Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3354 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28022-2009 proposto da:

COMUNE VILLA DI BRIANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato

AULETTA FERRUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUARTO

ANTONIO;

– ricorrenti –

e contro

D.C.F., D.C.D.;

– intimati –

avverso GIUDIZIO PENDENTE della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

AVERSA, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati D.C.F. e D. avverso l’ordinanza del 12 novembre 2 009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata, sia ai sensi dell’art. 615, sia dell’art. 617 c.p.c., avverso un precetto per il pagamento di somma in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1522/2002, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, davanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, perchè relativa all’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 convertito nella L. n. 30 del 1997, nonchè la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducibili a quel tipo di opposizione. Gli intimati non hanno resistito.

2. – Il ricorso per regolamento di competenza può essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

3.1. – Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’incompetenza sarebbe stata erroneamente dichiarata, in quanto l’opposizione al precetto aveva prospettato come primo motivo la mancata indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, prescritta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c., e, sotto tale profilo, era riconducibile all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il Tribunale aveva erroneamente considerato come ragione di opposizione la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 derivandone la qualificazione dell’opposizione alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

L’istante sostiene che sull’opposizione agli atti il Tribunale era competente in via esclusiva e, dalla sussistenza di tale competenza, fa emergere che, in ragione della connessione fra tale opposizione e quella all’esecuzione, la competenza su quest’ultima del giudice di pace ratione valoris sarebbe rimasta attratta, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, in quella del Tribunale, per cui entrambe le opposizioni erano state radicate cumulativamente dinanzi al Tribunale.

3.2. – Con un secondo motivo ed un terzo motivo postula, subordinatamente, che debba dichiararsi la competenza del Tribunale sull’opposizione agli atti e quella del Giudice di Pace di Trentola Ducenta e non del Giudice di Pace di Aversa sull’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, ritenendo che la competenza territoriale relativa a tale opposizione spetterebbe al primo (come, del resto, avevano anche eccepito gli opposti) e non al secondo, perchè il Comune di Villa di Briano è compreso nell’ambito della giurisdizione del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ed il precetto era stato notificato a Villa di Briano, dove gli opposti avevano anche eletto domicilio.

4.1. – Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa. In proposito, si osserva innanzitutto che effettivamente dal tenore dell’atto di opposizione, che è stato prodotto dal ricorrente in questa sede, si evince che l’opposizione al precetto venne qualificata, sia alla stregua dell’art. 615, sia dell’art. 617 c.p.c., e con essa, come primo motivo, l’opponente dedusse espressamente come nullità formale del precetto la mancanza in esso della data della notifica del titolo esecutivo e, come secondo motivo, svolse contestazioni relativamente al diritto di procedere all’esecuzione per parte della somma precettata.

Poste queste premesse sull’oggetto duplice della controversia, appare priva di fondamento la prospettazione svolta dal ricorrente con il primo motivo, laddove vorrebbe che la causa di opposizione agli atti eserciti una vis actractiva sulla causa di opposizione all’esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace alla stregua delle disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7; cioè in base alla normativa sulla cedevolezza della competenza anche per ragioni “forti” del giudice onorario a favore di quella del giudice togato.

Infatti, la ragione di connessione fra la causa di opposizione agli atti e quella di opposizione all’esecuzione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione cui alludono dette disposizioni, cioè a quelle di cui agli artt. 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

Le disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 non possono, dunque, venire in rilievo.

4.2. – In realtà, al di là del rilievo meramente descrittivo che l’una opposizione – quella ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riguardi l’an dell’esecuzione forzata e l’altra – quella agli atti – il quomodo e che questo quomodo riguardi il processo di esecuzione forzata introdotto riguardo a quell’an, dovendo cercare un punto di emersione normativa della connessione da ciò determinata, che appaia in qualche modo rilevante ai fini della competenza, lo si può individuare esclusivamente in un’altra norma, cioè in quella dell’art. 104 c.p.c., che disciplina l’ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice, anche se esse non siano altrimenti connesse, cioè anche se non presentino se non il grado minimo di connessione dato dal fatto che ognuna è proposta dalla stessa parte e contro la stessa parte. La norma ammette il cumulo di domande, “purchè sia osservata la norma dell’art. 10, comma 2”.

In tal modo, ammette certamente che più domande proposte da una stesso attore contro lo stesso convenuto, le quali, se proposte separatamente sarebbero ognuna da introdurre davanti ad un certo giudice (di competenza per valore limitata, scilicet, oggi, il giudice di pace), secondo il criterio della competenza per valore, possano essere cumulativamente proposte nello stesso processo davanti ad esso, ma a condizione che la somma dei valori non superi la sua competenza per valore.

La norma, tuttavia, implica anche che, se la somma dei valori supera la competenza per valore del giudice che sarebbe singolarmente competente su di ognuna, il cumulo di domande è possibile, ma diventa realizzabile ad iniziativa dell’attore (o se sia adito il giudice inferiore, per il tramite di declinatoria della competenza) davanti al giudice superiore. Non si può leggere la norma in senso riduttivo, cioè nel senso che, se la somma dei valori supera la competenza del giudice competente su ognuna delle domande, il cumulo davanti al giudice superiore non è possibile.

Invero, l’osservanza della norma dell’art. 10, comma 2 una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore.

La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione dello stesso art. 104 c.p.c., comma 2 poichè esso, considerando applicabile l’art. 103, comma 2 conduce a ritenere che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore. L’interprete è, poi, indotto a ritenere che la connessione soggettiva rilevante ai fini della norma per la stessa ragione sia sufficiente a determinare anche che l’attore che voglia proporre contro lo stesso convenuto due o più domande, una od alcuna di competenza per valore del giudice superiore e l’altra o le altre di competenza per valore, singolarmente considerate, del giudice inferiore, possa parimenti realizzare il cumulo davanti al giudice superiore. Infatti, se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire, a maggior ragione, quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore.

In altri termini, in relazione all’introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall’art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell’art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile, tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore. La norma, tuttavia, deve essere intesa anche nel senso che lo spostamento della causa di competenza per valore del giudice inferiore si possa realizzare altresì qualora essa venga proposta in cumulo con una domanda di competenza per materia del giudice superiore.

La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente.

Può dirsi, anzi, che la presenza della norma dell’art. 104 c.p.c. si spiega proprio perchè il legislatore ha inteso consentire il processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l’art. 104 risulterebbe un inutile doppione dell’art. 10 c.p.c., comma 2.

Se si condivide questa ricostruzione, è allora evidente che la competenza per valore del Giudice di Pace di Trentola Ducenta sulla causa di opposizione all’esecuzione deve subire la vis actractiva di quella per materia relativa all’opposizione agli atti esecutivi.

E’ appena il caso di rilevare che, per ragioni di territorio, la competenza – di natura inderogabile – sull’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., cioè quella ricollegata al luogo dell’esecuzione, per effetto dell’attrazione della competenza sull’opposizione all’esecuzione al Tribunale, non subisce alcuna variazione, perchè, essendo il Giudice di Pace di Trentola Ducenta compreso nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il foro del luogo dell’esecuzione quale foro (inderogabile) dell’opposizione a precetto non subisce alcuno spostamento.

Quindi, in relazione alla competenza sull’opposizione al precetto, la permanenza della causa davanti al Tribunale non comporta alcuno spostamento della competenza territoriale inderogabile su di essa.

5. – Deve, quindi, dichiararsi la competenza, sull’intera controversia, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa davanti al quale rimette le parti anche per le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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