Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33533 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30006-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. PIRIA N. 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA SEGNALINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO SERRATORE;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 267/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

24/10/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n. 2676/37/14, del 18.03.2014 della CTR Lazio che ha accolto l’appello di B.A. e B.I. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all’anno 2008 per la cessione, in conseguenza di un accordo transattivo, di porzioni di terreno e manufatti in Veio, per il valore di Euro 764.000,00. La CTR ha ritenuto non tassabile l’atto notarile che traeva origine dalla definizione di un contenzioso civile con contestuale verbale di conciliazione giudiziale agraria, ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 10, alla L. n. 11 del 1971, art. 23, comma 3 e all’art. 409 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22,69,51 e 52 e della tariffa allegata, artt. 3 ed 8, in combinato disposto con la L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che sia stata riconosciuta, estendendola, una agevolazione prevista solo per le cause di lavoro agrario, pur non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a qualificare giuridicamente il contratto verbale dedotto dalle parti, in assenza della prescritta registrazione, e non essendo stata dimostrata la qualifica di coltivatore diretto della parte B.I..

I Contribuenti hanno resistito con controricorso,

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Le argomentazioni relative alla mancata registrazione del contratto di affitto ed alla qualifica di coltivatrice diretta della contribuente costituiscono un inammissibile novum perchè dedotti solo in sede di legittimità.

Secondo un non controverso principio di questa Corte, inoltre, in tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10, comma 1, dell’art. 409 c.p.c., della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, comma 3 (come modificato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45, comma 1) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili (principio ribadito dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tabella allegata, art. 10, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, che espressamente richiama – tra gli altri – gli “atti, documenti e provvedimenti previsti dalla L. 11 agosto 1973, n. 533”) Cass. n. 8520 del 27.09.1996.

Alla luce dell’inequivoco principio su richiamato, il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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