Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33539 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25586-2018 proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,
presso lo studio dell’avvocato DONATELLA PLUTINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO FERRARO;
– ricorrente –
contro
ENEL TRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo
studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1811/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1811/1/17 depositata in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 300/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso di Enel Trade S.p.a. relativo all’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni intervenuta nel 2006 e relativa all’anno di imposta 2002, con cui veniva contestato l’omesso versamento di acconti dovuti a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano;
– La CTR dichiarava inammissibile l’appello della Regione Calabria per asserito difetto di indicazione specifica dei motivi;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria deducendo due motivi, che illustra con memoria. La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Verificata la ritualità della notifica, alla luce delle condivisibili precisazioni offerte dalla Regione Calabria nelle note autorizzate, con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per difetto di esposizione nell’atto di appello di motivi specifici effettuata “distintamente”, a giustificazione del fondamento dell’impugnazione;
– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);
– Nel caso di specie, la motivazione della CTR nella declaratoria di inammissibilità del ricorso è meramente apparente per difetto assoluto di pronuncia, in quanto non dà conto in modo comprensibile delle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specifica indicazione dei motivi. La Regione ha al proposito riproposto per autosufficienza il corpo dell’atto di appello in cui i motivi di appello sono evidenti e distintamente individuati;
– Essi si compongono di una doglianza preliminare di difetto di motivazione della sentenza di primo grado e di una contestazione nel merito del ricorso per fondatezza della ripresa: “Siffatta sentenza è anzitutto affetta da palese nullità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, per mancanza assoluta di motivazione (…) con la conseguente statuizione che il ricorso originariamente proposto dall’odierna appellata era ed è inammissibile e, comunque, del tutto infondato nel merito per le ragioni già ampiamente esposte in prime cure e qui di seguito sostanzialmente riproposte (…)”;
– Le affermazioni della CTR collidono frontalmente con i principi di diritto sopra richiamati, e per questa ragione il primo motivo ricorso dev’essere accolto, con assorbimento del secondo relativo alla denunciata violazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,, e dell’art. 342 c.p.c.;
– Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019