Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33535 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. un., 27/12/2018, (ud. 16/01/2018, dep. 27/12/2018), n.33535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2447-2017 proposto da:

HANSE YACHTS AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo

studio dell’avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA SALESI;

– ricorrente –

contro

G.J.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato XAVIER

SANTIAPICHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINO BUSNELLI

ed ANDREA MARIO SECONDO AMADIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2672/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

uditi gli avvocati Emanuela Ercole per delega dell’avvocato Dringa

Milito Pagliara e Paolo Cieri per delega dell’avvocato Andrea Mario

Secondo Amadio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 10 luglio 2013 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande di risarcimento dei danni derivanti da asseriti difetti dell’imbarcazione “(OMISSIS)”, proposte da G.J.C.A. nei confronti di Hanse Yachts AG e Lagon Yachting S.r.l. (rispettivamente costruttore e venditore della detta imbarcazione), condannò i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell’attore dei danni da questi subiti che liquidò in Euro 129.497,94, oltre alla rivalutazione monetaria limitatamente all’importo di Euro 73.173,94, ed oltre agli interessi legali sull’intera somma liquidata.

Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, pregiudizialmente, respingendo la relativa eccezione, affermò la sussistenza della giurisdizione dell’A.G.O. italiana in base all’art. 6, punto 1), del Regolamento CE n. 44 del 2001, per il quale “… la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro… può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a conclusioni incompatibili…”.

Il predetto giudice, inoltre, dopo avere rilevato che: 1) la convenuta Lagon Yachting s.r.1., venditrice, aveva sede in (OMISSIS); 2) il Foro di Milano era stato scelto convenzionalmente dalle parti, Lagon Yachting S.r.l., fornitore-venditore, e Leasint S.p.a., acquirente-concedente, del contratto di compravendita del 15 aprile 2008; 3) “la Hanse Yacht AG (produttrice del bene) – che (aveva) sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A. G. O. in via preliminare sul presupposto dell’inesistenza del criterio di collegamento di cui all’art. 5. par. 3), del cit. Regolamento – (aveva) inoltre sostenuto, con riferimento al criterio di cui all’art. 6 par.1), che “… il giudizio (non) avrebbe potuto essere promosso di fronte al Tribunale di Milano, atteso che le due convenute Hanse e Lagon Yachting hanno sede rispettivamente a (OMISSIS). Nessun altro criterio è applicabile…””, evidenziò altresì che, “in realtà, la convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta, (aveva) omesso di tempestivamente contestare la competenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione a tutti i criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile secondo la nota giurisprudenza espressa, tra le altre, da Cass. n. 11691 del 2012” e, conseguentemente, ritenne che “la competenza del Tribunale di Milano (dovesse) ormai ritenersi irreversibilmente radicata”.

A tale proposito il Tribunale richiamò l’ordinanza di questa Corte dell’11 dicembre 2012, n. 22731, secondo la quale “….rimane, peraltro, affidata alla disciplina della “lex fori” la proposizione del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacchè il Regolamento (n. 44 del 2001) disciplina le sole modalità del rilievo della violazione delle norme di competenza che si traduca nella citazione del convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto…”. Aggiunse, infine, quel Giudice che “dall’altro canto, la sussistenza del nesso idoneo a giustificare -come richiesto dall’art. 6 Reg. CE – una trattazione congiunta delle domande attoree nei confronti delle due attuali convenute (anche al fine di evitare un contrasto tra giudicati), (era) confermata dalla causa petendi delle domande proposte dall’utilizzatore, entrambe le quali – ancorchè fondate rispettivamente sulla responsabilità contrattuale del fornitore e su quella aquiliana del produttore -muovono entrambe dall’allegazione della presenza di gravi vizi e difetti del bene (imbarcazione)”.

Avverso la decisione del Tribunale proposero appello Hanse Yachts AG, in via principale, e, in via incidentale, sia G.J.C.A., sia Lagon Yachting S.r.l..

In particolare, con il primo motivo di gravame, l’attuale ricorrente si dolse che il Tribunale avesse respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di “competenza giurisdizionale” del Tribunale di Milano.

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28 giugno 2016, rigettò l’appello proposto da Hanse Yachts AG; rigettò l’appello incidentale proposto da Lagon Yachtings S.r.l.; in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da G.J.C.A. e in corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata, condannò Hanse Yachts AG e Lagon Yachtings S.r.l., in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di G.J.C.A., dell’ulteriore somma di Euro 210.000,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data di quella sentenza al saldo; condannò Hanse Yachts AG e Lagon Yachtings S.r.l., in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di quel grado e dichiarò la sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dell’appellante principale Hanse Yachts AG e dell’appellante incidentale Lagon Yachting S.r.l., di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l’impugnazione proposta, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-bis.

Avverso la sentenza della Corte di merito Hans Yachts AG ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso G.J.C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente osservare che non vi è necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di Lagon Yachting S.r.l., vertendosi in tema di obbligazioni solidali, in relazione alle quali opera il principio per cui “in tema di litisconsorzio necessario, le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro. Pertanto, l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori.” (Cass. 6/07/2006, n. 15358).

2. Con il primo motivo si lamenta “violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ed erronea pronuncia su giurisdizione e competenza”.

La ricorrente contesta la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello dalla medesima parte proposto in relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza.

Sostiene la ricorrente di aver, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, ritualmente contestato, per quanto occorrente, il ragionamento posto dal Tribunale a fondamento della decisione di ritenersi territorialmente competente in relazione alla domanda proposta da G.J.C.A. nei suoi confronti ed assume che sarebbe “fuori luogo… l’osservazione della Corte d’Appello secondo cui Hanse non avrebbe contestato l’affermazione del Tribunale che la proposizione del rilievo del difetto di competenza è regolato dalla lex loci”; ad avviso della ricorrente, “non era in discussione la disciplina delle modalità di proposizione dell’eccezione del difetto di competenza, bensì l’individuazione dei criteri di competenza cui tale eccezione deve riferirsi (criteri individuati dal Tribunale in quelli previsti dal codice di procedura civile e indicati invece nell’appellante in quelli di cui al regolamento CE n. 44/2001)”.

3. Con il secondo motivo si lamenta “violazione dell’art. 2, art. 5, n. 3 e art. 6 n. 1 Reg CE n. 44/2001, nonchè dell’art. 33 c.p.c. ed erronea pronuncia in punto giurisdizione e competenza”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza da essa sollevata e chiede che, in relazione alla domanda proposta da J. nei suoi confronti, venga dichiarato che non sussiste la competenza del Tribunale di Milano o di altri Giudici italiani, in base al criterio di cui all’art. 6, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001; chiede, altresì, che previo eventuale rinvio ai Giudici di merito, venga accertato che tale competenza non sussiste nemmeno in base agli altri criteri di cui al citato regolamento applicabili alla fattispecie e che venga, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione e/o di competenza giurisdizionale italiana sulla predetta domanda in favore dei Giudici tedeschi e/o del foro di Stralsund, Germania.

Riportato quanto dedotto in citazione in primo grado e nell’atto di citazione in appello in relazione all’eccezione in parola, la ricorrente deduce che il quesito da essa posto – e relativo al se il criterio previsto dall’art. 6, n. 1 Regolamento CE n. 44/2001 consente il cumulo soggettivo solo di fronte al foro di domicilio di uno dei convenuti oppure anche di fronte ad altri fori, in particolare, al foro convenzionale – sarebbe stato eluso dal Tribunale, che avrebbe fatto riferimento all’art. 6, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001 solo ai fini della giurisdizione, e non anche ai fini della competenza, come pure avrebbe dovuto, mentre la Corte territoriale avrebbe affrontato la questione richiamando la giurisprudenza di questa Corte inerente all’art. 33 c.p.c. (norma analoga all’art. 6, n. 1 del già citato Regolamento) ma avrebbe travisato tale giurisprudenza.

Sostiene la ricorrente che l’ordinanza di questa Corte del 9 giugno 205, n. 11950, citata nella sentenza impugnata, non avrebbe affermato, come ritenuto dalla Corte di merito, che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., più convenuti possono essere citati di fronte al foro convenzionale di uno di loro, in deroga al rispettivo foro generale, ma avrebbe, invece, affermato che più convenuti possono essere citati di fronte al foro generale di uno di loro, in deroga al criterio del foro convenzionale; evidenzia, inoltre, la ricorrente che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la deroga alle norme generali sulla competenza consentita dall’art. 33 c.p.c. opererebbe unicamente in favore del foro generale di uno dei convenuti; sicchè, in applicazione di tali principi, J. avrebbe potuto agire cumulativamente contro Hanse Yachts e Lagon Yachting nel foro generale di una di esse, ancorchè fosse stato pattuito con l’altra convenuta un diverso foro convenzionale, ma non avrebbe potuto agire – come ha, invece, fatto – contro entrambe le società di fronte al foro convenzionale di una sola di esse, foro non coincidente con il foro generale dell’altra convenuta.

Ritiene la ricorrente che le considerazioni svolte in relazione all’art. 33 c.p.c. sarebbero riferibili pure all’art. 6 n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001, in quanto anche tale norma consentirebbe il cumulo soggettivo soltanto di fronte al foro generale di uno dei convenuti.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, J., in base all’art. 6.1. citato, avrebbe potuto agire cumulativamente nei confronti di Hanse Yachts e Lagon Yachting o nel foro del luogo della sede di Hanse Yachts, ossia il Tribunale di Stralsund (nel cui circondario si trova Greifswaald, dove aveva e ha sede la ricorrente), oppure nel foro del luogo della sede di Lagon Yachting, ossia il Tribunale di Sanremo (nel cui circondario si trova Santo Stefano al Mare, dove aveva sede Lagon Yachting, la quale nel circondario di Milano non aveva neppure filiali o sedi secondarie). Peraltro, secondo la ricorrente, la competenza del Tribunale di Sanremo sarebbe venuta definitivamente meno nel momento in cui J. ha radicato la causa nei confronti anche di Lagon Yachting dinanzi al Tribunale di Milano, in quanto il Tribunale di Sanremo sarebbe stato competente rispetto ad Hanse Yachts solo a condizione che quest’ultima fosse stata citata di fronte a tale Tribunale insieme a Lagon Yachting, laddove, invece, J. ha citato Hanse Yachts e Lagon Yachting di fronte al Tribunale di Milano, il quale, peraltro, rispetto a Lagon Yachting, sarebbe stato effettivamente competente, quale foro convenzionale, sicchè l’azione contro Lagon Yachting sarebbe dovuta necessariamente rimanere radicata di fronte a tale Tribunale.

Sostiene, quindi, la ricorrente che la legittima scelta processuale di J. di agire nel foro convenzionale di Lagon Yachting e non nel foro della sede di quest’ultima avrebbe comportato l’implicita rinuncia dello stesso ad avvalersi, nei confronti di Hanse Yachts, del criterio di cui all’art. 6.1. del Regolamento CE n. 44/2001 e, conseguentemente, la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto dichiarare che nè il Tribunale meneghino nè alcun altro foro erano competenti nei confronti di Hanse Yachts in base all’art. 6.1. citato.

Infine, secondo la ricorrente, neanche in base ai restanti criteri di competenza applicabili nella specie il Tribunale di Milano o altri Giudici italiani sarebbero “competenti” sulla domanda proposta da J. nei suoi confronti, atteso che, in base al criterio generale di cui all’art. 2.1. del Regolamento CE n. 44/2001 (che regola solo la giurisdizione e non anche la competenza territoriale), avendo pacificamente sede legale a (OMISSIS), in Germania, ed essendo priva di sedi secondarie in Italia, Hanse Yachts avrebbe dovuto essere convenuta dinanzi ai Giudici tedeschi; ed inoltre, poichè la domanda proposta nei confronti di detta società ha natura extracontrattuale, in base al criterio speciale di cui all’art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001, trovandosi il luogo in cui si è verificato il fatto illecito in (OMISSIS), essendo quest’ultimo anche il luogo in cui si è verificato il danno (essendo ivi Lagon Yachting venuta in possesso dell’imbarcazione, prendendola in consegna) e prevedendo il contratto di concessione tra Hanse Yachts e Lagon Yachting quale luogo di esecuzione Greiswald, Hanse Yachts avrebbe dovuto essere convenuta dinanzi al Tribunale nel cui circondario rientra la località tedesca di Greifswald, ossia il Tribunale di Stralsund.

4. I due motivi sopra riportati, che essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

4.1. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, reputa questo Collegio che le censure sollevate con il primo motivo di appello, con cui l’attuale ricorrente aveva contestato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione italiana, risultano sufficientemente specifiche sì da non determinare la parziale inammissibilità di quel motivo dichiarata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata in questa sede.

Ed invero, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis nel caso all’esame (atto di appello notificato in data 24 e 26 settembre 2013), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice – come avvenuto nella specie -, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. un., 16/11/2017, n. 27199).

4.2. Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate, precisato che J. e Hans Yachts sono soggetti comunitari domiciliati in differenti Stati membri (il primo in Italia e la seconda in Germania) e che la domanda avanzata da J. (risarcimento dei danni da difettosa produzione di un bene) rientra nella materia “civile e commerciale”, sicchè all’azione proposta dal predetto nei confronti dell’attuale ricorrente va applicato il Regolamento CE n. 44/2001, è dirimente il rilievo che le disposizioni della Sezione 2 del citato Regolamento sono regole sulla cd. “competenza giurisdizionale”, sono, cioè, regole formulate in modo da indicare direttamente e contestualmente sia l’ordinamento avente la giurisdizione sia il singolo giudice, all’interno del medesimo ordinamento, munito della competenza territoriale per decidere la controversia, con il corollario che tutte le volte in cui la giurisdizione si fonda su una norma contenuta nella già richiamata Sezione del citato Regolamento, non sono applicabili le regole interne sulla competenza territoriale e, in particolare, quando il processo sia radicato in Italia, non sono applicabili le norme di cui agli artt. 18 e sgg. cod. proc. civ. (v. Cass., ord., 11/12/2012, n. 22731, in motivazione).

Essendo nella specie applicabili i criteri di cui agli artt. 5 e sgg. del Regolamento CE n. 44/2001, Hanse Yachts AG non aveva l’onere di contestare i criteri di competenza previsti dal codice di rito italiano ma solo i criteri di cui agli artt. 2 e 5 e sgg. del citato Regolamento, onere, quest’ultimo, assolto dall’attuale ricorrente.

In particolare l’art. 6 del citato Regolamento, cui hanno fatto riferimento sia il Tribunale che la Corte di merito, è norma con carattere di specialità rispetto al principio generale stabilito dall’art. 2 del citato regolamento, secondo cui la giurisdizione appartiene allo Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, essendo nella norma per prima indicata contemplate quattro fattispecie che legittimano la deroga, per motivi di connessione, alle regole ordinarie sulla competenza giurisdizionale nell’ipotesi di litisconsorzio passivo.

Al n. 1 dell’art. 6 in parola è prevista la possibilità, per l’attore, di citare in giudizio una pluralità di convenuti nel foro del domicilio di uno di essi, consentendo, in tal modo che la vis attractiva si produca unicamente a beneficio del giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, così dettando anche una regola sulla competenza territoriale. Da ciò consegue, lo si ribadisce, l’inoperatività dei criteri di competenza orizzontale previsti dalla legge processuale dell’ordinamento in cui è stato instaurato il processo, al fine di individuare il giudice territorialmente competente in relazione alle domande proposte nei confronti dei convenuti non domiciliati in quello Stato.

Avendo la convenuta Lagon Yachting sede in (OMISSIS), la causa avrebbe potuto essere cumulativamente promossa nei confronti della stessa e dell’attuale ricorrente dinanzi al Tribunale di Sanremo ma non dinanzi al Tribunale di Milano, competente rispetto a Lagon Yacgting in virtù della clausola di foro convenzionale contenuta nel contratto di vendita, ma privo di competenza nei confronti di Hanse Yachts, cui tale clausola non è opponibile.

Peraltro, come evidenziato sin dal primo grado e ribadito in sede di appello dall’attuale ricorrente, Hans Yachts ha pacificamente sede in Germania e non ha sedi secondarie in Italia, sicchè, in base al criterio di cui all’art. 2.1. del regolamento CE n. 44/2001, detta parteavrebbe dovuto essere convenuta dinanzi ai Giudici tedeschi.

Nè a diversa soluzione conduce l’applicazione del criterio di cui all’art. 5 n. 3 del predetto Regolamento, essendo stata l’imbarcazione costruita in Germania ed essendosi il danno prodotto in Germania, come evidenziato dalla ricorrente e non contestato ex adverso.

Va, infine, osservato che il richiamo, contenuto sia nella sentenza impugnata sia nel controricorso, a quanto affermato dall’ordinanza n. 22731 dell’11 dicembre 2012 di questa Corte, secondo cui “Rimane, peraltro, affidata alla disciplina della “lex fori” la proposizione del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacchè il Regolamento disciplina le sole modalità del rilievo della violazione delle norme di competenza che si traduca nella citazione del convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto”, è parziale e non pertinente, inserendosi tale affermazione nel contesto di un più ampio principio relativo ad una fattispecie in cui sussisteva la concorrenza tra il foro di cui all’art. 5 n. 5 e quello di cui all’art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001, tra norme cioè che, come pure precisato nell’ordinanza in parola, allo stesso modo dell’art. 6.1., applicabile nel caso di specie, non si limitano ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione ma identificano anche, e direttamente, il giudice all’interno di quell’ordinamento che ha la competenza per la decisione della causa, sicchè la richiamata affermazione si riferiva alla individuazione della disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale in quel contesto, evidenziandosi che, pertanto, la presente decisione non si pone in alcun modo in contrato con quanto affermato nella citata ordinanza.

4.3. L’esame di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti in relazione ai primi due motivi del ricorso resta assorbito da quanto precede.

4.4. Alla luce di quanto sopra argomentato, va dichiarata il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda proposta nei confronti di Hanse Yachts AG.

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso resta assorbito l’esame del terzo motivo, articolato in subordine, con cui, lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la condanna di Hanse Yachts alla rifusione, in favore di J., delle “spese di CTP attestate da fatture quietanzate”.

6. Conclusivamente vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito l’esame del terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla controversia proposta nei confronti di Hanse Yachts AG.

7. Considerata la novità delle questioni esaminate, così come prospettate, le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

8. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito l’esame del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla controversia proposta nei confronti di Hanse Yachts AG; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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