Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33534 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 18/12/2019), n.33534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11698-2018 proposto da:

GT IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCITIERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMINE PAUDICE;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10631/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di NAPOLI, depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la GT Immobiliare proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione che accertava in Euro 850 mila il valore di un opificio industriale sito a Napoli;

la GT Immobiliare proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto parzialmente il suo ricorso, determinando in Euro 650 mila il valore dell’immobile;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello ritenendo che dall’avviso di rettifica emerge che l’incremento del valore attribuito all’immobile è stato effettuato sulla scorta di una ampia motivazione fondata sulla comparazione con altri edifici similari e sui dati O.M.I.;

avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo; si costituiva con controricorso l’Agenzia delle entrate, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in quanto il citato art. 51 richiede all’Ufficio di fare riferimento ai trasferimenti a qualsiasi titolo, anteriori di non oltre tre anni dalla data dell’atto che abbiano per oggetto immobili di analoghe caratteristiche e in zone analoghe, e invece, dei tre immobili presi in considerazione, tutti ubicati in zone OMI diverse, uno è stato venduto da oltre tre anni rispetto alla compravendita in questione mentre per gli altri due si tratta in realtà di offerte di vendita e non di vendite vere e proprie;

ritenuto che tale motivo è inammissibile perchè si basa su deduzioni di questioni non esaminate dalla CTR, nè la parte ricorrente le documenta in maniera adeguatamente specifica nè afferma di aver dedotto proprio le circostanze che con il motivo di ricorso si lamenta che non sarebbero state prese in considerazione nei precedenti gradi di merito;

ritenuto infatti che il motivo di ricorso, pur prospettando formalmente una violazione di legge, contiene in realtà o questioni di fatto o questioni giuridiche che implichino accertamenti di fatto, ed è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); del resto nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319);

ritenuto peraltro che la motivazione di rigetto della CTR si basa anche sulla confutazione della perizia di parte che, pur prendendo in comparazione capannoni siti nella stessa zona dell’opificio di cui si discute con valore unitario di mercato di più di 600 Euro per metro quadro e pur ritenendo che l’opificio in questione si trovi in buono stato complessivo di conservazione, conclude ritenendo che il valore di tale opificio sia di Euro 400 per metro quadrato ossia un valore nettamente inferiore agli immobili presi come comparazione, dal che la CTR deduce che il valore assegnato all’opificio da questa perizia non sia congruo;

ritenuto che tale ratio decidendi è ragionevole anche alla luce del principio secondo cui, in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l’epoca di costruzione dell’immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purchè non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1961) e tale argomentazione fondata sulla perizia di parte non è stata presa in considerazione nel motivo di ricorso e quando la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. 13 giugno 2018, n. 15399);

ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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