Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25708/2005 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato

DONNANGELO Antonio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

C.M. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), CA.GI. (OMISSIS),

CA.MA., C.C. (OMISSIS),

considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALLEGRA Luigi giusta delega in atti;

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato GAGLIASSO LOREDANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALZI BENILDE giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 516/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 12/1/2005, depositata il 30/03/2005,

R.G.N. 1965/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GIANLUCA MARUCCHI per delega dell’Avvocato LOREDANA

GAGLIASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 agosto 2002 il Tribunale di Novara dichiarava Z.P. responsabile per la quota del 60% dell’evento traumatico che aveva comportato danni permanenti a carico di Ca.Gi. e, per l’effetto, Lo condannava a risarcire a Ca.Gi., C. M., C.C., Ca.Ma. e C. G. il danno liquidato per ciascuno di essi in un determinato importo, oltre interessi legali dal fatto al saldo.

Avverso questa decisione lo Z. proponeva appello, contestando la decisione in punto di responsabilità.

Si costituivano il Ca.Gi., divenuto maggiorenne nel frattempo, C.A., C.C., C. M. e C.G. chiedevano il rigetto dell’appello principale e dispiegavano appello incidentale.

La Corte di appello, con sentenza del 30 marzo 2005, dichiarava la inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità del L. avanzata dallo Z., condannando lo stesso a pagare a Ca.Gi. la somma di euro 231.962,37, nonchè al Ca.Ma. la somma di Euro 78.087,96 oltre interessi dal fatto al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione secondo indici Istat della somma a ritroso anno per anno;e a rimborsare al L. le spese del secondo giudizio; dichiarava in vario modo compensate le spese tra le altre parti e confermava nel resto la impugnata sentenza.

Contro questa decisione propone ricorso per cassazione Z. G., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso C.M., C. G., Ca.Gi., C.C., Ca.

M., il L..

Il L. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Osserva il Collegio che per una migliore comprensione della vicenda sottoposta all’esame di questa Corte è opportuno rilevare quanto segue.

In punto di fatto, il 28 novembre 1996 il minore Ca.

G., durante un allenamento di calcio presso l’istituto salesiano di Novara, veniva colto da malore e, all’esito di arresto cardiocircolatorio, riportava postumi da grave cerebropatia con paraparesi spastica generalizzata, afasia motoria, turbe della deglutizione, sindrome anamnestica ed alterazioni dello stato di vigilanza.

Lo Z., medico, aveva rilasciato al Gi. un certificato di buona salute per sport non agonistici, pur in possesso del referto del Dr. S.G., cardiologo, nel quale veniva diagnosticata una “cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva” con controindicazione all’attività sportiva, nonchè al sollevamento di pesi importanti.

Ciò premesso, gli attori chiedevano il risarcimento a carico dello Z. dei danni morali e del danno biologico sofferti dal Ca.Gi.: il C.A. e la C. C. in proprio e C.M. e C.G. in proprio e quali genitori del figlio Ma., allora minorenne in misura non inferiore a L. 1.870.000.000.

Costituendosi lo Z. avversava le pretese e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa don L.A., responsabile della squadra giovanile, che si costituiva respingendo ogni addebito.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, emetteva la sentenza in epigrafe indicata.

La Corte di appello di Torino, su appello dei C. in parte riformava l’appella sentenza.

2. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.M. 18 febbraio 1992 – D.L. 30 dicembre 1979, n. 33, art. 5 – D.M. 28 febbraio 2003 – artt. 40, 41 e 43 c.p. – art. 2043 c.c.) il ricorrente si duole dell’affermazione di colpa a lui attribuita e del nesso causale tra il certificato medico stilato da lui e il danno occorso al Ca.Gi..

Si tratta di due profili, l’uno consequenziale all’altro.

2.1.- In ordine al primo il ricorrente, pur riconoscendo che il giudice dell’appello parte da un presupposto normativo corretto, ritiene che lo disapplichi – a p. 20 sentenza impugnata. (p. 4 ricorso).

Questo profilo va disatteso.

In realtà, a ben leggere la sentenza impugnata, si deve rilevare che il giudice dell’appello ha accertato che l’attuale ricorrente doveva valutare i rischi di natura medica e, quindi, tener conto che il certificato di buona salute ben poteva essere utilizzato per un numero indeterminato di attività, in ipotesi controindicate in relazione allo stato fisico del ragazzo.

Doveva quindi adottare un dovere superiore di “protezione” che prescinde, ovviamente, da inquadramenti e definizioni di tipo aprioristico e rifiutare, in presenza del quadro patologico che si ricavava dal precedente referto di cui era in possesso ed era venuto a conoscenza, il certificato “chiedendo in ipotesi un’ulteriore consulenza anche con riferimento alle attività non definibili prettamente agonistiche e, in caso contrario, mantenendo comunque le controindicazioni in calce già espresse all’atto del primo certificato di fatto ritenuto insufficiente per il soddisfacimento dell’intento del ragazzo”, della cui volontà di giocare a calcio – ed è pacifico – era consapevole (p. 25 sentenza impugnata), assieme ai genitori.

In sostanza, il giudice dell’appello ha configurato nella condotta del ricorrente una imprudenza e una negligenza, nel caso concreto, che non avrebbero dovuto verificarsi a fronte della documentazione medica già in suo possesso, per cui era a conoscenza di un’affezione molto grave, che non può affatto escludere ogni sua responsabilità, correttamente statuita, in termini di percentuale, stante la condotta dei genitori che “insistevano” per “fare giocare il figlio, come risulta dalle testimonianze del cardiologo e del medico sportivo (p. 26 sentenza impugnata).

2.2.- In ordine al secondo profilo di censura, che investe la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra il rilascio del certificato e il danno occorso, sul rilievo che il rilascio del certificato si sarebbe posto come mera occasione rispetto a cause sopravvenute di per sè sufficienti a determinare l’evento (p. 9 ricorso)-, osserva il Collegio che, per le considerazioni di cui sopra si è dato atto, tutte ancorate a fatti processualmente acquisiti nei gradi merito, non si può disconoscere che il rilascio del certificato sia stato non conforme all’art. 1176 c.c., comma 2, in quanto non compatibile con la specifica diligenza richiesta al ricorrente e, quindi, non è possibile escludere un suo grado di colpa, con sua prevalente responsabilità, peraltro attenuata più che dalla povertà intellettiva dei genitori, dal fatto che, pur consapevoli della patologia del figlio, allora minorenne, essi contribuirono alla verificazione del sinistro, consentendo la partecipazione del Gi. al torneo: attività che non poteva rientrare tra quelle consentite dal certificato, ove erano esclusi sports non agonistici come l’attività cui si apprestava il Gi., con riscaldamento prima dell’incontro, come fu accertato dal CTU del giudizio di primo grado.

Anzi, il giudice dell’appello precisa che fu lo stesso Z. a richiedere al medico sportivo un accertamento nei confronti del ragazzo e il referto del medico sportivo formulava una diagnosi esatta di cardiomiopatia ipertrofica” che scongiurò il rilascio di una certificato di idoneità specifica all’esercizio dell’attività calcistica, potendo il Gi. praticare pesca sportiva, il golf e il nuoto con un minimo impegno di attività circolatoria e non già praticare l’attività del calcetto a 5 implicante un impegno cardiocircolatorio medio-elevato, con rapidi incrementi, anche massimali, a lui non consentiti per la patologia da cui era affetto (p. 23 sentenza impugnata) Nè è accoglibile la censura circa la esclusione di colpa del L. (secondo motivo del ricorso).

Infatti, il L. era solo il Dirigente responsabile della squadra.

Ricevette un certificato che lo rassicurava in ordine alle condizioni di salute per quella occasione; lo allegò alla tessera di riconoscimento dell’atleta; rispose in virtù dell’atto medico al questionario del CSI predisposto per attività di tale natura.

Sono questi gli elementi di causa, che, a giudizio del giudice dell’appello, e giudizio correttamente motivato, escludono una mancanza di consapevolezza in capo al L. delle effettive condizioni del Gi., stante il rilascio “rassicurante” del certificato medico.

Questi elementi nel motivo sono contestati, peraltro, in modo generico (v. p. 14 ricorso) ed in modo apodittico, tant’è che il resto del profilo in esame si sofferma, in larga parte sulla responsabilità del genitori (v. p. 14-16 ricorso) e sì sostiene che la responsabilità degli stesi al 40% non sarebbe motivata (p. 15 del ricorso).

Comunque, nulla di più su questa “motivazione” per così dire quantitativa.

Peraltro, non è stato accertato che l’organizzatore di quella attività abbia violato le regole imposte a salvaguardia della incolumità del Gi. o dei suoi compagni, ovvero le norme di comune prudenza o diligenza, mentre, invece, come detto, è stata accertata la regolarità formale e sostanziale del dirigente della squadra.

Infatti, il L. si è premurato di accertarsi con normale cautela che lo stato fisico del Gi. risultasse medicalmente di buona salute, e cioè atto a contenere il rischio nei limiti richiesti alla specifica attività sportiva non agonistica nel pieno rispetto del regolamento redatto dal CSI (Cass. n. 1564/97).

2.3.- Per ultimo va esaminato il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 180, 183 e 122 c.p.c.) in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda dell’appellante nei confronti del L..

Il ricorrente lamenta che la domanda sarebbe stata erroneamente dichiarata tardiva perchè sarebbe stata svolta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., u.c., “ricollegabile alla sola precisazione o modificazione delle conclusioni già assunte” (p. 16 ricorso).

Nel caso di specie si verte, come è noto, in caso di litisconsorzio processuale e l’eccezione della difesa del L. non fu oggetto di statuizione del primo giudice, per cui il giudice dell’appello doveva esaminarla trattandosi di pregiudiziale implicita costituente presupposto dell’impugnata decisione di merito (richiamo in sentenza a p. 19 di Cass. n. 822/95) Nella specie, il L. fu chiamato in giudizio per ordine del giudice; al convenuto fu concesso un termine sino a venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 183 c.p.c. ai sensi dell’art. 180 c.p.c., termine di fatto non utilizzato dalla difesa dallo Z., che solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., formulò esplicitamente domanda di accertamento della responsabilità del L. nella causazione del sinistro.

Pertanto, la domanda era palesemente inammissibile, così come ha statuito il giudice dell’appello (v. Cass. n. 11318/05;

sull’inderogabilità dei termini).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida a favore dei C., in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; ed a favore di L. A. in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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