Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33538 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25254-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E., B.C., in qualità di successori di

R.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 335/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 335/10/18 depositata in data 31 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da B.E. e B.C. n. q. di eredi di R.M.R., riformando la sentenza n. 829/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Parma con cui era stato rigettato il ricorso dell’originaria contribuente, proposto avverso un silenzio diniego dell’Amministrazione ad istanza di rimborso, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, volta ad ottenere la restituzione della maggiore IRPEF versata, in corrispondenza dell’anno di imposta 2011, in ragione della ritenuta indeducibilità dalla base imponibile di quanto pagato a titolo di IRAP, se non nella misura ridotta del 10%, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 6, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, mentre i contribuenti non si sono difesi, restando intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per incertezza sullo statuito, essendovi contrasto tra affermazioni inconciliabili tra motivazione e dispositivo e all’interno dello stesso dispositivo, per essere la prima relativa solo ad una parte della ripresa, mentre il secondo volto a travolgere l’intero ricorso della contribuente;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 – Rv. 651108 – 01); “Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era opposto alla stima dell’indennità D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio).” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017, Rv. 644806 – 01, conforme a Cass., n. 26077 del 2015, Rv. 638110 – 01);

– Nel caso di specie, la motivazione della CTR prende le mosse affermando che l’appello è fondato, e la materia del contendere viene sintetizzata nei seguenti termini: “il giudizio è stato riassunto da B.E. e B.C., eredi di R.M.R. i quali hanno chiesto, in riforma della sentenza, il rimborso integrale della maggiore imposta IRPEF originata dalla parziale deducibilità dell’imposta IRAP relativa all’anno 2011, ammontante ad Euro 12.446,31”. Poi, tutto lo svolgimento delle argomentazioni successive è favorevole agli appellanti in riassunzione, argomentando sulla deducibilità dalla base imponibile IRPEF di una voce di costo per personale dipendente. Tuttavia, il ricorso originario aveva ad oggetto in via principale non il semplice rimborso dell’eccedenza IRPEF a seguito della deduzione della quota parte IRAP sul costo del lavoro, ma la restituzione di un maggiore importo, corrispondente alla deduzione dalla base imponibile dell’imposta diretta dell’intero ammontare IRAP versato nel periodo di imposta 2011, come si legge ad es. a pagg. 5-6 del ricorso che riporta per compiuta autosufficienza ampi brani del ricorso introduttivo e delle conclusioni della originaria contribuente, riallegati al ricorso. Tale era l’ampio oggetto del ricorso originario, come confermato anche dalla lettura del dispositivo che afferma in maniera ampia: “in riforma della sentenza accoglie il ricorso della contribuente”. L’uso del singolare, dato che gli appellanti in riassunzione erano due, fa riferimento al ricorso introduttivo della originaria contribuente, poi deceduta nelle more. Tuttavia, la motivazione in diritto, succinta, fa riferimento testualmente al solo fatto che il “D.L. n. 16 del 2012 all’art. 4 (…) ha introdotto la possibilità di deducibilità retroattiva dell’IRAP relativa al costo per personale dipendente (…)” e ciò può logicamente supportare solo l’eventuale riconoscimento del rimborso della corrispondente maggiore IRPEF, non dell’intera IRAP pagata nell’anno di imposta, come pare evincersi dal contenuto delle conclusioni degli appellanti in riassunzione e dal dispositivo;

– Non aiuta ad interpretare la motivazione della sentenza e il dispositivo, il fatto che il contenuto dell’originario ricorso ed anche del processo di primo grado – ricostruiti unicamente sulla base del ricorso per cassazione in cui i contribuenti sono rimasti meri intimati sono totalmente omessi nella sentenza gravata e l’aporia resta così insolubile;

– Da quanto precede discende, per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, in accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo – attraverso il quale si denuncia la violazione di legge commessa dalla CTR in relazione a numerose previsioni di legge circa la decisione del merito della controversia -, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per ulteriore trattazione di quelli rimasti non trattati, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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