Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3354 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3354 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORTESI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24002/2014 R.G. proposto da
SCHIAVINO ANGELA e SANTOMASI PIETRO, rappresentati e difesi
dall’Avv. Giuseppe MASSARI, elettivamente domiciliati a Roma in
via Paraguay n. 3/5 (studio avv. Lorenzo Coleine)
– ricorrenti contro
F.LLI TRAETTA & LOMURNO DI TRAETTA SALVATORE & C. s.n.c., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Antonio VENTURA, elettivamente domiciliata a
Roma in via Portuense n. 104 (presso Antonia De Angelis)
– contro ricorrentenonché contro
CENTRO EDILE QUARTARELLA s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni MORAMARCO presso il quale è elettivamente domiciliata a
Roma in via Altamura n. 4

Data pubblicazione: 12/02/2018

- controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1108/2013,
depositata in data 4.9.2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.12.2017 dal
Consigliere dott. Francesco CORTESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sergio DEL CORE che ha concluso per la declaratoria di estinzione

FATTI DI CAUSA

Considerato che:
– con sentenza depositata il 4.9.2013, la Corte d’Appello di
Bari, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale di Bari del
29.3.2007, rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da
Angela Schiavino e Pietro Santomasi nei confronti di F.11i Traetta &
Lomurno di Traetta Salvatore & C. s.n.c. (d’innanzi F.11i Traetta), in
dipendenza dell’esistenza di vizi nell’immobile che costoro avevano
acquistato dalla società convenuta;
– con la stessa decisione, la Corte ritenne assorbita la
domanda di manleva svolta da F.11i Traetta nei confronti di Centro
Edile Quartarella s.r.I., che le aveva fornito il materiale utilizzato
per la realizzazione dell’immobile (domanda respinta dal tribunale),
compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio;
– avverso detta sentenza Angela Schiavino e Pietro
Santomasi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei
motivi; hanno resistito con controricorso F.11i Traetta e Centro Edile
Quartarella s.r.I., la quale ultima ha altresì depositato ricorso
incidentale affidato a quattro motivi, seguito da controricorso
depositato dai ricorrenti;
– prima dell’udienza di discussione sono state prodotte dalle
parti la rinunzia al ricorso principale depositata da Angela Schiavino
e dagli eredi di Pietro Santomasi, notificata alle intimate,
2

del giudizio; udito il procuratore della parte ricorrente;

r

l’accettazione di queste ultime, pure notificata ai rinunzianti, la
rinunzia al ricorso incidentale da parte di Centro Edile Quartarella
s.r.l. e la rispettiva accettazione degli altri litisconsorti, tutte
parimenti notificate;
– alla luce dei predetti rituali atti di rinuncia ed accettazione
come depositati

va dichiarata l’estinzione del giudizio di

cassazione;

non pronunciare condanna alle spese processuali del presente
giudizio di legittimità tra le parti (art. 391, comma 4, cod. proc.
civ.);
– pur trattandosi di ricorso soggetto,

ratione temporis, al

regime di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è
equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione, per cui nessuna delle parti è
tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per la detta impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione per
rinunzia ai rispettivi ricorsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II Sezione Civile
della Corte di Cassazione in data 14.12.2017.
?Il CcOsigliere Es ensore
Il Presidente

(f

74111

DEPOS1TATQ lbt CANCELLERIA

Roma,

i z FEB. 2018

1

– le reciproche accettazioni agli atti di rinunzia consentono di

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