Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3354 del 13/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3354 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI
Data pubblicazione: 13/02/2014
SENTENZA
sul ricorso 10357-2008 proposto da:
IMM CASAMIA SRL 03156490231, in persona del legale
rappresentante e amministratrice SONIA VASELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 35,
presso lo studio dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
t
.
2013
SARTORI RUGGERO SAVERIO giusta delega in atti;
– ricorrente –
2387
contro
ZAMBONI CARLA, MACCADANZA DAMIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
A/
1
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RAVIGNANI RICCARDO, TRENTINI CARLO giusta delega in
atti;
– controricorrentl
–
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2007 R.G.N.
2011/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del
ricorso.
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avverso la sentenza n. 1592/2007 della CORTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2006 la Sri Immobiliare
Casamia, proprietaria di un fondo rustico in Verona, chiedeva
dichiararsi, nei confronti di Damiano Maccadanza e Carla
Zamboni,
l’intervenuta risoluzione di un contratto di
una clausola risolutiva prevista nel contratto; in via
subordinata, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del
contratto per inadempimento degli affittuari. In esito al
giudizio, in cui si costituivano il Maccadanza e la Zamboni,
il Tribunale di Verona sezione agraria dichiarava
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
dei resistenti e condannava la ricorrente alla rifusione delle
spese. Avverso tale decisione la soccombente proponeva appello
ed in esito al giudizio, in cui si costituivano gli appellati,
la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in
data 27 dicembre 2007, notificata il 4.2.2008, respingeva
l’impugnazione e provvedeva al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono
con controricorso il Maccadanza e la Zamboni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare con maggiore chiarezza i fatti per cui è
causa, mette conto di sottolineare che, per come è pacifico
tra le parti, in data 12 agosto 2002, interveniva un contratto
di affitto rustico tra la società immobiliare Casamia srl,
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affittanza agraria stipulato il 12.8.2002, in applicazione di
quale concedente in affitto, e Maccadanza Damiano e Zamboni
Carla. La durata del contratto era fissata in anni 8 con
decorrenza dalla data di liberazione dei gravami derivanti dal
contratto in essere con il conduttore Bertolini Paolo. Il
Maccadanza e la Zamboni sottoscrivevano il contratto per loro
del contratto, coincidente con la data di cessazione dei
rapporti con il Bertolini.
Questi, i fatti pacifici tra le parti mentre le ragioni di
contrasto riposano nella circostanza che, ad avviso della
società Immobiliare, il rapporto con il precedente affittuario
Bertolini era venuto meno sin dal giorno 11.8.2002, onde la
tardività della “electio amici”, fatta da Maccadanza e Zamboni
in favore della ditta “Verdevalle Soc. Agraria semplice” di
Carla Zamboni, tre anni dopo, mentre, secondo il Maccadanza e
la Zamboni
l’electio amici
era stata invece tempestiva in
quanto il Bertolini aveva restituito l’immobile nel 2005, come
da raccomandata postale in data 18.7.2005 a firma Paolo
Bertolini con cui quest’ultimo comunicava alla società
Immobiliare, al Bogoni, precedente proprietario, al Maccadanza
ed alla Zamboni che avrebbe rilasciato il fondo a decorrere
dal 31.7.2005.
I giudici di merito, nel contrasto tra la raccomandata di cui
sopra ed altra missiva, inviata dal Bertolini al precedente
proprietario del fondo, senza data ma sottoscritta per
ricevuta dal Bogoni in data 11.8.2002, in cui dichiarava che,
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e/o per persona da nominarsi entro 15 giorni dalla decorrenza
in realtà,
“la risoluzione del rapporto agrario sarebbe stata
sancita alla data dell’11.8.2002”,
ritenevano maggiormente
attendibile la raccomandata del 2005, con la conseguenza di
ritenere tempestiva
l’electio amici
nei confronti della
società Verdevalle, da considerarsi unica legittimata
Questa, la ricostruzione della vicenda storica. Ciò posto,
passando all’esame delle doglianze avanzate dalla Immobiliare
Casamia, va rilevato che, con la prima censura, deducendo
“la violazione di legge in ordine alla
testualmente
valutazione del rilievo prevalente attribuito ad un documento
rispetto ad altri pure acquisiti in causa, contrastanti, sulla
base dell’asserita sussistenza di data certa”,
ha censurato la decisione
Appello,
la ricorrente
impugnata per aver la Corte di
tra due documenti, aventi contenuto assertivo
contrastante, ritenuto prevalente
delle disposizioni vigenti”
“in violazione del principi
(così, nel quesito) quello dotato
di data certa.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di
considerazioni.
In primo luogo, va rilevato che il motivo di doglianza non
contiene l’indicazione delle norme di diritto sostanziali o
processuali che sarebbero state violate nè l’indicazione della
categoria logico-giuridica del vizio deducibile in questa sede
a norma dell’art.360 cod. proc civ.
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passivamente a resistere in causa.
E ciò, malgrado che, essendo il giudizio di cassazione un
giudizio a critica vincolata, il ricorrente ha il preciso
onere di individuare, previa indicazione delle norme su cui si
fondano, i motivi di impugnazione che intende formulare in
quanto ogni motivo svolge una funzione identificativa delle
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura. Ed
è appena il caso di sottolineare che, come ha già avuto modo
di statuire questa Corte, “la tassatività e specificità del
motivo di censura esige, dunque, una precisa formulazione, di
modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche
di censura enucleate dal codice di rito”. (Cass. 10667/08).
Ma vi è di più. Il motivo è inammissibile altresì
spetta esclusivamente al giudice del merito
fonti del proprio convincimento,
perché
individuare le
valutarne le prove,
controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliendo,
tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione. Con la conseguenza che la
doglianza, fondata sulla considerazione che tra due documenti,
aventi contenuto assertivo contrastante, il giudice del
merito, nel ritenere prevalente quello dotato di data certa,
avrebbe violato i
“principi delle disposizioni vigenti”,
non
deduce in realtà alcuna violazione del dettato normativo
bensì è volta a censurare la valutazione della realtà
fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; e,
riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai
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ragioni di doglianza, condizionata dalla sua formulazione
giudici di seconde cure e da questi disattesi, mira ad
un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali,
trascurando che a questa Corte non è riconosciuto dalla legge
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e
dal giudice del merito.
E ciò, senza considerare che la ricorrente si è inoltre ben
guardata dall’assolvere l’onere di autosufficienza del ricorso
per cassazione, riportando il testo della lettera inviata dal
Bertolini al Bogoni, in ipotesi non adeguatamente valutata dai
giudici d’appello, al fine di consentire a questo giudice di
legittimità di valutare la decisività di eventuali elementi
non o mal valutati dai suddetti giudici di secondo grado.
Passando alla seconda doglianza, va rilevato che, deducendo la
motivazione omessa,
insufficiente e contraddittoria,
la
ricorrente ha lamentato che la Corte sarebbe incorsa nel vizio
motivazionale suindicato quando non ha ammesso le istanze di
prova orale richieste a corredo e supporto delle risultanze
documentali. Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con
il seguente quesito di diritto chiedendo , se possa
considerarsi dotata di congrua, coerente, e sufficiente
motivazione la sentenza oggetto di giudizio, laddove la stessa
non ha indicato le ragioni della mancata ammissione delle
prove orali richieste, volte a corroborare il contenuto di un
documento apparentemente contrastante con altro prodotto dalla
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della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata
controparte”
La censura è infondata. Ed invero, il percorso argomentativo
della Corte di merito non merita censure ove si ponga mente al
fatto che i giudici di secondo grado pervengono al rigetto
delle istanze istruttorie richiamate in appello osservando
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riguardano, in parte, circostanze
testualmente che esse
nelle quali si individua un preteso inadempimento dei
convenuti Maccadanza-Zamboni (cfr.: capitolato in ricorso in
appello, nn ° 4, 5, 6, 7), in parte fatti riconducibili a
circostanze non dedotte a fondamento della domanda
(interposizione della società di Paolo Bertolini quale
prestanome per l’attività in realtà svolta da Maccadanza e
Zamboni, sub n ° 2, modifica dei termini contrattuali a mezzo
di dichiarazioni sostitutive di notorietà, sub n ° 9), in parte
fatti documentati (cap. n ° 1 dal doc. 2/A già citato, cap. n.
3 dal docc.8
e
allegato A), comunque non attinenti alla
particolare circostanza, unica rilevante ai fini del riscontro
della legittimazione passiva, della data reale di restituzione
del fondo da parte di Paolo Bertolini e della conseguente
tempestività o meno della comunicazione della electio amici
documentata in atti (G2). A fronte della documentazione del
regolare pagamento dei canoni a cura della società Verdevalle
– e della relativa, incontestata percezione delle somme, da
parte dell’appellante – a far data dall’agosto del 2005 e
quindi in concomitanza alla electio amici, nessuna allegazione
è stata prodotta dall’appellante onerata della relativa prova,
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/,/
in merito al pagamento dei canoni da parte di Maccadanza e
Zamboni sin dalla stipula del contratto e quantomeno fino
all’agosto del 2005. Risulta peraltro inverosimile che la
società proprietaria avesse accettato il recesso anticipato
dal contratto di Paolo Bertolini, annunciato il giorno 11-08-
canone quantomeno dal sottoscrittori del contratto stipulato
il giorno 12-08-2002. Nel periodo intercorso dalla stipula del
contratto all’agosto del 2005 risulta peraltro che almeno due
missive (cfr docc. C e D/A) furono inviate dal procuratore
legale della società appellante alla ditta di Paolo Bertolini
mentre da una nota trasmessa il 26-9-2005 per conto della
società appellante a Maccadanza e Zamboni (doc. 0/A) risulta
ancora a quella data “…quale attuale cnduttore per i mappali
17-18.231-232-794 e 795 (gli stessi di cui al contratto di
affitto di fondo rustico a doc 1/A è riconosciuto solo il
signor Berolini
Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza
come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente
sul merito della controversia con una motivazione sufficiente,
logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in
questione. Né d’altra parte il motivo del ricorso in esame si
è minimamente contrapposto alle considerazioni sopra
riportate, limitandosi a
ribadire le medesime argomentazioni contenute nell’atto di
appello.
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2002, con efficacia immediata, senza percepire più alcun
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto
del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in complessivi C 4.200,00 di cui C 4.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge, ed C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 11.12.2013
in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M.