Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33538 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. un., 27/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di Sezione –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9242/2017 proposto da:

COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, W.W.F. ASSOCIAZIONE ITALIANA

PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE – O.N.L.U.S., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MATTEO CERUTI;

– ricorrenti –

contro

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della

Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARI PALLOTTINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA LIGABUE, EZIO

ZANON e CHIARA DRAGO;

AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE,

BRENTA BACCHIGLIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL

TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

IDRO V. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22,

presso lo studio dell’avvocato RENZO CUONZO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati STEFANO CANAL e GIACOMO QUARNETI;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE, ARPAV – AGENZIA REGIONALE PER LA

PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, PROVINCIA DI

BELLUNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, p.q.r., assorbimento o rigetto degli altri motivi;

uditi gli avvocati Alessio Petretti, Alfonso Pelino per l’Avvocatura

Generale dello Stato e Renzo Cuonzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 20/7/1996, LAUT Engineering s.r.l. chiedeva all’UP Genio Civile di Belluno la concessione di piccola derivazione a fini idroelettrici dal torrente (OMISSIS), nel territorio del comune di (OMISSIS), allo scopo di alimentare la propria centrale idroelettrica (OMISSIS); solo nel 1998, detta società e la IS Renewable s.r.l. presentavano il progetto dell’opera ed il relativo studio di impatto ambientale ai fini della sottoposizione degli stessi a VIA; nel corso del procedimento, intervenivano i pareri favorevoli, con prescrizioni, delle Amministrazioni interessate e della competente Autorità di bacino, nonchè il parere favorevole della Commissione regionale VIA, reso il 9/5/2012; con deliberazione n.1544 del 31/7/2012, di cui parte integrante era il parere favorevole VIA, la Giunta regionale del Veneto disponeva, a favore della Idro V. s.r.l., subentrata alle originarie società istanti, il giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto dell’impianto idroelettrico, il rilascio dell’autorizzazione unica D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ex art. 12,comma 3, per la costruzione e la gestione dell’impianto stesso, il rilascio del nulla osta paesaggistico D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ex art. 146; con decreto dirigenziale n. 224 del 16/10/2013, la Regione rilasciava alla Idro V. la concessione di derivazione relativa all’impianto del torrente (OMISSIS).

Tutti detti provvedimenti e gli atti presupposti venivano impugnati dal WWF Italia Onlus e dal Comitato bellunese Acqua bene comune davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; resistevano in giudizio la Regione, la società controinteressata, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (MIBACT), e l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione; restavano intimati il Comune, l’ARPA Veneto e la Provincia di Belluno.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 12/102/11/2016, n. 301, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo ha rigettato, condannando i ricorrenti alle spese.

Nello specifico e per quanto ancora rileva, il Tribunale superiore, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione del Comitato bellunese Acqua bene comune, ha accolto l’eccezione di parziale tardività del ricorso, notificato il 30/1-2/2/2014, laddove rivolto contro la DGR n. 1544/2012, pubblicata nel BUR n.69 del 21/8/2013, recante il giudizio favorevole di VIA, l’autorizzazione unica D.Lgs. n. 387 del 2003, ex art. 12, comma 3, ed il nulla osta paesaggistico D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 146, per l’impianto idroelettrico della Idro V., ritenendo a riguardo irrilevante la tempestività dell’impugnazione rivolta contro la concessione di idroderivazione, atteso che per il D.M. 10 settembre 2010, e per le norme previste nella circolare regionale veneta (DGR n.2100 del 7/12/2011) applicativa del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12,i due procedimenti, concessorio ed autorizzativo, pur in collegamento funzionale, restano giuridicamente distinti; che il d.m. cit., nell’elencare i procedimenti ricompresi nel contenitore del procedimento unico, non indica le concessioni di derivazione d’acqua R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ex art. 7, e la circolare regola tutti (e solo) i procedimenti per la concessione d’acqua e quando si occupa di concessioni a fini idroelettrici, previa costruzione e gestione dei relativi impianti, prevede che la procedura concessoria sia sospesa sino alla definizione unitaria, compreso il subprocedimento di VIA, dell’autorizzazione unica; che pertanto, il rilascio dell’AU, spettante solo alla Giunta regionale e soggetta a pubblicazione, è idonea di per sè a definire l’assetto di tutti gli interessi in ordine alla realizzazione e gestione dell’impianto FER a favore della controinteressata, e la tardiva impugnazione della stessa consolida in capo ai ricorrenti il contenuto e gli effetti della DGR 1544/2013, nonchè dei relativi atti e pareri preparatori.

E la tardività del ricorso in relazione al profilo esaminato, secondo il Tribunale superiore, assorbiva tutte le censure rivolte “e, in particolare, quelle di cui ai motivi sub 3/5 e 7/10”.

Nel resto, il Tribunale superiore ha respinto gli ulteriori motivi di ricorso; quanto ai primi due, intesi a far valere lo scadimento di stato del torrente (OMISSIS) in violazione dell’art.4 della Direttiva n.2000/60/CE o Direttiva-Quadro Acque (rectius, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 76, comma 4, lett. b)) nonchè della DGR n.42 del 3/5/2013, ha osservato che la classificazione come ottimale effettuata dall’ARPA, che applica i parametri di cui all’art. 76, comma 4, lett. b) e dell’ATI. 1) alla parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce un quid novi a ragione della nuova disciplina tecnica applicata, a più forte ragione considerato che è stata recepita solo con la DGR n.1950 del 28/10/2013, e tale statuizione è comunque intervenuta dopo l’emanazione della concessione, a sua volta rilasciata prima della scadenza del termine per l’emanazione del PTUA, che deve contenere le misure atte a conseguire gli obiettivi qualitativi dello stato delle acque; inoltre la concessione, che si riferisce alla classificazione in allora vigente del torrente (stato buono), mantiene il DMV prescritto ed indicato dalla competente ADB nel parere favorevole a suo tempo reso, cosa di per sè idonea a mantenere la classificazione originaria; ha dato conto dei due recenti arresti della Corte di Giustizia in tema di qualità delle acque, secondo la disciplina di cui alla Direttiva 2000/60/CE ed ha ritenuto che nel caso la P.A. non aveva violato l’obbligo di astensione, poichè non aveva peggiorato lo stato del corpo idrico com’era nel periodo transitorio, anteriore all’emanazione del PTUA.

Ricorrono avverso detta pronuncia il WWF ed il Comitato bellunese Acqua bene comune, sulla base di quattro motivi; si difendono con controricorso la Regione Veneto, la società Idro V. s.r.l., il MIBACT e l’Autorità di Bacino.

I ricorrenti e la Idro V. hanno depositato memoria illustrativa, in prossimità della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della pronuncia impugnata laddove ha respinto il primo motivo del ricorso avanti al TSAP e denunciano (così nella rubrica del mezzo) la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96; del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 76, e dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, recanti il divieto di peggioramento dello stato di qualità “elevato” del corpo idrico; l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione; la manifesta illogicità, contraddittorietà, incomprensibilità della motivazione ed il contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia U.E..

Sostengono che la concessione idroelettrica è stata rilasciata dalla Regione sulla base di atti istruttori presupposti, tra cui il parere della competente Autorità di bacino, che hanno applicato il Piano di gestione del bacino idrico indicante lo stato ecologico “buono” del torrente (OMISSIS), ma sulla base della valutazione condotta in modo difforme dalle metodiche prescritte dalla Direttiva Quadro Acque, senza considerare il primo monitoraggio e la prima classificazione dei corpi idrici eseguita dall’ARPAV nel triennio 2010-2012 sulla base dei criteri del D.M. 8 novembre 2010, n. 260 (e quindi per la prima volta conformi alla citata Direttiva), così autorizzando il peggioramento dello stato ecologico del torrente da “elevato”, come classificato nella nota ARPAV prot. 127396 del 9/12/2013, a semplice “buono”, valutazione che è stata formalmente recepita con la delibera della Giunta regionale n.1950 del 28/10/2013, pochi giorni dopo il rilascio della concessione di cui si tratta, ma da cui la Regione non poteva prescindere, dato che l’ARPAV aveva già nel 2010 condotto detti rilievi, messi a disposizione delle Autorità interessate e riportati sul sito ufficiale dell’Agenzia.

Denunciano che l’elevata qualità dell’acqua del torrente era ben nota allo stesso proponente oltre che alle autorità amministrative; si dolgono della manifesta illogicità del riferimento alla ormai superata classificazione ecologica elaboratg prima del D.M. n. 260 del 2010, con metodiche contrastanti con quelle della Direttiva, stante il principio del primato della normativa Europea su quella interna, che imponeva che la Regione, quanto meno all’atto del rilascio della contestata concessione idrica, tenesse conto della prima classificazione operata secondo le metodiche della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, e deducono che, in ogni caso, non poteva essere pretermessa la qualificazione del torrente operata dall’ARPAV, almeno sotto il profilo conoscitivo e tecnico-scientifico.

I ricorrenti evidenziano di avere fatto valere, col primo motivo del ricorso avanti al TSAP, la mancata valutazione nel procedimento di concessione di derivazione della preventiva considerazione degli impatti della nuova derivazione idrica sull’ecosistema fluviale interessato, con particolare riferimento alle modifiche idro-morfologiche, e richiamano a riguardo la relazione tecnica del dott. B. B. del maggio 2014.

I ricorrenti sottolineano che al punto 6 della sentenza impugnata, il Tribunale superiore ha rilevato che la valutazione dell’ARPA è stata definitivamente recepita dalla Regione solo con la DGR Veneto n. 1950 del 28/10/2013, inapplicabile ratione temporis nella vicenda in esame, in tal modo andando in palese contrasto con la coeva pronuncia del medesimo TSAP, n. 296 del 2016 depositata il 13/10/2016; sostengono che la sentenza è altresì manifestamente contraddittoria laddove dichiara di non ignorare la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia (principio di “non deterioration”), secondo cui nelle more della trasposizione di una direttiva le autorità degli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva, senza però trarne nel caso le conseguenze inevitabili.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la pronuncia impugnata è incorsa in omissione di pronuncia sul 2 motivo del ricorso, col quale era stata fatta valere l’illegittimità e chiesto l’annullamento del “piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali”, adottato il 24/2/2010, nella parte in cui definisce obiettivi di qualità non conformi al reale stato ecologico dei corpi idrici, individuato senza seguire le corrette metodologie della Direttiva 2000/60/CE, che dispone previsioni chiare e dettagliate e quindi da ritenersi self executing, anche se poi recepite solo col dm. 260/2010. 3. Col terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti si dolgono dell’ulteriore omissione di pronuncia in relazione al terzo motivo: il TSAP, a pag.11, par.5 ultimo cpv., ha ritenuto assorbite le censure contro l’AU e gli atti prodromici e in particolare, “quelle di cui ai motivi sub 3/5…”, mentre con detta doglianza era stato denunciato che nel corso di tutta l’istruttoria per il rilascio della concessione idrica e così per lo stesso parere dell’Autorità di Bacino di cui alla nota 28/3/2013, ci si è preoccupati solo del rispetto del cd. “D.M.V. deflusso minimo vitale”, parametro del tutto insufficiente a garantire il mantenimento dell’obiettivo di qualità del corso d’acqua, come previsto dalla Direttiva e dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96 comma 3 (alterazione di elementi morfologici).

La sentenza impugnata non si è pronunciata direttamente su detta terza doglianza pur recando, a pag. 12, nel par. 6, un inciso in cui fa sua la tesi secondo cui il DMV è la sola unica condizione per assicurare la buona qualità ecologica del corso d’acqua, tesi smentita dalla Commissione Europea con riferimento al “Caso EU PILOT 6011/14/ENVI” sulla non corretta applicazione da parte dell’Italia della Direttiva 2000/60/CE, e comunque disattesa dalla coeva sentenza del TSAP n.296 del 2016.

Infine, i ricorrenti richiamano il secondo profilo di censura del terzo motivo, con cui è stato denunciato che nè il parere dell’Autorità di bacino, nè la DGR Veneto n. 352/2012, nè il decreto del Genio civile n. 224/2013 prescrivono di rivedere il DMV inizialmente definito allorquando, a seguito dei monitoraggi, lo stesso non si riveli sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, in difformità di quanto da tempo prescritto dall’Autorità di bacino.

4. Col quarto motivo, il WWF ed il Comitato si dolgono della ritenuta inammissibilità parziale del ricorso per tardività, sostenendo che nella disciplina regionale veneta all’epoca vigente (Delibera di Giunta Regionale n. 2100 del 7/12/2011, disciplinante il procedimento di concessione della derivazione) l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti idroelettrici era chiaramente concepita come atto endoprocedimentale, che si inseriva nella procedura di assenso idroelettrico quale presupposto della concessione di derivazione idrica, di talchè potevano essere impugnati, unitamente al provvedimento conclusivo della procedura, anche i citati atti di assenso, relativi alla fase autorizzativa presupposta, ossia l’autorizzazione unica e la VIA; che nella specie è stato seguito detto iter, ed il rilascio della concessione di derivazione è stato l’ultimo atto della procedura di assenso idroelettrico.

Deducono che, anche a ritenere distinti ed autonomi i procedimenti concessorio ed autorizzatorio, mancherebbe il requisito della lesività dell’atto per concludere per l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione, data la carenza dell’attitudine lesiva dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto senza la derivazione d’acqua; evidenziano che il Tribunale superiore non si è pronunciato sull’istanza di rimessione in termini per scusabilità dell’errore, e ripropongono le censure individuabili nei motivi 4-5, 710, fatti valere avanti al Tsap.

5. Il primo motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Il R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, come sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 3, Norme in materia ambientale, nella parte che qui interessa, dispone che ” Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato…”, in conformità al principio di ” no deterioration” prescritto dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000, sub art. 4, par. 1, lett. a), punto I), e recepito con il D.Lgs. 152 cit., art. 76, comma 4, lett. b) (“4.In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015…

b)sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;…”).

E detto principio rientra in quello più generale di precauzione, che, come già ritenuto nella pronuncia, resa a sezione semplice, del 28/7/2015, n. 15853, è sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale, nel caso declinato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 ter, comma 1, introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nei termini seguenti: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchè al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del Trattato delle unioni Europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”).

Ora, è incontestato in fatto che la valutazione corretta del torrente (OMISSIS), secondo le metodiche della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recepite col D.M. 8 novembre 2010, n. 260, è quella effettuata dall’ARPAV, a seguito dei rilievi effettuati negli anni 2010/2012, che assegna al corso d’acqua in oggetto lo stato ecologico “elevato”, e che invece la classificazione di “buono”, contenuta nel Piano di gestione del bacino idrico vigente alla data di concessione della derivazione, era stata effettuata secondo le precedenti metodiche, non conformi alla Direttiva Quadro Acque.

Ciò posto, si deve rilevare che la classificazione in stato ecologico “elevato” è stata fatta propria dalla Giunta regionale con la delibera n.1950 del 28/10/2013, pochissimi giorni dopo il rilascio della concessione idrica di cui si tratta (16/10/2013): detta nuova classificazione doveva a tale data ritenersi indubbiamente già nota alla Regione, in quanto eseguita dall’Agenzia regionale deputata alle verifiche a riguardo e già pubblicata sul sito ufficiale di questa.

La sentenza impugnata, così come le difese delle controricorrenti, pur partendo dai dati di fatto sopra evidenziati, puntano l’accento sulla valenza non cogente della nuova classificazione recepita dalla DGR 1950 del 28/10/2013, dato che la stessa era da ritenersi una semplice proposta, soggetta all’ulteriore fase di consultazione ed approfondimento prima della sua definitiva approvazione, che si è conclusa con l’adozione della DGR 1856 del 2015, e che in ogni caso, la DGR del 2013 avrebbe potuto avere solo efficacia ex nunc (così la pronuncia impugnata).

L’interpretazione fatta propria dalla sentenza del Tribunale superiore è pertanto incentrata sul profilo dell’applicazione, alla data della concessione di derivazione di cui si tratta, della classificazione del torrente (OMISSIS) come risultante, allo stato, nel periodo transitorio anteriore all’emanazione del PTUA; e, in applicazione del rigido principio dell’applicazione non retroattiva della nuova classificazione, il Tribunale superiore delle acque ha escluso, in particolare, la violazione dell’obbligo, di cui all’art. 4 della Direttiva Quadro Acque, di astensione, salva l’applicazione del regime derogatorio previsto dalla stessa norma, dall’autorizzazione di progetti ove idonei a provocare il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o a pregiudicare il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali, come statuito dalla pronuncia Corte giust. 1/7/2015, n. 461, Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (che ha precisato che il deterioramento risulta acclarato quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V della direttiva, si degradi di una classe, anche se non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale).

Ora, l’interpretazione data dal Tribunale superiore è viziata di fondo dal mancato rispetto del principio di precauzione, di derivazione comunitaria, come tale sovraordinato rispetto al diritto interno, che comporta anche l’obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva (sentenza Corte Giust. 26/5/2011, Stitchting Natuur en Milieu, punti 78 e 79, che a riguardo richiama detto orientamento costante), che nella specie avrebbe richiesto quanto meno un approfondimento istruttorio per aggiornare la classificazione, non potendo in ogni caso la Regione, in sede di rilascio della concessione di derivazione idrica, ed a conoscenza della nuova classificazione conforme alle metodiche della Direttiva Quadro Acque, a fronte della precedente, meno rigorosa e non conforme ai dettami della Direttiva, applicare pedissequamente la detta classificazione, solo perchè formalmente ancora in vigore.

6. L’accoglimento del primo motivo assorbe i motivi secondo e terzo.

7. Il quarto motivo è infondato.

I ricorrenti denunciano l’errata interpretazione della disciplina di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.2100 del 7/12/2011, recante “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici”, all’epoca vigente, secondo cui il procedimento di concessione, avviato con la presentazione della domanda allo Sportello unico del demanio idrico, seguiva il corso dell’istruttoria, per rimanere sospeso sino al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti, per poi riprendere una volta emessa l’autorizzazione unica, e concludersi con l’emissione del decreto di concessione idrica.

Secondo i ricorrenti, l’autorizzazione e la VIA, siccome inseriti nell’unitaria procedura quali atti endoprocedimentali, ben sono stati impugnati unitamente al decreto di concessione idrica, dovendosi applicare il procedimento fissato nella citata DGR e non il D.M. 10 settembre 2010, e trattandosi quindi di una procedura unitaria; peraltro, anche a ritenere distinti ed autonomi i procedimenti concessorio ed autorizzatorio, in ogni caso l’effetto lesivo si produce solo col concorso dei due provvedimenti, mancando la diretta attitudine lesiva dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, ben difficilmente realizzabile senza la derivazione idrica, da cui la tempestività dell’impugnativa.

A detta interpretazione non può prestarsi adesione.

Si deve in prima battuta rilevare che la Giunta regionale si è limitata con la DGR n.2100 del 2011 ad impartire le modalità operative per il coordinamento tra il procedimento volto al rilascio della concessione di derivazione e quello della autorizzazione unica, oltre al coordinamento con il procedimento distinto della VIA, destinato a confluire nell’ambito dell’autorizazzione unica, come esplicitato dal D.M. 10 settembre 2010; i due procedimenti, pur coordinati, rimangono autonomi e distinti, preordinati a scopi diversi, benchè entrambi necessari.

E la previsione di forme di coordinamento depone proprio per la autonomia dei due procedimenti, tant’è che l’autorizzazione unica, una volta concessa, è pienamente efficace e costitusce titolo per la costruzione dell’impianto, nelle more del tempo necessario per la concessione di derivazione.

8. Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e rigettato il quarto mezzo, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (sull’applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, nel caso di impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si richiama la pronuncia Sez. U. 7/5/2014, n. 9830) con l’annullamento dell’impugnata concessione di derivazione idrica.

Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nettamente prevalente dei controricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, rigetta il quarto; cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla nei sensi di cui in motivazione l’impugnata concessione di derivazione idrica.

Condanna i controricorrenti in solido alle spese, a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e per il presente giudizio, in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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