Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33531 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29393-2017 proposto da:

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– contron’corrente –

avverso la sentenza n. 2588/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.M.T. propone tre motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti del Ministero della Salute, per la cassazione della sentenza n. 2588/2017 depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 9 giugno 2017, non notificata, con la quale, in accoglimento dell’appello principale del Ministero ed in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda dell’odierna ricorrente di risarcimento dei danni conseguenti al contagio di epatite cronica HCV contratta nel 1972 a seguito di trasfusioni eseguite presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli, per intervenuta prescrizione. Questi i fatti, per quanto ancora in questa sede interessa:

– la ricorrente nel 2010 conveniva in giudizio il Ministero della salute per ottenere la condanna dello stesso al risarcimento integrale dei danni riportati, conseguenti al contagio di epatite cronica HCV contratta nel 1972 a seguito di trasfusioni eseguite presso l’ospedale (OMISSIS) di Napoli;

– la domanda risarcitoria, accolta in primo grado, veniva rigettata in appello per intervenuta prescrizione quinquennale allorchè la ricorrente aveva proposto la domanda stessa. La corte agganciava infatti il decorso della prescrizione agli anni ‘90, periodo in cui la danneggiata aveva cominciato ad avere malattie epatiche, ritenendo ampiamente noto, negli anni ‘90, nel mondo medico ospedaliero con il quale la C. era venuta in contatto, che le trasfusioni di sangue, in specie quelle effettuate negli anni ‘80, fossero facile via di trasmissione della infezione HCV, ritenendo ampiamente decorso il termine quando – nel 2009 – la ricorrente aveva infine presentato domanda per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.

2. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

4. Il collegio, tenuto conto della presenza di una non perfetta convergenza nella giurisprudenza della sezione in ordine alla individuazione degli elementi cui dare rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione in caso di contagio di patologie epatiche da emotrasfusioni, tenuto anche conto delle osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, ritiene opportuno rimettere la decisione alla 1-erzaiezione civile in udienza pubblica.

PQM

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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