Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3353 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 9112-2008 proposto da:
CANNIZZARO GIACOMO, CONSOLI GIUSEPPA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato LEONE SEBASTIANO
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CICIULLA CIRINO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA,

PIAZZA

SALLUSTIO

9,

presso

dell’avvocato SPALLINA BARTOLO,

lo

studio

rappresentato e

Data pubblicazione: 13/02/2014

difeso dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO in 95124
CATANI, VIA ANDRONE 34 giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

IANNELLO MARIO, MAGNANO VINCENZA;

sul ricorso 10121-2008 proposto da:
IANNELLO MARIO, MAGNANO VINCENZA,

elettivamente

domiciliati ex lege in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,
presso lo studio dell’avvocato DI CESARE CATIA,
rappresentati e difesi dall’avvocato REALE SANTO in
96100 SIRACUSA, V.LE MONTEDORO 54 giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

CICIULLA CIRINO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA,

PIAZZA

SALLUSTIO

9,

presso

lo

studio

dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO in 95124
CATANI, VIA ANDRONE 34 giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CANNIZZARO GIACOMO, CONSOLI GIUSEPPA;
– intimati –

avverso

la

sentenza n.

1129/2007

della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/12/2007 R.G.N.

2

– intimati –

597/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

3

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giacomo Cannizzaro e Giuseppa Consoli, eredi di Francesco
Cannizzaro, alienante di un fondo rustico, propongono ricorso per
cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Catania – sezione specializzata agraria che, quale giudice di
rinvio, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del
Tribunale di Siracusa, che aveva rigettato la domanda di Luigi Iannello e

affittuario del fondo.
Cirino Ciciulla resiste con controricorso.
Mario Iannello e Vincenza Magnano, quali eredi di Iannello Luigi e la
seconda anche in proprio, propongono distinto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, sostanzialmente uguali a quelli dell’altro ricorso,
avverso la medesima sentenza.
Il Ciciulla resiste con controricorso anche a questo ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ex art.
335 cod. proc. civ.
2.- La Corte di Appello, riconosciuta la qualità di coltivatore diretto
del Ciciulla, ha statuito che questi ha diritto, quale affittuario, di
esercitare la prelazione sul fondo alienato dal Cannizzaro Francesco ai
coniugi Iannello-Magnano, ordinando a costoro di rilasciargli il fondo.
I ricorrenti principali, sotto i profili della violazione di legge, della
nullità della sentenza e del vizio di motivazione, deducono che non
sussiste prova dell’esistenza di un contratto di affitto a coltivatore diretto.
2.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione, in
difetto di chiara indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366bis, applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza
depositata il 24/12/07, ed alla nullità della sentenza, non chiarendo i
ricorrenti perché la violazione delle norme indicate dovrebbe comportare
la nullità della sentenza.
2.2.- è infondato quanto alla violazione di legge, in quanto la Corte
di Appello di Catania ha prestato corretto ossequio al principio enunciato
dalla Cassazione nella sentenza di rinvio n. 2151/06 del 31/1/06, secondo
cui l’accertamento della qualità di coltivatore diretto non estende i suoi
effetti sulla esistenza stessa del contratto di affitto a coltivatore diretto,
3bt,

Vincenza Magnano, acquirenti, nei confronti di Cirino Ciciulla, preteso

rilevando ad altri fini (ovvero, in particolare, ai fini della sussistenza del
diritto di prelazione).
3.- Il ricorso proposto da Mario Iannello e Vincenza Magnano va
pure disatteso per gli stessi motivi.
4.- I ricorsi vanno dunque riuniti e rigettati, con la condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del Ciciulla,
liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre accessori di

Si reputa equo disporre la compensazione delle spese tra i
Cannizzaro-Consoli e gli Iannello-Magnano.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna i ricorrenti in solido
al pagamento delle spese in favore di Cirino Ciciulla, liquidate in C 4.200,
di cui C 4.000 per compenso, oltre accessori di legge; spese compensate
tra i Cannizzaro-Consoli e gli Iannello-Magnano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’11 dicembre 2013.

legge.

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