Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33530 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21899-2014 proposto da:

R.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE

TRE MADONNE 16, presso lo studio dell’avvocato ALBINA LARIVERA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CARRANO, PAOLO

CARRANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverse la sentenza 1293/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M.V. impugnava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava in aumento (da Euro 50,000 ad Euro 196.000,47 mq) il valore del terreno sito in Napoli, località (OMISSIS), Fondo (OMISSIS), oggetto della compravendita stipulata con atto notarile del 28.06.2007.

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 333/17/2011, accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della ricorrente secondo la quale il terreno insisteva in un’area caratterizzata da dissesto idrogeologico e, pertanto, doveva considerarsi di fatto inedificabile.

A seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR per la Campania, con la pronuncia n. 319/07/13, riformava la sentenza di primo grado, rilevando dal certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto, che il terreno ricadeva in zona B, agglomerati urbani di recente formazione, sottozona Bb espansione recente del Comune di Napoli, qualificazione che non escludeva l’edificabilità, e comunque che l’edificabilità era determinata esclusivamente dalla ricomprensione del terreno nella previsione di PRG e, di conseguenza, l’avviso di rettifica era correttamente motivato, rispondendo ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

L’Agenzia resiste con controricorso

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La contribuente ricorre, anche con memoria, per la cassazione di detta sentenza deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al punto decisivo della controversia sull’inutilizzabilità legale ed affettiva a scopo edificatorio del fondo alienato.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La CTR ha dato esclusiva valenza all’inserimento del terreno in PRG, senza considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, se è pur vero che per le aree ricomprese nel PRG l’edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell’immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Cass. 15/07/2015, n. 14763, Rv. 636122; Cass. 23/11/2016, n. 23814, Rv.641988; Cass. 24/05/2017 n. 13064, Rv. 644350).

Tale principio, costantemente affermato in tema di ICI, deve trovare applicazione anche nel caso dell’imposta di registro, atteso che il requisito oggettivo della natura edificatoria del terreno è il medesimo (Cass. Ordinanza n. 19963 del 24/07/2019).

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio, che tenga conto della reale situazione del terreno in oggetto ed anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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