Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 30220-2014 proposto da:
DOGLIANI MARGHERITA, CARPEGNA PIER CLAUDIO, CARPEGNA
DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN
GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO
DI TORO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANSELMO CARLEVARO;
– ricorrenti –

2017

contro

3266

ARESU

ALESSANDRO,

VICARIO

GRAZIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BRESMES,

rappresentati e

difesi dall’avvocato STEFANO MARIA COMMODO;

Data pubblicazione: 12/02/2018

- controricorrenti nonchè contro
AUDERO CLAUDIO PIERGIOVANNI;

intimati-

avverso la sentenza n. 1788/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 10/10/2014;

udienza del 14/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso, in subordine per il rigetto dei
primi tre motivi e di parte del quarto motivo e per
l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi dal
quarto al settimo del ricorso;
udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CHIARA GEREMIA, con delega
dell’Avvocato STEFANO MARIA COMMODO, difensore dei
controricorrenti, che ha insistito sulle conclusioni
in atti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 13.03.2009 i coniugi Alessandro Aresu e Grazia Vicario
convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Torino la sig.ra Margherita
Dogliani, vedova Carpegna, ed i di lei figli, ing. Pier Claudio Carpeona e dott.
Daniele Carpegna, da un lato, ed il geom. Claudio Piergiovanni Audero,
dall’altro, deducendo in giudizio un contratto preliminare di compravendita

rappresentante dei sigg.ri Dogliani-Carpegna, nonché il connesso contratto
d’appalto stipulato con il geom. Audero in proprio, avente ad oggetto la
ristrutturazione degli immobili promessi in vendita.
I beni promessi in vendita erano unità immobiliari site al piano terreno ed al
piano interrato di un fabbricato in proprietà Carpegna-Dogliani in Torino,
Strada Valsalice n. 227, interno 31. Il geom. Audero aveva ‘promesso la
vendita di tali unità immobiliari dichiarando di agire in nome e per conto dei
proprietari, in forza di una procura speciale a vendere l’immobile di proprietà
dei sigg. Carpegna-Dogliani a lui rilasciata – “quale parte acquirente (con
preliminare di compravendita stipulato il 23.01.2006)” –

con scrittura -del

22.09.2006 (così lo stralcio di quest’ultima scrittura trascritto a pag. 5 del
ricorso).
Con il suddetto atto di citazione, i coniugi Aresu lamentavano, in particolare, di
aver appreso soltanto in epoca prossima (e comunque ben successiva al
versamento della capai – ra confirmatoria e di vari acconti sui prezzo) che, da un
lato, gli immobili promessi erano affetti da vizi giuridici insanabili (derivanti da
modifiche interne dell’appartamento e del box, oggetto di domande di
concessione in sanatoria non consentibili dal Comune di Torino) e, dall’altro,
che in data 13.02.2008 il geom. Audero si era reso acquirente della proprietà
dell’unità abitativa del piano terreno, loro promessa, utilizzando una specifica
procura a contrarre con se stesso rilasciatagli dai sigg.ri Carpegna-Dogliani ai
sen.si dell’articolo 1395 c.c.,
Gli attori esercitavano pertanto il diritto di recesso dal preliminare ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1385, comma 2, c.c., chiedendo, per quanto qui

R.G. n. 30220/2014

immobiliare da loro stipulato il 26.09.2006 con il geom. Audero, quale

ancora interessa, l’accertamento dell’inadempimento dei signori CarpegnaDogliani e del geom. Audero alle obbligazioni derivanti dal preliminare del
26.09.2006 e la condanna dei Convenuti in solido alla restituzione del doppio
della caparra e degli acconti sul prezzo da loro versati a mezzo di assegni
circolari non trasferibili in favore del geom. Audero.
Si costituivano in giudizio tanto i signori Carpegna-Dogliani, proponendo
domande contro gli attori e contro il geom. Audero, quanto il medesimo geom.

Dogliani.
Il Tribunale ‘di Torino, sempre per quanto qui ancora interessa, accertava la
legittimità del recesso dei promissari acquirenti e condannava i convenuti, in
solido, a corrispondere agli attori le somme di euro 100.000, pari al doppio
della caparra, e di euro 490.000, pari agli acconti versati, per complessivi euro
590.000 oltre interessi legali.
La suddetta statuizione, impugnata dai sig.ri Carpegna-Dogliani, è stata
confermata dalla, corte di appello di Torino, la quale ha interpretato l’atto
denominato “Procura speciale” sottoscritto dai medesimi Carpegna-Dogliani in
data 22.09.2006 come un mandato senza rappresentanza; ha affermato che il
mandatario geom. Audero aveva stipulato il contratto preliminare 26.9.2006
con i coniugi Aresu-Vicario non solo per conto ma anche,, rendendosi
inadempiente al mandato ricevuto, in nome dei mandanti Carpegna-Dogliani;
ha. affermato la diretta efficacia dei preliminare del 26.09.2006 nei confronti
dei Carpegna-Dogliani e, consequenzialmente, ha affermato che questi ultimi,
e solo questi ultimi, erano tenuti alle conseguenti restituzioni in favore dei
coniugi Aresu (salvo giudicare coperta dal giudicato l’affermazione del tribunale
relativa alla solidale responsabilità dell’Audero).
I sigg.ri Carpegna-Dogliani hanno proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello, sulla scorta di sette motivi.
Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,
1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”,
ricorrenti in sostanza censurano la statuizione della corte distrettuale che ha
qualificato come mandato senza rappresentanza al geom. Audero l’atto,

2

i

Audero, che a propria volta proponeva domande contro i signori Carpegna-

intitolato “Procura speciale”, firmato dai sigg.ri Carpegna-Dogliani il
22.09.2006. Secondo i ricorrenti, per contro, tale atto andava qualificato come
negozio unilaterale volto esclusivamente esplicitare il loro assenso a che il
geom. Audero, quale promissario acquirente dell’intero fabbricato de quo,
stipulasse in nome e per conto proprio un preliminare di vendita a favore di
terzi avente ad oggetto i locali al piano terreno e al piano interrato ,del
fabbricato medesimo.

cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, i
ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
“gravemente carente o, meglio, del tutto assente” (pag. 33 del ricorso)
laddove la Corte d’Appello, ha affermato che “i Carpegna-Dogliani conferirono
all’Audero un mandato senza spendita del nome dei mandanti – quindi senza
rappresentanza – per la stipula del successivo preliminare 26 settembre 2006,
tenendo conto del precedente preliminare 23 gennaio 2006”

(pag. 47 della

sentenza, trascritta in parte qua a pag. 33 del ricorso) .
Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1398,
1399, 1705, 1710, 1711, 1478 c. c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c.”, i ricorrenti rilevano che – anche sulla base della qualificazione della
procura speciale come mandato senza rappresentanza, adottata dalla corte
d’appello – egualmente il contratto concluso da un mandatario non poteva
ritenersi produttivo di effetti nei confronti del mandante. Né tali effetti
potevano derivare dalla spendita del nome dei mandanti; effettuata dal geom.
Audero nel preliminare da lui concluso con gli Aresu-Vicario, perché l’Audero, in
•quanto mandatario senza rappresentanza, era privo di poteri rappresentativi
e, pertanto, agiva quale falsus procurator, con la conseguenza che il contratto
da lui concluso con il terzo non impegnava di pseudo rappresentati se non a
seguito di una eventuale (e, nella specie, insussistente) ratifica da parte loro. ,
Con il quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1705,
1710, 1711, 1385, 1398, 1399 c. c., 132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art.
360, primo Gomma, n. 3, c.p.c.”

i ricorrenti propongono quattro distinte

censure.

3

Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 132

Con la prima censura si denuncia la violazione dell’articolo 132 c.p.c. in cui la
corte distrettuale sarebbe incorsa omettendo di motivare – se non con uno
scarno rinvio alla “trattazione che precede” (pag. 47 della sentenza, richiamata
a pag. 41 del ricorso) – l’affermazione dell’esistenza, in capo ai signori
Carpegna-Dogliani, dell’obbligo di restituire ai coniugi Aresu-Vicario il doppio
della caparra da questi ultimi versata all’Audero.
Con la seconda censura si argomenta che gli Aresu-Vicario non erano

non essendo i Carpegna-Dogliani parti del preliminare de quo.
Cón la terza censura si argomenta che, in ogni caso, essendo il patto relativo al
versamento della caparra un contratto reale, esso non poteva che essersi
concluso tra chi aveva versato e che aveva ricevuto la caparra stessa, cosicché
solo l’ Audero, e non i suoi mandanti, poteva ritenersi tenuto a restituire la
caparra ai coniugi Aresu-Vicario.
Con la quarta „censura, infine,

si contesta l’affermazione della sentenza

gravata concernente l’esistenza di un presunto giudicato endoprocessuale
sull’affermazione del tribunale che aveva accertato il diritto dei promissari
acquirenti ad ottenere sia il doppio della caparra che la restituzione degli
acconti versati sul prezzo.
Con il quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115, 132 e 342 c.p.c. e artt. 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c.” i ricorrenti, oltre a censurare l’accertamento operato dalla corte
distrettuale in ordine all’esistenza di un loro inadempimento al contratto
preliminare 26 settembre 2006, si dolgono anche dell’affermazione della
sentenza gravata secondo la quale nessuna doglianza sarebbe stata mossa al
capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che il mancato
trasferimento della proprietà ai coniugi Aresu integrasse gli estremi di un grave
inadempimento’.
Con il sesto motivo, rubricato “nullità della sentenza in relazione agli artt. 112
e 260, primo comma, n. 4, c.p.c.”, i ricorrenti denunciano l’ omessa pronuncia
sul terzo motivo di appello.

Li

legittimati ad esercitare il diritto di recesso se non nei confronti dell’ Audero,

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa
applicazione deli artt. 1373, 1385, 1453, 2033, 1705, 1398, 1399 c.c., 112 e
132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”
viene impugnato, per mezzo di deduzioni eterogenee, il capo che ha
confermato la condanna dei ricorrenti-appellanti alla restituzione ai coniugi
Aresu delle somme versate a titolo di acconto prezzo.
I coniugi Aresu-Vicario hanno depositato controricorso. Il geom. Audero non ha

udienza del 14.12.17, per la quale tanto i ricorrenti quanto i contro ricorrenti
hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale
ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso va disatteso, in quanto si risolve nel contrapporre la
plausibile interpretazione della scrittura del 22.9.06 offerta dai ricorrenti alla,
altrettanto plausibile, interpretazione della stessa scrittura adottata dalla corte
distrettuale; quest’ultima, pur dichiarando di ritenere di inutilizzabile il criterio
letterale e di voler privilegiare i canoni del tenore complessivo delle clausole
contrattuali e della buona fede, ha comunque scelto un’interpretazione che non
si palesa incompatibile con il criterio letterale, sol che si consideri che la
scrittura in esame è intitolata “Procura”, parola la cui portata semantica di per
se stessa rimanda all’attribuzione di poteri non soltanto gestori ma, addirittura,
rappresentativi. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, come ancora di
recente ribadito da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il
sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che
appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma
afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della
coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità
di ogni critica alla ricostruzione della volOntà negoziale operata
dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi
elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).
Il secondo motivo di ricorso è pur esso infondato, perché la corte territoriale ha
enunciato le ragioni che l’hanno indotta a qualificare la scrittura in questione

spiegato difese in questa sede. La causa è stata discussa alla pubblica

come mandato senza rappresentanza individuandole nella relazione tra la
procura speciale e, da un lato, il preliminare Carpegna-Dogliani/Audero del
gennaio 2006 e, dall’altro, il preliminare Audero/Aresu-Vicario del settembre
2006
Il terzo motivo è invece fondato.
Se, come afferma la corte torinese (con un giudizio di fatto che, come visto
sopra, resistite all’impugnazione dispiegata con i primi due mezzi del ricorso in

senza rappresentanza, la spedita del nome dei mandanti effettuata dall’Audero
nel contratto preliminare da lui concluso con i coniugi Aresu era inidonea a
vincolare i mandanti medesimi, avendo l’Audero agito come falsus procurator;
le Sezioni Unite questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n.
11377/15, che, tema di contratto stipulato da falsus procurator, la sussistenza
del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento
costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il
giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in
mancanza di una specifica richiesta di parte.
La corte subalpina è dunque incorsa nel denunciato errore di diritto là dove ha
ritenuto che il contratto preliminare concluso il 26.09.2006 tra il geom. Audero
ed i coniugi Aresu, da essa stessa qualificato come mandato senza
rappresentanza, spiegasse effetti nella sfera giuridica degli pseudo
rappresentati sigg.ri Dogliani-Carpegna, nonostante che il geom. Audero,
proprio in quanto mandatario senza rappresentanza, fosse privo di poteri
rappresentativi.
L’accoglimento del terzo mezzo di ricorso, caducando la statuizione della corte
territoriale che ha ritenuto opponibile ai sigg.ri Dogliani-Carpegna il contratto
concluso il .26.09.2006 tra il geom. Audero e i coniugi Aresu, determina
l’assorbimento dei successivi motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla corte di appello di
Torino, che si atterrà al principio che la sussistenza del potere rappresentativo
in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del
terzo nei confronti del rappresentato.

6

esame), il mandato conferito alli Audero dai Carpegna-Dogliani era un mandato

PQM
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara
assorbiti i motivi dal quarto al settimo; cassa la sentenza gravata in relazione
al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Torino, che
provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017
Il Cons. estensore

Il Presidente

Antonello Cose ;no

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Il F

ilari() Giudiziario

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma ,

1 2 FEB, 2018

Bruno Bianchini

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