbente), che non risulta trattata dalla
decisione impugnata, per cui avrebbe semmai dovuto lamentare il vizio di
omesso esame ex artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc civ. dimostrando di avere
formulato tempestivamente nel giudizio di merito la relativa questione;
la estraneità al presente giudizio in ogni caso del profilo circa la
illegittimità della delibera formulata con riferimento all’assenza di
ordini del giorno e il difetto di autosufficienza laddove non riporta il
testo delle delibere in virtù delle quali sarebbero scaturiti gli oneri
di cui ai richiamati contratti.
5.1. Il quinto motivo denuncia che la sentenza impugnata nulla aveva
detto a proposito della mancata esecuzione dei lavori straordinari posti
a carico della Cooperativa, a stregua di quanto risultante dalla lettera
del commissario liquidatore e che era rilevabile dai verbali di
assemblea; non aveva considerato che, alla data delle delibere
riguardanti le spese straordinarie, i ricorrenti non erano più
proprietari dell’immobile, per effetto della vendita avvenuta il 1512-1992 con decreto di trasferimento del 27-9-1993 e che alla data
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della Corte

dell’espropriazione del 25-7-2000 tutti i lavori straordinari non erano
stati eseguiti; il trasferimento dell’immobile era stato comunicato
all’amministratore, che avrebbe comunque dovuto con la ordinaria
diligenza accertare attraverso la visura dei registri immobiliari la

presente giudizio.
5.2. Il motivo va disatteso.
La sentenza ha escluso che il decreto opposto avesse riguardato
spese per lavori mai eseguiti o sostenuti dalla Cooperativa o estranei o
ancora già pagati.
Va ribadito il difetto di autosufficienza del ricorso che non trascrive
i verbali ai quali si fa riferimento : in effetti si censura

il

giudizio sulla debenza delle somme pretese che ha a oggetto un
accertamento di fatto che è insindacabile in sedi legittimità se non per
vizio di motivazione.
Per quel che riguarda l’avvenuto trasferimento della proprietà,
deve rilevarsi che i ricorrenti : a) in primo luogo non dimostrano di
avere con i motivi di appello – di cui avrebbero dovuto riportarne i
passi salienti – formulato la questione che non risulta in alcun modo
trattata dalla sentenza impugnata, per cui avrebbe dovuto denunciare la
violazione di error in procedendo per di omesso esame ex artt. artt.
112 e 360 n. 4cod.proc.civ.; b) in ogni caso, avrebbero dovuto
trascrivere gli atti di trasferimento della proprietà in modo da provare
che, con riferimento al periodo di tempo al quale si riferivano le
spese sostenute e deliberate, i medesimi -non essendo più proprietari
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proprietà dei condomini: l’avvenuto trasferimento era stato dedotto nel

non sarébero stati tenuti a rispondere di oneri dovuti a titolo di
obbligazioni propter e reni.
6.1. Il sesto motivo

denuncia

che la Corte di appello non aveva

risposto a quanto si era dedotto nei motivi di appello relativamente a

fosse stato previsto nella convenzione.
6.2. Il motivo è inammissibile.
La doglianza difetta di autosufficienza laddove non dimostra che
la relativa eccezione sia stata sollevata nel giudizio di primo grado
e riproposta con i motivi di appello, di cui avrebbe dovuto trascriverne
il contenuto.
7.1. Il settimo motivo denuncia

che non era stata prodotta la

documentazione fiscale sottostante l’approvazione delle delibere,
ribadendo i ricorrenti di non esere tenuti a corrispondere gli oneri
condominiali per servizi e beni non goduti.
7.2. Il motivo è infondato, perchè si tratta di profili che attengono o
alla illegittimità delle delibere o ad aspetti nuovi e comunque
irrilevanti. Il ricorso va rigettato.Non va adottata alcuna statuizione
in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,
non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015
Il Cons. estensore

Il Presidente

servitù concesse a terzi senza deliberazioni assembleari e senza che ciò

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