Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33534 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16429-2017 proposto da:

PLASTIPAK ITALIA PREFORME SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174,

presso lo studio dell’avvocato PIERO CELERE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA MOLINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Plastipak Italia Preforme S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, riformando la sentenza del Tribunale di Novara, l’ha ritenuta obbligata D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al versamento dei contributi omessi dal datore di lavoro, Mosaico Srl, per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto affidato da Plastipack a Multipower Global service, e da questa a sua volta subappaltati a Mosaico s.r.l., nel periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010.

2. A fondamento del ricorso ha formulato un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Plastipak Italia Preforme S.r.l. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per avere erroneamente ritenuto la Corte torinese che essa fosse tenuta al versamento dei contributi, in qualità di committente, nonostante l’assenza di alcun tipo di rapporto giuridico con Mosaico s.r.l. e per non avere tenuto conto della violazione del divieto di subappalto stabilita nel contratto con l’appaltatore e da questi dolosamente celata.

4. Il D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2, nel testo vigente in relazione al periodo cui si riferiscono i contributi omessi, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, così disponeva: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.”.

5. Non risultano arresti di questa Corte che abbiano affrontato la problematica che qui rileva, ovvero se l’obbligo ivi previsto riguardi tutti i lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dell’appalto, ponendosi in funzione di garanzia che prescinde da un rapporto diretto tra committente e datore di lavoro, e persino dalla pattuizione di un divieto di subappalto, o se presupponga un preesistente vincolo contrattuale.

6. Non sussistono quindi i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5,

P.Q.M.

la Corte rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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