Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33531 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24963-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIARREDA DI B.F. E C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 02/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 133/02/13 della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, confermando la sentenza n. 252/06/06 della CTP di Messina, respingeva l’appello dell’Ufficio volto ad ottenere la conferma dell’avviso di recupero del credito d’imposta, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 8, per le annualità 2002, 2003 e 2004 utilizzato dai soci della Italiarredi di B.F. e C. s.a.s..

La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che benchè la società non avesse indicato nella dichiarazione dei redditi la ripartizione del credito tra i soci, ciò avveniva automaticamente sulla base delle quote di partecipazione e, pertanto, l’utilizzo del credito da parte dei soci della s.a.s. era da ritenersi legittimo.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della regolare notifica di quest’ultimo, preso atto della mancata costituzione dell’intimata e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento.

Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354).

Pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 29.3.1995 n. 3764; id. 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 Con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 24.07.2007 n. 16354; Cass. n. 25912 del 2017).

Nella specie l’Agenzia delle entrate ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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