Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33535 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31845-2(118 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DONADINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1386/3/2(118 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/1(1/2(119 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

S.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA-IRES-IRAP, anno 2009, ha rigettato l’appello della contribuente. La CTR ha statuito: la formazione del giudicato interno in merito alla tardività del ricorso in primo grado, poichè non specificatamente contestato in sede d’appello; la inammissibilità dell’appello per la proposizione di una domanda nuova rispetto al ricorso di primo grado.

L’agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il ricorso, affidato a due motivi, entrambi rubricati “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnata, riguardo all’erronea dichiarazione di tardività del ricorso di primo grado e all’errata declaratoria di inammissibilità dell’appello per novità della domanda.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’Agenzia controricorrente, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. per difetto di specialità della procura, di cui al controricorso dell’Agenzia delle Entrate, che è fondata e va accolta.

Il ricorso per cassazione è stato proposto da S.R. “rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso di primo grado alla commissione tributaria provinciale di Como, dall’Avv. Donadini Raffaele”.

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c. la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado. (cfr. Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 27540 del 21/11/2017; Sentenza n. 2125 del 31/01/2006).

Va pertanto ribadito il principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. 5577/2018) secondo cui “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità (cfr. Cass. n. 7014/2017).

Deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso poichè la procura rilasciata difetta della specialità richiesta dal giudizio di cassazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pari ad Euro 2.500,00 oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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