Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33533 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29841-2017 proposto da:

CONFAPLAST SRL, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANEMILIO GENOVESI, GABRIELE TROSSARELLO,

DARIO TRAVERSO;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ALBERINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato Luigi Barbieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, il Tribunale di Genova rigettava integralmente la domanda proposta da M.L. nei confronti della Confaplast s.r.l. di condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 22.370,61 a titolo di risarcimento danni (per essere stata collocata illegittimamente in cassa integrazione), di Euro 1.423,77 per indennità di turno dall’aprile 2001 al settembre 2013 e di Euro 321,09 per festività del 3 giugno e del 4 novembre per gli anni 2000,2009, 2012 e 2013;

che tale decisione veniva in parte riformata dalla Corte d’appello di Genova che, con sentenza del 2 ottobre 2017, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla lavoratrice, condannava la società al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio dell’importo corrispondente al netto di Euro 3.011,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla singole mensilità di cui al conteggio concordato tra le parti al saldo e compensava tra le parti le spese di lite nella misura della metà liquidando la quota residua in favore della M.;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede, le spese erano da compensare nella misura della metà tenuto conto della parziale soccombenza dell’appellante (sia per il mancato riconoscimento delle differenze retributive rivendicate nel giudizio di primo grado sia per l’accoglimento della domanda risarcitoria per un importo sensibilmente inferiore a quello originariamente richiesto);

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Confaplast s.r.l. affidato a due motivi cui resiste con controricorso la M.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui insiste per il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto: la Confaplast s.r.l. aveva formulato una proposta conciliativa alla prima udienza innanzi al Tribunale offrendo il pagamento della somma di Euro 4.000,00 più contributo spese e con modalità di pagamento da valutare, proposta che, fatta propria dal Tribunale, era stata senza alcuna giustificazione rifiutata alla successiva udienza del 18 aprile 2016 alla quale il giudice aveva rinviato onde consentire a controparte di valutare l’offerta conciliativa; la sentenza della Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento in favore della M. di una somma inferiore a quella offertale nella suddetta proposta conciliativa (infatti l’importo di Euro 3.011,44, al netto della tassazione corrispondeva alla somma di Euro 2.105,74 oltre accessori pari ad Euro 297,68);

– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2(in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè la Corte d’appello, anche a voler considerare consentita la compensazione, aveva errato nel disporla nella misura del 50% perchè la domanda risarcitoria della M. era stata accolta in misura “risibile” rispetto alla richiesta di cui al ricorso introduttivo e quella di pagamento delle differenze retributive era stata interamente rigettata sicchè sarebbe stato corretto disporla per l’intero e, al più nella misura di quattro quinti con condanna al residuo un quinto;

che non ricorrono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio della presente causa;

P.Q.M.

La Corte, rimette la causa alla sezione semplice (quarta).

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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