Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3354 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26617/2005 proposto da:

D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16, presso lo studio dell’avvocato

MOSCOGIURI MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE RITIS

Giacomo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASPIE CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA SANITARIA TRA IL PERSONONALE

DELL’ISTUTO DI EMISSIONE (OMISSIS) in persona del Presidente

Dott. R.G., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA,

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE BELVIS Alessandro, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24769/2004 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE

OTTAVA CIVILE, emessa il 25/6/2004 depositata il 08/09/2004, R.G.N.

3429/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARIA MOSCOGIURI per delega dell’Avvocato GIACOMO DE

RITIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 maggio 2002 il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda proposta da D.M.G. contro la CASPIE (Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il personale dell’Istituto di emissione) volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per un interveto chirurgico subito ai denti, per un importo complessivo di Euro 2516,43 al netto della franchigia contrattualmente prevista ai sensi del disciplinare intercorso tra detto Ente e la Banca di Roma, di cui era dipendente.

Contro questa sentenza proponeva appello la CASPIE e il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8 settembre 2004, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza di primo grado.

Avverso questa decisione propone ricorso il D.M., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la CASPIE.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Infatti, il ricorrente, sia pure sotto varie censure, lamenta che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto che, nella fattispecie, venisse in applicazione la clausola della polizza, per cui sono escluse dal rimborso le spese per cure dentarie, paradentarie e protesi dentaria (art. 5 del disciplinare per l’erogazione delle prestazioni), fatta eccezione per quelle rese necessarie da infortunio” (art. 4, lett. D dello stesso disciplinare”) (p. 2 sentenza impugnata).

Ad avviso del ricorrente, la prestazione erogatagli non configurerebbe, infatti, una cura dentaria.

Avrebbe egli, invece, subito la eradicazione di una cisti follicolare inglobante la corona di un elemento dentario, “la quale ha richiesto un intervento chirurgico, per giunta talmente invasivo, delicato e complesso da essere affidato a mani esperte di un primario di chiara fama nell’ambito della chirurgia maxillo-facciale” (p. 4 ricorso, primo motivo – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Continua il ricorrente che, comunque, la clausola della polizza (art. 5) doveva essere interpretata secondo buona fede (p. 6 primo motivo) per cui, se il contenuto del contratto rimaneva oscuro, esso in quanto a titolo oneroso, andava interpretato nel senso che realizzasse l’equo contemperamento degli interessi delle parti, (p. 7 ricorso, primo motivo).

Peraltro, la vaga formulazione della clausola, da un lato, richiedeva di verificarne il carattere eventualmente vessatorio e, in caso di dubbio, interpretarla nel senso più favorevole al consumatore (violazione degli artt. 1469 bis, 1469 quater e 1469 quinquies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – secondo motivo – p. 7-8 ricorso).

Con i motivi terzo e quarto, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta poi che il giudice dell’appello non abbia posto a fondamento della sua decisione le prove documentali da lui prodotte, che evidenziavano la differenza tra cura dentaria e intervento maxillo- facciale (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.) (p. 8 ricorso) e non abbia dato contezza del principio affermato e non abbia, soprattutto, specificato “per quale ragione la eradicazione di una cisti endogena non rientrasse sotto il profilo qualitativo nel concetto di intervento (chirurgico) che l’art. 4 ammette al rimborso se effettuato in via ambulatoriale” (violazione o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, quarto motivo del ricorso, p. 9).

2.-Osserva il Collegio che il presente ricorso va accolto per quanto di ragione e nei seguenti termini.

E’ pacifico che il D.M. fosse affetto da una patologia “dentaria”, che aveva interessato anche la zona mascellare al punto che si era reso necessario un intervento chirurgico di particolare complessità (v. p. 3 sentenza impugnata).

Il D.M. fu, per tale intervento appunto, affidato dall’odontoiatra di sua fiducia al primario di chirurgia odontostomatologica dell’ospedale (OMISSIS) (p. 6 ricorso).

Nella specie vi fu dunque un vero e proprio intervento chirurgico, che si era reso necessario onde evitare che la patologia dentaria degenerasse.

Ora, l’art. 5 del disciplinare per la erogazione delle prestazioni esclude dal rimborso delle spese le cure dentarie, paradentarie e protesi dentarie, ovvero quelle prestazioni routinarie tipiche dell’attività dell’odontoiatra, ma l’art. 4 individua fra le prestazioni garantite tutti gli interventi chirurgici in istituti di cura o in via ambulatoriale e il n. 3 della disposizione pattizia fa riferimento all’intervento effettuato in ambulatorio.

In tale contesto, il giudice dell’appello da un lato, prende atto della origine dentale della patologia, dall’altro, seleziona gli interventi terapeutici, ponendo l’accento, seguendo il disciplinare vigente tra le parti, sul profilo qualitativo delle prestazioni indennizzabili per escludere quello quantitativo (tipo, consistenza, durata e gravità della cura) (p. 2-3 sentenza impugnata). Pervenendo alla conclusione che ogni malattia di origine dentale sia esclusa dalla garanzia.

3.-Questa argomentazione si manifesta però lacunosa e non appagante sotto il profilo logico-giuridico.

Infatti, a fronte del richiamato disciplinare, a dir poco ambiguo, nella parte in cui esclude la “malattia dentale” e poi include nella garanzia ogni altro tipo di intervento, il giudice dell’appello avrebbe dovuto esaminare nel suo complesso il disciplinare e, alla luce del criterio della buona fede, che presiede come criterio inderogabile ad ogni interpretazione di tipo dichiarativo-unilaterale o contrattuale, data la esistenza di una non chiara esclusione o inclusione, doveva interpretare il disciplinare avendo presente il caso particolare.

Ed in relazione, appunto, a tale deficit di motivazione vanno accolti i motivi sin qui esaminati.

Ne consegue che il ricorso va accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che valuterà il disciplinare nel suo complesso, tenendo presente il caso particolare e la natura dell’intervento subito e che provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa e rinvia nei limiti del motivo accolto al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA